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Indice
Risposta Del CTU Alle Osservazioni Delle Parti
La risposta del CTU alle osservazioni delle parti è uno degli adempimenti più delicati e tecnicamente impegnativi dell’intera consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile. Si tratta di un passaggio obbligato, previsto espressamente dalla legge, che chiude il contraddittorio tecnico tra il consulente nominato dal giudice e i consulenti tecnici delle parti prima del deposito definitivo della relazione in cancelleria.
Il fondamento normativo è l’art. 195, comma 3, c.p.c., introdotto nella formulazione attuale dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. La norma prevede un articolato meccanismo: il CTU trasmette la propria relazione alle parti nel termine fissato dal giudice con ordinanza; le parti dispongono poi di un secondo termine per trasmettere al CTU le proprie osservazioni; infine, entro un terzo termine anteriore alla successiva udienza, il CTU deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Questo schema a tre fasi successive persegue la finalità di concentrare il contraddittorio tecnico nella fase finale della consulenza, evitando che le contestazioni vengano sollevate solo in udienza con conseguente necessità di supplementi di indagine e rinvii.
Il concetto chiave è quello di “sintetica valutazione”. La norma non richiede al CTU di redigere una seconda consulenza tecnica di ampia portata, ma gli impone di rispondere in modo mirato e motivato ai rilievi formulati dai consulenti di parte. La relazione del consulente deve dar conto delle osservazioni e delle istanze delle parti, anche se per la giurisprudenza non è necessaria la trascrizione di queste ultime. Non incorre in alcuna ipotesi di nullità la perizia che non contenga la trascrizione delle osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti tecnici, essendo sufficiente che tali osservazioni siano state tenute presenti. Ciò non significa tuttavia che il CTU possa ignorarle: egli deve valutarle e spiegare le ragioni per cui eventualmente non ne abbia tenuto conto.
Il giudice deve necessariamente poter prendere visione di tutte le osservazioni delle parti nella loro interezza, poiché in caso contrario non avrebbe modo di esaminare con cognizione di causa l’operato del CTU, che rimane un mero ausiliario del giudice. Il magistrato deve poter accedere integralmente ai documenti e al materiale a disposizione del CTU per verificare la correttezza dell’operato dello stesso. Questo principio spiega perché la relazione definitiva depositata in cancelleria debba obbligatoriamente allegare le osservazioni pervenute dalle parti nella loro interezza, e non solo una sintesi o una selezione di esse.
Sul piano pratico, la risposta del CTU alle osservazioni deve essere strutturata in modo da consentire al giudice il confronto diretto tra i rilievi del consulente di parte e le controdeduzioni del consulente d’ufficio. La prassi più diffusa e apprezzata prevede che il CTU segua la stessa sequenza sistematica adottata dal consulente tecnico di parte, rispondendo punto per punto ai singoli rilievi riferiti ai singoli quesiti. Per ciascuna osservazione il CTU può concludere confermando le proprie conclusioni precedenti, integrandole ove il rilievo sia fondato, oppure rettificandole quando l’osservazione abbia effettivamente evidenziato un errore o un dato non considerato. In ogni caso la risposta deve essere motivata sul piano tecnico e non può limitarsi a formule di stile.
Un profilo di rilievo pratico riguarda la sorte delle osservazioni trasmesse oltre i termini assegnati dal giudice. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022 hanno affermato che il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195 c.p.c. ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare. Ne deriva che la mancata prospettazione di osservazioni al CTU nel termine assegnato non impedisce alla parte di sollevare le medesime contestazioni, quando non integrino eccezioni di nullità procedimentale, nel corso del giudizio successivo, fino alla comparsa conclusionale e anche in appello.
Quando il giudice intende aderire al parere del consulente, non è tenuto a fornirne una motivazione dettagliata se le conclusioni peritali non siano state contestate in modo specifico e circostanziato. Diversa è invece la situazione in cui rilievi precisi e dettagliati siano stati formulati: in tal caso il giudice, per non incorrere nel vizio di motivazione, è tenuto a spiegare in maniera puntuale le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione. Questo principio giurisprudenziale rende evidente l’importanza strategica della risposta del CTU: se le osservazioni di parte sono analitiche e circostanziate e il CTU non le confuta adeguatamente nella propria valutazione, il giudice che intenda recepire le conclusioni del CTU è costretto a motivare autonomamente il rigetto dei rilievi, con un onere motivazionale significativo.
Esempio di Risposta Del CTU Alle Osservazioni Delle Parti
Di seguito è possibile trovare un esempio di risposta del CTU alle osservazioni delle parti.
TRIBUNALE DI ___________________________ Sezione ___________________________ G.I.: dott./dott.ssa _____________________________________________
CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
Causa civile n. _____________ / _____ R.G.
contro
VALUTAZIONI DEL C.T.U. SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI
(Relazione integrativa ai sensi dell’art. 195, comma 3, c.p.c.)
Data: _____________________________________________
C.T.U.:
Via _______________________________________________ n. __, _____________ () Tel./Cell.: _______________________________________________ PEC: _______________________________________________ E-mail: _______________________________________________
INDICE
- Premessa
- Valutazioni del C.T.U. sulle osservazioni di parte ☐ attrice / ☐ convenuta / ☐ attrice e convenuta
- Conclusioni
- Elenco allegati
1. PREMESSA
Con ordinanza del _____ / _____ / _______________, il/la sottoscritto/a _______________________________________________, iscritto/a all’Albo dei _______________________________________________ della Provincia di _______________________________________________ con il n. _____________, e all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di _______________________________________________ con il n. _____________, veniva nominato/a C.T.U. nella causa civile in epigrafe.
All’udienza del _____ / _____ / _______________ veniva formalizzato l’incarico e assegnati i seguenti termini ai sensi dell’art. 195, comma 3, c.p.c.:
termine di giorni _____ a decorrere dall’inizio delle operazioni peritali, ovvero sino al _____ / _____ / _______________, assegnato al C.T.U. per trasmettere alle parti costituite la propria relazione;
termine di giorni _____ a decorrere dal precedente, ovvero sino al _____ / _____ / _______________, assegnato alle parti per trasmettere al C.T.U. le proprie osservazioni sulla relazione;
ulteriore termine di giorni _____, ovvero sino al _____ / _____ / _______________, assegnato al C.T.U. per depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Il C.T.U. trasmetteva in data _____ / _____ / _______________ la propria relazione a tutte le parti, mediante PEC inviata ai rispettivi legali ☐ e, nel contempo, depositava telematicamente la stessa in cancelleria.
☐ Entrambe le parti trasmettevano al sottoscritto le proprie osservazioni sulla relazione entro il termine disposto: la parte attrice in data _____ / _____ / _______________, mediante _______________________________________________; la parte convenuta in data _____ / _____ / _______________, mediante _______________________________________________.
☐ Solo la parte ☐ attrice / ☐ convenuta trasmetteva al sottoscritto le proprie osservazioni sulla relazione, mediante atto a firma del C.T.P. _______________________________________________ trasmesso ☐ a mezzo PEC / ☐ a mezzo _______________________________________________ in data _____ / _____ / _______________, dunque ☐ entro / ☐ oltre il termine disposto.
☐ Nessuna osservazione veniva prodotta dalla parte ☐ attrice / ☐ convenuta.
☐ Nessuna delle parti trasmetteva osservazioni entro il termine assegnato. Il C.T.U. dà atto di tale circostanza e procede al deposito della relazione definitiva senza necessità di valutazioni integrative.
Gli allegati alla presente relazione includono: _______________________________________________
Nel seguito, il C.T.U. fornisce una risposta puntuale alle osservazioni ricevute, limitandosi alle parti nelle quali vengono mossi rilievi e/o contestazioni alla relazione di C.T.U. L’esame è condotto seguendo lo stesso criterio sistematico adottato dal/dai C.T.P., al fine di consentire l’immediato confronto tra le posizioni espresse.
2. VALUTAZIONI DEL C.T.U. SULLE OSSERVAZIONI DI PARTE ☐ ATTRICE / ☐ CONVENUTA / ☐ ATTRICE E CONVENUTA
(Ripetere il blocco che segue per ciascuna parte che ha formulato osservazioni)
È stata prodotta una relazione tecnica di parte, redatta dal C.T.P. _______________________________________________, la quale è stata allegata alla presente relazione (All. ___). Nel seguito il C.T.U. fornisce risposta puntuale, procedendo secondo la stessa sequenza dei quesiti adottata dal C.T.P.
2.1. Quesito n. 1 / Osservazione n. 1
Sintesi dell’osservazione del C.T.P.: _______________________________________________
☐ Nessuna osservazione. Il C.T.U. prende atto che il C.T.P. non ha formulato rilievi sul presente quesito.
☐ Osservazione condivisa. Il C.T.U. ritiene fondata l’osservazione del C.T.P. e provvede ad integrare / rettificare la relazione come segue: _______________________________________________
A seguito di tale integrazione, la risposta al quesito n. _____ è la seguente: _______________________________________________
☐ Osservazione non condivisa. Il C.T.U. ritiene di non poter condividere l’osservazione del C.T.P. per le seguenti ragioni tecniche: _______________________________________________
Si confermano pertanto le conclusioni già rassegnate nella relazione di C.T.U. in ordine al presente quesito.
☐ Osservazione parzialmente condivisa. Il C.T.U. condivide la seguente parte dell’osservazione: _______________________________________________ e ritiene invece non fondata la seguente parte: _______________________________________________, per le ragioni di seguito esposte: _______________________________________________
2.2. Quesito n. 2 / Osservazione n. 2
Sintesi dell’osservazione del C.T.P.: _______________________________________________
☐ Nessuna osservazione. ☐ Osservazione condivisa: _______________________________________________
☐ Osservazione non condivisa: _______________________________________________
☐ Osservazione parzialmente condivisa: _______________________________________________
2.3. Quesito n. 3 / Osservazione n. 3
Sintesi dell’osservazione del C.T.P.: _______________________________________________
☐ Nessuna osservazione. ☐ Osservazione condivisa: _______________________________________________
☐ Osservazione non condivisa: _______________________________________________
☐ Osservazione parzialmente condivisa: _______________________________________________
2.4. Quesito n. 4 / Osservazione n. 4
(Aggiungere ulteriori paragrafi con lo stesso schema per quanti quesiti / osservazioni siano stati formulati)
2.5. Osservazione di carattere metodologico / procedurale
(Utilizzare questo paragrafo quando il C.T.P. non contesta singole risposte ai quesiti ma formula rilievi generali sul metodo adottato dal C.T.U., sulle fonti utilizzate, sulle indagini svolte o sulla struttura della relazione)
Sintesi dell’osservazione: _______________________________________________
Il C.T.U. risponde come segue: _______________________________________________
Il procedimento / metodo / criterio adottato è conforme a _______________________________________________
Si confermano pertanto le conclusioni della relazione di C.T.U. / Si integra la relazione come segue: _______________________________________________
2.6. Valutazione di osservazione tardiva
(Utilizzare quando le osservazioni pervengono oltre il termine fissato dal giudice)
☐ Il C.T.U. rileva che le osservazioni della parte ☐ attrice / ☐ convenuta, trasmesse in data _____ / _____ / _______________, sono pervenute oltre il termine fissato dal giudice al _____ / _____ / _______________. Il C.T.U. prende comunque atto del loro contenuto e, senza pregiudizio per le valutazioni di ammissibilità rimesse al giudice, ne fornisce sintetica valutazione: _______________________________________________
3. CONCLUSIONI
☐ Sono state prodotte osservazioni alla relazione di C.T.U. da entrambe le parti, attraverso: relazione tecnica a firma del C.T.P. _______________________________________________ per la parte attrice (All. ___) e relazione tecnica a firma del C.T.P. _______________________________________________ per la parte convenuta (All. ___).
☐ Sono state prodotte osservazioni alla relazione di C.T.U. soltanto dalla parte ☐ attrice / ☐ convenuta, attraverso una relazione tecnica a firma del C.T.P. _______________________________________________ (All. ___). Nessuna osservazione è pervenuta dalla parte ☐ attrice / ☐ convenuta.
☐ Nessuna osservazione è pervenuta da alcuna delle parti nel termine assegnato.
Il C.T.U., in separati paragrafi, ha risposto con motivazioni tecniche a tutte le note critiche riportate negli elaborati di parte. Pertanto, a seguito delle osservazioni proposte ☐ dalle parti / ☐ dalla parte _______________________________________________ e delle conseguenti valutazioni del C.T.U., si ritiene di:
☐ confermare integralmente quanto già riportato nella relazione di C.T.U.;
☐ integrare la relazione di C.T.U. nei seguenti punti: _______________________________________________, confermando per il resto le conclusioni già rassegnate;
☐ rettificare la relazione di C.T.U. nei seguenti punti: _______________________________________________, con le conseguenti modifiche alle conclusioni di seguito indicate: _______________________________________________.
Avendo riportato in allegato alla presente le osservazioni pervenute dalle parti ed effettuato le consequenziali valutazioni, lo scrivente C.T.U. ritiene di aver compiutamente assolto al mandato conferitogli e rimane a disposizione dell’Ill.mo Giudice per quanto altro dovesse seguire.
4. ELENCO ALLEGATI
All. A: _______________________________________________ All. B: _______________________________________________ All. C: _______________________________________________
_______________________________________________, _____ / _____ / _______________
Il Consulente Tecnico d’Ufficio _________________
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