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Indice
Contratto Edizione
Il contratto di edizione per le stampe, noto anche semplicemente come contratto di edizione, rappresenta uno strumento fondamentale per la pubblicazione e la diffusione di opere che possono essere riprodotte su supporto cartaceo. Nonostante sia impiegato prevalentemente per le opere letterarie, esso si presta altresì alla pubblicazione di spartiti musicali, opere figurative e fotografie. Questo modello contrattuale trova la sua regolamentazione specifica nella legge sul diritto d’autore, che prevede una disciplina apposita a tutela delle parti coinvolte. Numerose disposizioni in materia sono inderogabili e, se violati, comportano l’invalidità di eventuali clausole contrattuali derogatorie, mentre altri aspetti rimangono liberamente negoziabili in funzione degli interessi concreti delle parti.
La legge definisce il contratto di edizione come l’accordo mediante il quale l’autore concede all’editore il diritto di pubblicare per le stampe la propria opera dell’ingegno, a spese e per conto dell’editore stesso. In sostanza, la causa del contratto risiede nella diffusione al pubblico degli esemplari dell’opera, con l’editore che si assume i rischi imprenditoriali della pubblicazione. Se i costi e i rischi della pubblicazione fossero invece a carico dell’autore, il contratto non potrebbe più essere qualificato come contratto di edizione, ma rientrerebbe in altre categorie giuridiche, come quella dell’appalto.
Il trasferimento dei diritti nell’ambito di un contratto di edizione può riguardare l’intero complesso dei diritti di utilizzazione economica dell’opera oppure solo una parte di essi. Generalmente si ritiene che i diritti di riproduzione e di distribuzione dell’opera siano trasferiti automaticamente all’editore, in quanto essi costituiscono parte integrante della causa contrattuale. Salvo diverso accordo espresso, tali diritti sono considerati trasferiti in via esclusiva, il che implica che se l’autore intende riservarsi la possibilità di far circolare l’opera attraverso canali alternativi, per esempio, per la pubblicazione di un’edizione speciale, dovrà esplicitare tale riserva nel contratto. In mancanza di una simile pattuizione, l’editore potrà far valere il proprio diritto esclusivo e, in caso di violazione, richiedere il risarcimento dei danni subiti. Allo stesso modo, non vengono ceduti automaticamente altri diritti che appartengono all’autore, come quelli di adattamento per il cinema o la radiodiffusione, o il diritto alla registrazione su apparecchi meccanici finalizzata alla realizzazione di audiolibri, a meno che non sia espressamente previsto. La possibilità di sfruttare l’opera in formato digitale, lo sfruttamento digitale, deve essere oggetto di specifica pattuizione tra le parti. Il contratto di edizione consente, inoltre, di limitare la forma e l’ambito dello sfruttamento dell’opera. Le parti possono accordarsi per definire limiti temporali, ad esempio stabilendo una durata inferiore al termine massimo previsto per legge, oppure limiti spaziali, riservando all’autore il diritto di traduzione e diffusione dell’opera in altri Paesi. Allo stesso modo, è possibile circoscrivere l’oggetto del contratto limitando la diffusione dell’opera a una determinata tipologia di edizione, come quella illustrata o quella in formato tascabile. Queste flessibilità contrattuali permettono che la stessa opera possa essere soggetta a molteplici accordi di edizione, a condizione che le prerogative di ciascun editore siano delineate in modo chiaro e analitico, in modo da prevenire controversie sui diritti di sfruttamento.
Il contratto di edizione coinvolge due soggetti essenziali: da una parte, l’autore dell’opera, oppure, in caso di opere realizzate in comunione, gli autori o il titolare dei diritti d’autore a titolo derivato, come un cessionario, e, dall’altra, l’editore. Queste figure rappresentano, rispettivamente, il creatore del contenuto e il soggetto incaricato di diffonderlo, ciascuno con specifici obblighi che mirano a garantire il buon esito dell’operazione editoriale.
La forma del contratto di edizione è disciplinata in modo vincolante dalla legge sul diritto d’autore, che prevede due varianti principali. Nella forma per edizione l’editore ottiene il diritto di realizzare una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo, impegnandosi a produrre un numero minimo di edizioni e, per ciascuna, un numero minimo di esemplari. Se tali indicazioni non sono esplicitate, la legge presume che il contratto copra una sola edizione per un massimo di duemila esemplari. Questa formulazione, tuttavia, comporta un rischio maggiore per l’editore nel caso in cui l’opera non riscuota il successo atteso. La variante a termine, invece, consente all’editore di determinare il numero di edizioni da realizzare entro un termine non superiore a vent’anni, stabilendo tuttavia un numero minimo di esemplari per ciascuna edizione. Il limite di vent’anni è inderogabile: se il contratto prevede un termine superiore, esso verrà ridotto per legge, mentre l’assenza di un termine esplicito comporta automaticamente una durata ventennale. Per ragioni di opportunità, questo limite temporale non si applica a contratti di edizione relativi a opere specifiche, come enciclopedie, dizionari, lavori di cartografia o opere drammatico-musicali, che godono di regimi particolari. Nella pratica editoriale, il contratto di edizione a termine risulta essere la forma preferita, poiché comporta un impegno meno oneroso per l’editore, che si obbliga a stampare solo un numero minimo di esemplari per ogni edizione, pur mantenendo la libertà di effettuare ristampe identiche qualora la domanda superi l’offerta, sempre nel rispetto del termine contrattuale stabilito.
Le obbligazioni delle parti sono chiaramente delineate dalla normativa. L’autore è tenuto a consegnare il manoscritto nelle condizioni previste, in una forma che ne faciliti la stampa e a rispettare i termini di consegna concordati. È altresì suo compito garantire il pacifico godimento dei diritti d’autore ceduti per l’intera durata del contratto e correggere le bozze secondo le modalità stabilite, in modo da assicurare una produzione conforme all’originale. L’editore, dal canto suo, deve riprodurre l’opera fedelmente e diffonderla seguendo le buone norme della tecnica editoriale, pubblicando l’opera entro il termine previsto, che non può superare due anni dalla consegna del manoscritto completo, salvo eccezioni per opere collettive. Se il termine non viene rispettato, l’autore ha il diritto di invocare la risoluzione del contratto e di chiedere il risarcimento dei danni. Inoltre, l’editore è responsabile di fissare il prezzo di copertina e di fornire periodicamente all’autore un rendiconto delle vendite, garantendo il pagamento del compenso pattuito, che di regola consiste in una partecipazione calcolata come percentuale sul prezzo di copertina, solitamente erogata su base annuale. In alcune situazioni, la legge prevede la possibilità di corrispondere un compenso forfettario, applicabile a specifiche categorie di opere, come traduzioni, articoli di giornale, lavori di cartografia, opere musicali o drammatico-musicali e opere delle arti figurative.
Il contratto di edizione, pertanto, rappresenta un importante strumento attraverso il quale l’opera dell’ingegno viene diffusa al pubblico, con una regolamentazione che tutela sia gli interessi economici dell’editore sia i diritti morali e patrimoniali dell’autore. La chiarezza nella definizione dell’oggetto, che riguarda la cessione dei diritti di riproduzione e distribuzione, e indirettamente delle attività e passività associate all’opera, è fondamentale per evitare contestazioni future. La distinzione tra l’oggetto immediato del contratto e quello mediato sottolinea come, pur trasferendo esclusivamente la partecipazione editoriale, si possa ottenere un effetto indiretto sulla diffusione complessiva dell’opera.
Esempio di Contratto di Edizione
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di edizione.
Tra
il sig. ……., nato a …… il …… (……) e residente a …… (……) in via …… n. ……, codice fiscale…… (di seguito più brevemente denominato “Autore”)
e
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, partita Iva ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Editore”)
premesso che
• ’Autore è autore del libro intitolato …… e identificato da …… (di seguito denominato “Opera”)
• l’Editore è interessato a pubblicare l’Opera;
tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse sono parte integrante della presente scrittura.
2) Oggetto. L’Autore attribuisce all’Editore il diritto esclusivo di pubblicare l’Opera, per una edizione in lingua ……, sia in forma cartacea con una tiratura di circa ……copie, sia in forma digitale (e-book, audiolibri, ecc.). L’Editore pertanto avrà il diritto esclusivo di pubblicare, riprodurre, diffondere e distribuire l’Opera con qualsiasi mezzo, compreso Internet o altri sistemi telematici o di fonoriproduzione; restano riservati esclusivamente all’Autore sia il diritto di modificare il testo
originario dell’Opera, sia ogni altro diritto non ceduto con il presente contratto.
3) Decorrenza, durata e recesso. Il diritto di pubblicazione viene concesso a tempo indeterminato a partire dalla data di consegna all’Editore dell’Opera nella sua versione definitiva, prevista per il giorno …… . La mancata consegna dell’Opera entro tale termine consente alle parti di recedere dal contratto, dandone notifica alla controparte a mezzo raccomandata AR o PEC.
4) Diritti d’autore e modalità di pagamento. Quale corrispettivo l’Editore si obbliga a corrispondere all’Autore un importo pari al ……% (…… per cento) del prezzo di copertina di ogni copia cartacea venduta – al netto dei resi – e al ……% (…… per cento) del prezzo di vendita – al netto dell’Iva – di ogni copia digitale venduta. Tale corrispettivo viene liquidato su base mensile/trimestrale e pagato tramite ……. entro …… giorni da ciascuna liquidazione.
5) Consegna e modalità di esecuzione. L’Opera avrà un’estensione indicativamente non inferiore a ……. pagine a stampa, ed ogni pagina sarà composta da ……. battute. Il prezzo di copertina sarà stabilito di comune accordo tra le Parti, in funzione del numero di pagine e di altri fattori commerciali; ugualmente tra le Parti dovrà essere pre-concordato il titolo definitivo del volume.
L’Editore è pienamente autonomo nel definire la veste grafica del volume, la tiratura e le ristampe, le modalità di distribuzione e quant’altro necessario, sulla base della propria esperienza, per massimizzare i volumi di vendita dell’Opera; di volta in volta le parti concordano eventuali azioni commerciali congiunte finalizzate alla promozione dell’Opera.
6) Obbligazioni e dichiarazioni dell’Editore. L’Editore si impegna a consegnare all’Autore un rendiconto periodico, con cadenza almeno ……, contenente le quantità vendute mensilmente dell’Opera, con indicazione dei resi e delle altre informazioni di dettaglio necessarie per la determinazione del corrispettivo.
7) Obbligazioni e dichiarazioni dell’Autore. L’Autore dichiara di essere l’esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’Opera.
8) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy.
9) Disposizioni finali. Il presente contratto estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo anche verbale fra le parti e avente analogo oggetto.
Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme sul diritto d’autore. Eventuali spese e imposte per la registrazione del presente contratto sono a carico della parte che ne faccia richiesta.
10) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di …….
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Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
L’Autore
L’Editore
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
L’Autore
L’Editore
Modello Contratto di Edizione Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di edizione da scaricare. Il modulo contratto di edizione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di edizione può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Edizione PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di edizione PDF editabile.