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Clausola di Esclusione Solidarietà Passiva
La clausola di esclusione della solidarietà passiva è una pattuizione con cui le parti cercano di evitare che, in presenza di più debitori, ciascuno possa essere chiamato a pagare l’intero debito. Il punto di partenza è il codice civile: l’art. 1292 definisce l’obbligazione solidale come quella in cui più debitori sono tenuti per la medesima prestazione e ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità, mentre l’art. 1294 stabilisce che i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Proprio questa formula rende la clausola, in linea di principio, ammissibile, perché la solidarietà passiva non è sempre inderogabile: se il titolo contrattuale la esclude in modo chiaro, l’obbligazione può assumere natura parziaria. Coerentemente, l’art. 1314 prevede che, quando la prestazione è divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascun debitore è tenuto a pagare solo la propria parte.
Sul piano pratico, però, non basta una formula vaga o meramente descrittiva. Scrivere che “le parti si ripartiscono il debito al cinquanta per cento” non equivale, da solo, a escludere la solidarietà verso il creditore, anche perché l’art. 1298 già prevede che, nei rapporti interni, le quote dei debitori solidali si presumano uguali se non risulta diversamente. In altri termini, la ripartizione interna del peso economico del debito e l’esclusione della solidarietà nei rapporti esterni non sono la stessa cosa. Uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, dedicato proprio al mutuo cointestato, osserva che il titolo può anche far emergere una diversa configurazione, ad esempio quando risulti che ciascun mutuatario si è obbligato a pagare solo il 50% della somma mutuata; ma proprio per questo la clausola deve incidere sulla struttura dell’obbligazione verso il creditore, non soltanto sui rapporti interni tra debitori.
La distinzione decisiva è quindi tra accordo interno tra condebitori e clausola opponibile al creditore. La stessa elaborazione notarile ricorda che l’accollo interno o semplice obbliga l’accollante a tenere indenne l’altro debitore, ma non comporta, da solo, l’assunzione del debito nei confronti del creditore; tanto che, dal lato del creditore, “non cambia nulla”. La base normativa di questa differenza sta nell’art. 1273 c.c., che disciplina l’accollo con adesione del creditore: soltanto quando il creditore aderisce alla convenzione la stipulazione diventa irrevocabile a suo favore, e la liberazione del debitore originario si produce solo se ciò è espressamente previsto oppure se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Per questa ragione, una clausola di esclusione della solidarietà è realmente efficace verso il creditore solo se è contenuta nel titolo cui il creditore partecipa o che comunque accetta; se invece resta confinata a un patto interno tra condebitori, essa regola semmai il regresso e la ripartizione finale del costo, ma non impedisce al creditore di chiedere l’intero a uno solo di essi. Un’altra norma utile per capire la logica del sistema è l’art. 1311 c.c., dedicato alla rinuncia alla solidarietà. La disposizione dice che il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri. Questo significa che l’esclusione può essere totale oppure solo parziale, ma deve essere costruita con attenzione. Se l’obiettivo è ottenere un regime integralmente parziario, nel quale ciascun debitore risponde solo della propria quota e il creditore non può più pretendere l’intero da nessuno, la clausola deve dirlo in modo espresso e simmetrico per tutti i debitori. Se invece il testo si limita a liberare un debitore dal vincolo solidale, la solidarietà può continuare a operare verso gli altri. La formulazione, quindi, non è un dettaglio di stile, ma il punto da cui dipende il risultato giuridico effettivo.
Esistono poi limiti che nessuna clausola privata può superare facilmente. Quando la solidarietà discende direttamente dalla legge a tutela del creditore o del danneggiato, un accordo interno tra obbligati non basta, di regola, a comprimere il diritto del terzo. L’esempio più netto è l’art. 2055 c.c., secondo cui, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. In questo scenario, i responsabili possono disciplinare tra loro il regresso o la ripartizione finale, ma non cancellano con un patto privato il diritto del danneggiato a pretendere l’intero. All’opposto, vi sono materie in cui la solidarietà non opera già per legge o è fortemente attenuata: nei debiti ereditari, ad esempio, l’art. 752 c.c. stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro in proporzione delle quote ereditarie, e l’art. 754 precisa che gli eredi sono tenuti personalmente verso i creditori in proporzione della rispettiva quota ereditaria. In questi casi una clausola di esclusione della solidarietà può risultare inutile, ridondante o comunque da coordinare con una disciplina speciale già esistente.
Per essere utile davvero, la clausola dovrebbe allora evitare ogni ambiguità e dire tre cose con estrema chiarezza: che l’obbligazione è divisibile e non solidale, che ciascun debitore risponde esclusivamente di una quota determinata o determinabile, e che il creditore rinuncia espressamente al diritto di pretendere da uno dei debitori il pagamento dell’intero. Una formulazione ben costruita, in termini sostanziali, dovrebbe quindi assomigliare a questa idea: ciascun debitore assume esclusivamente la propria quota di debito, pari a una percentuale o a un importo preciso, con esclusione di ogni responsabilità solidale per la quota altrui, e il creditore accetta tale assetto rinunciando ad agire per l’intero nei confronti del singolo debitore oltre la quota di sua spettanza. Senza l’accettazione del creditore, o senza un titolo che esprima in modo inequivoco questa limitazione esterna, il rischio è che la clausola venga letta come semplice regolamento interno tra condebitori, lasciando intatta la tutela rafforzata che l’art. 1294 accorda al creditore.
Esempio di Clausola di Esclusione Solidarietà Passiva
MODELLO 1 — Contratto di appalto condominiale
(rinuncia dell’impresa al vincolo di solidarietà tra condomini)
Art. ___ — Esclusione del vincolo di solidarietà passiva tra i condòmini
L’impresa appaltatrice _________________________, con la sottoscrizione del presente contratto e per patto espresso, rinuncia al vincolo della solidarietà passiva tra i condòmini facenti parte del Condominio _________________________, sito in Via _________________________________, accettando quali debitori personali i singoli condòmini, ciascuno per la quota di propria competenza determinata in proporzione ai millesimi di proprietà come risultanti dalla tabella millesimale allegata sub _____ al presente contratto.
In conseguenza di tale pattuizione, l’impresa appaltatrice non potrà richiedere l’adempimento dell’intera obbligazione a un solo condòmino né agire nei confronti dei condòmini in regola con i versamenti delle quote di rispettiva spettanza, salvo quanto previsto al comma seguente.
In caso di morosità di uno o più condòmini, l’amministratore del Condominio _________________________ comunicherà all’impresa appaltatrice, entro _____ giorni dalla richiesta scritta di quest’ultima, l’elenco nominativo dei condòmini morosi con l’indicazione delle rispettive quote insolute. L’impresa appaltatrice potrà quindi agire direttamente nei confronti dei soli condòmini indicati come morosi, per le rispettive quote individuali, senza poter rivalersi sui condòmini in regola con i pagamenti.
Il presente esonero dalla responsabilità solidale è considerato dalle parti clausola essenziale e indispensabile per la conclusione del presente contratto d’appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1455 c.c. In assenza di tale pattuizione il contratto non sarebbe stato concluso alle medesime condizioni economiche.
La presente clausola è pattuita in deroga alla disciplina ordinaria di cui all’art. 1294 c.c., nell’esercizio dell’autonomia negoziale riconosciuta alle parti ai sensi dell’art. 1322 c.c., e in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le sentenze n. 9148/2008 e n. 24832/2008, nonché alla giurisprudenza di merito successiva.
MODELLO 2 — Contratto tra più debitori / coobbligati
(esclusione della presunzione di solidarietà passiva ex art. 1294 c.c. — obbligazione parziaria)
Art. ___ — Parziarietà dell’obbligazione — esclusione della solidarietà passiva
Le parti _________________________ e _________________________, obbligate nei confronti del creditore _________________________ per l’esecuzione della medesima prestazione avente ad oggetto _________________________, convengono espressamente, in deroga alla presunzione di solidarietà di cui all’art. 1294 c.c., che la loro obbligazione non è solidale bensì parziaria.
Ciascun debitore risponde esclusivamente per la propria quota dell’obbligazione, nella misura di seguito indicata:
_________________________ (nome primo debitore): quota pari al _____% dell’obbligazione complessiva, corrispondente a Euro _______________ (_____________)
_________________________ (nome secondo debitore): quota pari al _____% dell’obbligazione complessiva, corrispondente a Euro _______________ (_____________)
(eventuale terzo debitore) _________________________ : quota pari al _____% dell’obbligazione complessiva, corrispondente a Euro _______________ (_____________)
Il creditore _________________________ potrà pertanto rivolgersi a ciascun debitore esclusivamente per la quota di propria pertinenza, come sopra indicata, senza poter pretendere da alcuno di essi l’adempimento dell’intera obbligazione. L’inadempimento di uno dei debitori non si estende agli altri, né il creditore potrà agire nei confronti dei debitori adempienti per le quote insolute degli altri.
Resta inteso che la presente esclusione della solidarietà opera esclusivamente nel rapporto tra i debitori indicati e il creditore _________________________, senza pregiudicare eventuali accordi di regresso o manleva intercorrenti tra i debitori medesimi nei loro rapporti interni.
La presente clausola è pattuita per patto espresso nell’esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 1294 c.c., il quale stabilisce la solidarietà passiva salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente, e dall’art. 1322 c.c.
MODELLO 3 — Contratto di appalto privato (committente e più appaltatori / subappaltatori)
(limitazione della responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 — manleva e garanzie)
Art. ___ — Responsabilità solidale — manleva del committente — esclusione e limitazione
Le parti riconoscono che, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, il committente _________________________ è obbligato in solido con l’appaltatore _________________________ e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto.
Fermo restando che tale responsabilità solidale non è derogabile nei confronti dei lavoratori, degli enti previdenziali e dell’Amministrazione Finanziaria — che potranno in ogni caso agire nei confronti del committente — le parti convengono quanto segue a regolamentazione dei rapporti interni.
L’appaltatore _________________________ si obbliga a tenere indenne e manlevare il committente _________________________ da qualsiasi pretesa, richiesta di pagamento, azione giudiziale o stragiudiziale avanzata da lavoratori, INPS, INAIL o Agenzia delle Entrate in relazione a crediti retributivi, contributivi o fiscali maturati in capo ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del presente appalto. La manleva opera entro il termine di _____ anni dalla cessazione del contratto e per un importo massimo non superiore a Euro _______________ (_______________) (oppure: senza limite di importo).
A garanzia della suddetta obbligazione di manleva, l’appaltatore consegna al committente, entro _____ giorni dalla stipula del presente contratto, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, emessa da istituto di primario standing, per un importo pari a Euro _______________ (_______________) valida per _____ mesi dalla cessazione dell’appalto.
Il committente è altresì autorizzato a sospendere i pagamenti dovuti all’appaltatore, sino alla concorrenza delle somme contestate, in caso di ricevimento di richieste di pagamento da parte di lavoratori o enti previdenziali attinenti all’esecuzione del presente appalto, ai sensi dell’art. 1460 c.c., fino alla esibizione di documentazione che attesti la regolarità retributiva e contributiva per il medesimo periodo.
MODELLO 4 — Contratto generico tra parti private
(esclusione parziale della solidarietà — beneficio di escussione preventiva / ordine di rivalsa)
Art. ___ — Esclusione parziale della solidarietà passiva — beneficio di preventiva escussione
Le parti _________________________ (primo debitore) e _________________________ (secondo debitore), pur essendo entrambe obbligate nei confronti del creditore _________________________ per la medesima prestazione avente ad oggetto _________________________, convengono espressamente che la solidarietà passiva tra loro sussistente ai sensi dell’art. 1294 c.c. è soggetta alle seguenti limitazioni e condizioni, pattuite nell’esercizio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c.
Il creditore _________________________ si obbliga a escutere in via principale e prioritaria il patrimonio di _________________________ (debitore principale) e a rivolgersi a _________________________ (debitore sussidiario) soltanto qualora il primo si sia dimostrato inadempiente e il tentativo di recupero nei suoi confronti sia risultato infruttuoso, totalmente o parzialmente, a seguito di _________________________ (es.: messa in mora rimasta senza esito per almeno _____ giorni / decreto ingiuntivo non opposto / pignoramento infruttuoso / dichiarazione di insolvenza).
(Opzione A — esclusione totale della solidarietà nei rapporti interni) Nei rapporti interni tra i debitori, _________________________ si impegna a tenere indenne _________________________ da qualsiasi somma che quest’ultimo sia costretto a corrispondere in via solidale al creditore in eccedenza rispetto alla propria quota interna, pari al _______% dell’obbligazione complessiva. A tal fine _________________________ riconoscerà a _________________________ il diritto di regresso per l’intero eccedente, ai sensi dell’art. 1299 c.c., con obbligo di rimborso entro _____ giorni dalla richiesta scritta.
(Opzione B — massimale di responsabilità) La responsabilità solidale di _________________________ (debitore sussidiario) nei confronti del creditore è in ogni caso limitata all’importo massimo di Euro _______________ (_______________), corrispondente al _______% dell’obbligazione complessiva. Per la parte eccedente tale massimale, il creditore non potrà rivalersi su _________________________.
La presente pattuizione, vincolante tra le parti, non è opponibile a terzi diversi dal creditore _________________________ espressamente indicato nel presente contratto. Qualsiasi modifica delle limitazioni alla solidarietà qui convenute dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da tutte le parti.
Fac Simile Clausola di Esclusione Solidarietà Passiva Word da Scaricare
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