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Indice
Contratto di Accollo di Debito
Il contratto di accollo rappresenta l’ultima forma di assunzione del debito altrui. In assenza di norme specifiche, questo contratto è stato finora elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, basandosi sui principi generali dell’antica tradizione italiana e sulla disciplina particolare introdotta nel codice tedesco. I primi tre commi dell’art. 1273 del Codice Civile consolidano i risultati recenti in materia, riducendo il dissenso e limitando le discussioni teoriche che avevano generato confusione negli ultimi tempi. L’ultimo comma, come vedremo, risolve definitivamente le controversie su questo tema, ponendo fine a interminabili dibattiti che avevano causato disorientamento generale.
Nel primo comma, viene chiarito che l’accollo si stipula esclusivamente tra il debitore originario e il terzo assuntore del debito. Questa è la forma tradizionale e comune in cui, per esempio, un acquirente di un fondo immobiliare assume l’obbligo di pagare debiti ipotecari o chirografari non saldati dal venditore, l’accollo del mutuo. Per il creditore, che rimane estraneo al contratto di accollo, la questione principale era stabilire se e come potesse intervenire nel contratto e far valere i propri diritti di fronte alle parti contraenti. Al contrario, l’interazione tra debitore e assuntore non presentava particolari difficoltà in termini di effetti contrattuali. L’assuntore, assumendo personalmente il debito, si espone immediatamente alle eventuali azioni del creditore. Il contenuto specifico dell’obbligazione contrattuale consisteva nell’offrire al creditore una nuova responsabilità immediata e un futuro adempimento. In caso di inadempimento, l’assuntore rispondeva dei danni verso il venditore. Però, non era chiaro come e quando il terzo creditore potesse far propria la stipulazione, rendendo l’assuntore direttamente e irrevocabilmente obbligato. Alcuni contestavano l’applicabilità delle norme sul contratto a favore del terzo, sostenendo che mancava l’elemento richiesto dal vecchio art. 1128 per la validità della stipulazione. Inoltre, risultava difficile identificare una volontà contrattuale specificamente diretta al vantaggio del creditore. In sostegno di queste tesi, si proponeva una comunicazione formale al creditore prima che potesse approvare l’assunzione del debito, rendendo irrevocabile la stipulazione. La dottrina prevalente e la giurisprudenza hanno chiarito il dibattito sull’accollo, affermando il principio ora consolidato nel primo comma dell’art. 1273: il terzo creditore può aderire al contratto di accollo a suo favore, rendendolo irrevocabile. La formulazione della norma implica una distinzione fondamentale tra accollo di debito e accollo di semplice pagamento, similare a quella stabilita negli articoli 1268 e 1269 per la delegazione. È quindi necessario determinare se le parti intendono accollare il debito in modo che l’assuntore sia immediatamente e direttamente obbligato verso il terzo creditore, oppure se si tratta di un accollo interno che obbliga l’assuntore esclusivamente verso il contraente per estinguere il debito alla scadenza. Questa distinzione è evidente nelle locuzioni assuma il debito e stipulazione a suo favore, che indicano come l’accollo riguardi il debito stesso e non solo il pagamento. Solo in questo modo si concretizza il contratto “a favore” del terzo creditore. In caso contrario, l’adesione non è ammessa e si deve discutere se applicare l’art. 1269 del Codice Civile, che consente all’assuntore di obbligarsi salvo divieto del debitore. Non c’è motivo di negare l’analogia con altre situazioni contrattuali, consentendo l’applicazione delle norme basate sui principi generali. Inoltre, solo l’adesione del terzo creditore rende irrevocabile la stipulazione, permettendo alle parti di modificare o risolvere il contratto fino a quel momento tramite mutuo dissenso. L’adesione del creditore deve essere equiparata all’obbligazione assunta da chi promette il pagamento, garantendo così un equilibrio tra le parti.
Il secondo comma regola la posizione del creditore originario, seguendo la dottrina recente. La liberazione del vecchio creditore avviene al momento dell’adesione, come previsto dal contratto di accollo. Se questa condizione non è soddisfatta, si ha un accollo cumulativo in cui debitore e assuntore rimangono obbligati solidalmente verso il creditore aderente. L’ultimo inciso del terzo comma permette al creditore aderente di liberare il vecchio creditore mediante una dichiarazione espressa all’atto dell’adesione. Questo diritto, simile a quello della remissione generale, consente di revocare la liberazione se l’adesione è rivolta esclusivamente all’assuntore, mantenendo il diritto del creditore di rifiutare tale liberazione, come previsto dall’art. 1236 del Codice Civile per la generica remissione. Qualunque sia la modalità della liberazione, essa deve essere espressa, analogamente a quanto previsto in sede di delegazione. Pertanto, si applicano le stesse osservazioni relative all’art. 1266 del Codice Civile, assicurando che la liberazione sia formalmente valida e conforme ai requisiti legali.
L’ultimo comma tratta delle eccezioni che l’assuntore può opporre al creditore aderente. In particolare, l’assuntore può opporre eccezioni relative al rapporto interno di provvista, differenziandosi dalla delegazione e dall’espromissione. Il legislatore ha riconosciuto che, essendo il terzo creditore estraneo al contratto, il rapporto interno di provvista mantiene la sua funzione di causa efficiente del contratto. Ciò significa che la mancanza di questo rapporto può essere opposta dal debitore (assuntore) indipendentemente dalle parti contraenti. Quando il terzo creditore interviene in esclusiva autorità nel contratto, l’assunzione del debito è subordinata al buon fine del rapporto interno di provvista, dissuadendo il creditore dall’assumere l’accollo se questo comporta la liberazione del vecchio debitore. Nel sistema adottato dal codice tedesco, la comunicazione modifica la situazione e le eccezioni non sono opponibili dall’assuntore. In questo contesto, le parti contraenti invitano formalmente il creditore ad aderire, realizzando una posizione simile a quella della delegazione.
Per quanto riguarda le eccezioni relative al rapporto originario tra debitore e creditore aderente, l’art. 1273 comma 3 sembra lasciare spazio all’interpretazione contrattuale. Se non c’è un’esplicita esclusione dell’accollo, ovvero se non si stipula un accollo novativo, la presunzione di legge, anche in caso di dubbio, permette all’assuntore di opporre le eccezioni non personali del rapporto originario, similmente a quanto previsto per l’espromissione dall’art. 1272 comma 3. La locuzione “è obbligato nei limiti in cui ha assunto il debito” sottolinea che l’assunzione del debito comporta la successione nel debito e la permanenza delle eccezioni causali. Si tratta dell’accollo privativo, in cui c’è stata la liberazione del vecchio debitore, e dell’accollo cumulativo, dove la liberazione non è stata pattuita. Per cessare l’opponibilità normale, è necessario che risulti un animus novandi, ovvero l’intenzione di novare il contratto. Sarà il giudice di merito a determinare, senza vincoli formali, i limiti di cui parla la legge.
Esempio di Contratto di Accollo di Debito
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di accollo di debito.
SCRITTURA PRIVATA DI ACCOLLO DI DEBITO
Con la presente scrittura,
– il sig. ________, C.F. ________, nato a ________, il ________, residente a ________,
E
il sig. ________, C.F. ________, nato a ________, il ________, residente a ________
PREMESSO CHE:
– il sig. ________ è debitore del sig. ________ della somma complessiva di € ________ in forza del contratto di ________, stipulato in data ________, che viene allegato alla presente scrittura privata sub all. A divenendo parte integrante ed essenziale della stessa;
– la predetta obbligazione scadrà in data ________
– il sig. ________ intende assumere il debito contratto dal sig. ________
Tutto ciò premesso le parti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
– il sig. ________, quale terzo accollante ai sensi dell’art. 1273, 1° comma, cod. civ., dichiara espressamente di assumere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1333 c.c., il debito contratto dal sig. ________ ] mediante la stipulazione del contratto di ________ in data ________.
-le parti pattuiscono espressamente che il presente accordo ha efficacia solo interna e non produrrà effetti nei rapporti con il cliente
Allegato:
A) contratto di ________ in data ________
Letto firmato e sottoscritto a ________
Fac Simile Contratto di Accollo di Debito Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di accollo di debito da scaricare. Il modulo contratto di accollo di debito compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di accollo di debito può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Scrittura Privata di Accollo di Debito PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile accollo del debito PDF editabile da compilare con i dati mancanti.