In questa pagina è possibile trovare un fac simile clausola di irresolubilità del contratto da scaricare e compilare.
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Clausola di Irresolubilità del Contratto
L’irresolubilità di un contratto mira a garantire la certezza della sua esecuzione. Questa clausola, nella volontà dei contraenti, consente infatti a ciascuno di pretendere la prestazione altrui anche qualora si sia inadempienti, evitando lo scioglimento del vincolo. Di fatto, si tratta di un’ulteriore espressione dell’autonomia negoziale, volta a controllare i possibili eventi sopravvenuti rispetto al programma originario, ed è dunque frequente nei contratti ad esecuzione non istantanea. Tale finalità corrisponde a un’interpretazione moderna della risoluzione, vista come manifestazione del potere dispositivo novativo sul credito. In Italia, la clausola di irresolubilità, sorta negli ordinamenti di Common Law, si è affermata con sempre maggiore diffusione, provocando un acceso dibattito dottrinale sulla sua ammissibilità alla luce delle norme civilistiche.
L’articolo 1453 del codice civile attribuisce alla parte che ha adempiuto la propria obbligazione, senza ottenere la controprestazione, la facoltà di scegliere tra adempimento o risoluzione del contratto. Questa facoltà salvaguarda il sinallagma, poiché chi non riceve quanto pattuito può reagire sciogliendo il vincolo. La dottrina tradizionale ha sempre mostrato ostilità verso la clausola di irresolubilità, poiché essa, impedendo la risoluzione, altererebbe il sinallagma e trasformerebbe un contratto a prestazioni corrispettive in un contratto aleatorio, svincolando la prestazione di una parte dal ricevere in cambio quella dell’altra. Ne discenderebbe la scomparsa dell’originaria struttura sinallagmatica: qualora si restasse obbligati ad adempiere pur non potendo pretendere alcunché in caso di inadempimento altrui, le due prestazioni finirebbero per diventare autonome. Questa conclusione non sembra però sufficiente a proclamare l’inammissibilità assoluta dell’irresolubilità, perché la volontà di convertire un contratto tipico in uno aleatorio è legittima in forza dell’articolo 1322 del codice civile, che consente la creazione di negozi atipici se conformi ai limiti di legge e all’ordine pubblico. In un appalto, per esempio, apporre l’irresolubilità implicherebbe che ogni parte si assuma il rischio di non ottenere la controprestazione, restando comunque vincolata a eseguire la propria obbligazione: una trasformazione che, in quanto tale, non è vietata. Rimane difficile individuare il titolo della prestazione effettuata se una parte non riceve nulla in cambio, perché non si può ricondurre la fattispecie alla gratuità (del tutto estranea alle volontà espresse dai contraenti) né a un risarcimento del danno (il rischio contrattuale viene assunto volontariamente, escludendo la responsabilità della controparte inadempiente). In questa prospettiva, l’alea si profila come la vera causa che giustifica lo spostamento patrimoniale.
La legittimità della clausola impone però che il rischio non dipenda soltanto dalla volontà delle parti. Se si escludesse la possibilità di ottenere la risoluzione anche in caso di inadempimento imputabile al debitore, il contratto sarebbe sottoposto interamente alla discrezionalità di quest’ultimo, senza più esprimere un autentico incontro di volontà. Si scivolerebbe verso una fattispecie simile alla condizione meramente potestativa, vietata dal nostro ordinamento. Un richiamo a sostegno di questa tesi può trarsi dall’articolo 1229 del codice civile, che vieta le clausole che limitano la responsabilità del debitore in caso di dolo o colpa grave. Anche la natura esplicitamente irresolubile di alcuni contratti aleatori, come la rendita vitalizia, è oggetto di disciplina specifica (articolo 1878 del codice civile), in cui il legislatore ha predisposto un meccanismo particolare di tutela a compensazione dell’impossibilità di chiedere la risoluzione. Da questo deriva l’idea che la clausola di irresolubilità andrebbe ammessa soltanto quando l’inadempimento scaturisca da circostanze non imputabili alle parti, come l’impossibilità sopravvenuta o l’eccessiva onerosità per ragioni indipendenti dalla volontà del debitore, in sintonia con quanto previsto dall’articolo 1469 del codice civile. In tal modo, i contraenti cercano di assicurarsi la prestazione di controparte a prescindere da eventi esterni, escludendo unicamente quella parte di rischio che rientra sotto il loro controllo diretto.
Il dibattito dottrinale investe anche il profilo della rinuncia preventiva al diritto di risolvere il contratto, giacché in molti casi la clausola di irresolubilità corrisponde a una rinuncia anticipata all’azione di risoluzione. Parte della dottrina ritiene che la rinuncia preventiva a un diritto, quando non ne sia ancora sorto il presupposto, sia generalmente inammissibile, poiché contrasta con il principio secondo cui non è lecito privarsi ex ante della libertà di reagire all’inadempimento altrui. Un orientamento più moderno ha invece sostenuto la legittimità di questa rinuncia, ricorrendo in via analogica all’articolo 1462 del codice civile, che consente di rinunciare all’eccezione di inadempimento. Anche se si tratta di due piani diversi (da un lato la possibilità di opporre l’inadempimento, dall’altro quella di agire per la risoluzione), il punto di contatto risiede nell’idea che le parti possano decidere di non far valere l’inadempimento altrui e di mantenere in vita il contratto a prescindere dalle mancanze di una delle due.
Di frequente, la clausola di irresolubilità si accompagna al sole remedy dell’indemnification, attraverso cui il risarcimento del danno viene prequantificato dalle parti con il pagamento di una somma determinata in sostituzione della prestazione non adempiuta. Chi non riceve quanto promesso, di conseguenza, non può agire per la risoluzione, ma ottiene un indennizzo stabilito nel contratto stesso, cosicché risulta meno necessario l’intervento del giudice in sede di accertamento del danno. Questa indemnification, almeno in teoria, tende a ristabilire un equilibrio, riducendo la dimensione aleatoria dell’accordo. Eppure, se l’indennizzo si configura come una forma di tutela per coprire il rischio di inadempimento, sembra comunque emergere un elemento affine alle fattispecie assicurative: l’indemnification non rappresenta la controprestazione diretta tipica di un contratto sinallagmatico, ma svolge una funzione di ristoro economico in favore di chi subisce la mancanza di adempimento, anche senza avere scelto di rinunciare alla risoluzione.
Esempio di Clausola di Irresolubilità del Contratto
Di seguito è possibile trovare un esempio di clausola di irresolubilità del contratto.
Irresolubilità del contratto
Le parti, considerato che il promissario acquirente non ha interesse, in caso di inadempimento della controparte, a riavere la propria prestazione, ma piuttosto ad ottenere comunque l’adempimento, convengono che il presente contratto preliminare di compravendita non potrà essere risolto per inadempimento della parte promittente venditrice, nelle ipotesi di rifiuto di stipulare il contratto definitivo, o nelle ipotesi di perimento, totale o parziale, evizione o vizi dell’immobile promesso in vendita, salve le ipotesi di dolo o colpa grave, nelle quali la risoluzione è comunque ed in ogni caso ammessa.
Nelle ipotesi di colpa lieve del promittente venditore, viceversa, il promissario acquirente potrà chiedere unicamente l’adempimento della prestazione (e quindi l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 del codice civile) e il risarcimento dei danni subiti.
Irresolubilità per specifici inadempimenti
Le parti convengono che l’inadempimento all’obbligazione di ….. entro il termine pattuito non legittimerà la parte ….. all’azione di risoluzione del presente contratto, salvo che ricorra dolo o colpa grave del …..
Il …. potrà esperire i rimedi di legge per ottenere l’esatto adempimento, salvo comunque il risarcimento del danno subito, secondo le regole ordinarie.
Modello Clausola di Irresolubilità del Contratto Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello clausola di irresolubilità del contratto da scaricare. Il modulo clausola di irresolubilità del contratto compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile clausola di irresolubilità del contratto può essere convertito in PDF o stampato.