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Indice
Contratto di Affitto Terreno Agricolo
In Italia, l’affitto di terreni agricoli è regolato da una normativa specifica che si distingue nettamente da quella applicata alla locazione di immobili residenziali o commerciali. Questa differenziazione nasce dalla necessità di riconoscere le peculiarità intrinseche dell’agricoltura e le diverse finalità che caratterizzano l’utilizzo dei terreni agricoli rispetto agli immobili urbani. La Legge 3 maggio 1982, n. 203 rappresenta il pilastro normativo in materia, delineando dettagliatamente la disciplina dell’affitto di fondi rustici. Questa legge stabilisce regole precise riguardo alla durata dei contratti, al pagamento dei canoni, ai diritti e agli obblighi delle parti coinvolte, garantendo una struttura solida e coerente per questo tipo di accordi.
Uno degli aspetti più significativi che differenzia l’affitto di un terreno agricolo dalla locazione di un immobile urbano è la durata del contratto. La legge prevede che la durata minima standard per l’affitto di un fondo rustico sia di quindici anni. Questa durata prolungata è stata concepita per consentire all’affittuario di pianificare adeguatamente le proprie attività agricole, che spesso richiedono investimenti a lungo termine e un periodo di tempo significativo per ottenere risultati produttivi soddisfacenti. Per esempio, la coltivazione di vigneti o la piantumazione di alberi da frutto richiedono diversi anni prima di raggiungere la piena maturità e produttività. Esistono, però, alcune eccezioni a questa regola generale. Nel caso di affitto di terreni montani destinati ad alpeggio, ovvero utilizzati principalmente per il pascolo del bestiame durante la stagione estiva, la durata minima del contratto è ridotta a sei anni. Analogamente, per i terreni agricoli situati all’interno delle comunità montane, la durata contrattuale può essere stabilita in sei anni, tenendo conto delle particolari condizioni ambientali e socio economiche di queste aree.
È importante sottolineare che la normativa consente alle parti di concordare una durata diversa da quella standard prevista, purché ciò avvenga con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole alle quali le parti aderiscono. Questo requisito, previsto dall’articolo 45 della Legge n. 203/1982, mira a garantire che entrambe le parti siano adeguatamente informate e tutelate nel processo di stipula del contratto, assicurando che eventuali deroghe siano effettuate in modo equo e consapevole.
Un ulteriore elemento di flessibilità previsto dalla legge riguarda la facoltà dell’affittuario di recedere anticipatamente dal contratto. L’affittuario può esercitare questo diritto in qualsiasi momento, a condizione che ne dia comunicazione al concedente con un preavviso di almeno un anno rispetto alla fine dell’annata agraria. Questa possibilità offre all’affittuario la necessaria libertà di adattarsi a cambiamenti nelle condizioni economiche o nelle strategie aziendali, senza essere vincolato da un impegno contrattuale troppo rigido.
Alla scadenza del contratto di affitto, la legge prevede un meccanismo di rinnovo tacito. Se nessuna delle parti comunica la propria intenzione di disdire il contratto di affitto con un preavviso di almeno un anno prima della scadenza, il contratto si rinnova automaticamente per un periodo uguale a quello iniziale. Questo dispositivo legale offre stabilità al rapporto contrattuale e consente all’affittuario di proseguire le proprie attività senza interruzioni improvvise.
Nel caso in cui il concedente intenda cedere il fondo in affitto a terzi, è obbligato a informare l’affittuario delle offerte ricevute da altri potenziali affittuari almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto. L’affittuario gode di un diritto di prelazione, il che significa che ha la priorità nell’affitto del terreno se è disposto ad accettare le stesse condizioni offerte dai terzi. Per esercitare questo diritto, l’affittuario deve comunicare la propria intenzione di accettare le condizioni entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione del concedente. Questo meccanismo tutela l’affittuario, riconoscendo il suo legittimo interesse a continuare l’utilizzo del fondo su cui ha investito tempo e risorse.
Un elemento particolare nell’affitto di fondi rustici riguarda le modalità di pagamento del canone. Oltre al pagamento in denaro, è possibile concordare il corrispettivo sotto forma di una quota dei frutti prodotti dal terreno o attraverso prestazioni in natura. Questa flessibilità riflette la realtà del settore agricolo, in cui la produzione può variare in base a fattori come le condizioni meteorologiche, le fluttuazioni del mercato e altri elementi al di fuori del controllo dell’affittuario.
In passato, l’articolo 9 della Legge n. 203/1982 stabiliva che il canone dovesse essere determinato in base al reddito dominicale del terreno, moltiplicato per coefficienti fissati da commissioni tecniche provinciali. Però, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 318 del 1996, ha dichiarato incostituzionale questo criterio, poiché i valori catastali non riflettevano adeguatamente le effettive caratteristiche e potenzialità produttive dei terreni. Di conseguenza, la determinazione del canone è ora affidata alla libera contrattazione tra le parti, che possono basarsi su criteri come le condizioni di mercato, la qualità del terreno, le colture praticate e altri fattori rilevanti.
La legge non impone l’obbligo di redigere il contratto di affitto di fondo rustico in forma scritta per la sua validità. Pertanto, un contratto verbale è legalmente valido e vincolante tra le parti. Però, è altamente consigliato formalizzare l’accordo per iscritto. Un contratto scritto offre maggiore chiarezza sui termini e le condizioni concordate, riduce il rischio di malintesi e fornisce una base solida per la risoluzione di eventuali controversie. Inoltre, la forma scritta è essenziale per la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula. La mancata registrazione può comportare sanzioni fiscali e problemi legali.
Nel contesto dell’affitto di un fondo rustico, sia l’affittuario che il concedente assumono specifici obblighi legali e contrattuali.
-Obblighi dell’Affittuario:
L’affittuario è tenuto a coltivare il terreno con la diligenza del buon padre di famiglia, applicando le tecniche agricole appropriate e rispettando le normative vigenti in materia di agricoltura, ambiente e sicurezza sul lavoro. Deve mantenere la fertilità del suolo attraverso pratiche sostenibili, come la rotazione delle colture, l’uso equilibrato di fertilizzanti e l’adozione di misure per prevenire l’erosione e la degradazione del terreno.
È inoltre responsabile delle riparazioni ordinarie necessarie a mantenere il fondo e le eventuali strutture in buone condizioni. Non può modificare la destinazione agricola del terreno né apportare cambiamenti sostanziali senza il consenso scritto del concedente. L’affittuario deve anche rispettare gli obblighi fiscali e contributivi connessi alla sua attività.
-Obblighi del Concedente:
Il concedente è responsabile delle riparazioni straordinarie, cioè di quegli interventi che non sono imputabili alla negligenza o al cattivo uso da parte dell’affittuario. Deve garantire all’affittuario il pacifico godimento del fondo, evitando interferenze che possano ostacolare l’attività agricola. Ha il diritto di controllare lo stato del terreno, effettuando ispezioni periodiche, purché ciò avvenga nel rispetto della privacy e senza intralciare il lavoro dell’affittuario.
La risoluzione anticipata del contratto può essere richiesta in caso di inadempimento da parte dell’affittuario o del concedente. Nel caso dell’affittuario, motivi validi per la risoluzione includono il mancato pagamento del canone, l’uso improprio del terreno, la violazione delle norme ambientali o la negligenza nella manutenzione del fondo.
La procedura prevede che la parte lesa notifichi formalmente all’altra parte le violazioni riscontrate, concedendo un termine per porvi rimedio. Se la situazione non viene sanata entro il termine stabilito, si può ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la risoluzione del contratto. È importante agire in conformità con le disposizioni legali e contrattuali per evitare ulteriori complicazioni.
Esempio di Contratto di Affitto di Terreno Agricolo
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di affitto di terreno agricolo.
Tra
il Sig. ………….. nato a …………….il ………………domiciliato in ………………, codice fiscale ………….. , nella qualita’ di proprietario concedente in affitto;
e
il Sig. ………….. nato a …………….il ………………domiciliato in …………………….. codice fiscale ……………………., nella sua qualità di parte affittuaria i quali dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art.45 della Legge 3 maggio 1982, n.203, avvalendosi dell’assistenza delle organizzazioni professionali agricole alle quali rispettivamente aderiscono;
PREMESSO
– che la parte concedente e’ proprietaria del terreno sito in agro di distinto al N.C.T. di detto Comune, con estremi catastali che la parte affittuaria ha avanzato richiesta di conduzione in affitto del terreno sopra descritto per la coltivazione di…………………………………
– che la parte concedente si dichiara disponibile ad aderire alla richiesta a condizione che il contratto di affitto sia svincolato dalla disciplina di cui alla Legge 3 maggio 1982, n. 203, per quanto riguarda la durata, l’entita’ del canone, i miglioramenti, ecc…;
– che le parti dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari;
– che la validita’ delle intese e’ riconosciuta dagli artt. 45 e 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
Tutto cio’ premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. La parte concedente da’ in affitto alla parte affittuaria, il terreno come meglio descritto in premessa. L’affittuario, che accetta, dichiara di conoscere il terreno e di ritenerlo idoneo alle coltivazioni che intende effettuare.
2. L’affittuario conviene con il concedente che le disposizioni pattuite nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, costituiscono la deroga alla disciplina ed in particolare sia al disposto degli artt. 1 e 22, relativi alla durata dei contratti, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della Legge sopracitata, sia all’indennizzo di cui agli artt. 43 e 50, sia, infine ad ogni diritto che potesse ad esso affittuario spettare in relazione alla predetta Legge e/o ad altra legge in materia di contratti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.
3. L’affittuario si impegna a custodire i beni oggetto della presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia; si obbliga a curare la coltivazione di tutti i terreni secondo le regole della buona tecnica agraria;
4. L’affitto, in deroga agli artt. 1 e 22 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, decorre dalla data ……………………..
5. Il canone complessivo d’affitto e’ concordemente stabilito tra le parti, in deroga agli artt. 8 e seguenti della Legge 3 maggio 1982, n.203, in complessivi euro ………
6. Il pagamento del canone complessivo sara’ effettuato …………
Le imposte sui terreni sono ripartite tra le parti come per legge. Le spese di registrazione del contratto sono ……………
7. Ogni modifica al presente contratto dovra’ essere stipulata ed approvata per iscritto con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole di categoria.
8. Nel caso in cui insorgano controversie, le parti s’impegnano ad avvalersi dell’azione conciliativa delle rispettive organizzazioni prima di adire le vie legali.
9. In conformita’ a quanto sopra i rappresentanti delle rispettive organizzazioni di categoria sottoscrivono il presente accordo ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n.203.
Luogo, data ……………….
Il concedente_________________________
L’affittuario_______________________
Fac Simile Contratto di Affitto Terreno Agricolo Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto di affitto di terreno agricolo da scaricare. Il modulo contratto di affitto di terreno agricolo compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di affitto di terreno agricolo può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Affitto Terreno Agricolo PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di affitto terreno agricolo PDF editabile.