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Indice
Contratto Di Appalto Per Imbarcazione
Il contratto di appalto avente per oggetto la costruzione, la trasformazione o il refitting di un’imbarcazione tra due soggetti privati riunisce, in un unico documento, la disciplina codicistica dell’appalto (articoli 1655-1677 del Codice civile) e quella speciale del Codice della Navigazione, oltre alle prescrizioni tecniche dettate dal decreto legislativo 5/2016 che recepisce la direttiva 2013/53/UE sulle unità da diporto. Nella pratica, il committente affida al cantiere , o comunque a un operatore dotato di idonee strutture e competenze , il compito di realizzare o modificare la barca a propria cura e rischio, contro pagamento di un corrispettivo pattuito. Proprio perché l’oggetto è un bene mobile registrato, capace di generare responsabilità complesse in mare e in cantiere, la scrittura privata deve scendere a un grado di dettaglio superiore rispetto a quello usuale per un manufatto edilizio.
La prima esigenza è descrivere con rigore la nave o imbarcazione che si vuole ottenere. Ciò comporta l’indicazione di dimensioni di progetto, categoria di navigazione, materiali di scafo e sovrastrutture, classe di conformità CE, nonché eventuali requisiti di certificazione RINA o di altro organismo notificato. Se il lavoro riguarda un refitting, la descrizione deve circoscrivere le sole porzioni interessate ai lavori , per esempio sostituzione di impianti di bordo, abbattimento di paratie, upgrade del motore , così da impedire che il cantiere sia ritenuto responsabile di difetti preesistenti. Proprio sul terreno della responsabilità si colloca una delle scelte contrattuali più delicate: individuare chi assume il rischio del caso fortuito e della forza maggiore durante la costruzione. L’articolo 1669 c.c. estende al costruttore di navi, per analogia dottrinale, la responsabilità decennale per difetti gravi che pregiudicano la stabilità, ma le parti possono regolamentare in modo più restrittivo i termini di garanzia, purché non scendano sotto i due anni necessari a tutelare l’acquirente-armatore secondo la giurisprudenza prevalente.
Quanto al corrispettivo, la prassi nautica distingue tra prezzo a corpo per scafi di serie , spesso parametrato alla lunghezza fuori tutto , e prezzo “a misura” quando il progetto è custom e prevede componenti di pregio scelti in corso d’opera. In entrambi i casi il contratto deve stabilire un piano di pagamenti scandito da avanzamenti fisici verificabili: varo di scafo, installazione di motore e impianti, consegna per la prova in mare. L’adozione di un Gantt allegato, firmato da entrambe le parti, riduce le controversie sul momento in cui sorge il diritto a emettere lo stato avanzamento lavori. Occorre inoltre prevedere una revisione prezzi, oggi particolarmente sensibile al costo delle resine e dei metalli.
L’ambito della sicurezza in cantiere si intreccia con le prescrizioni del d.lgs. 81/2008. Anche se il rapporto è tra privati, il cantiere nautico è assimilato a un ambiente di lavoro complesso; il committente che sia “datore di lavoro di fatto” perché possiede personale che opera in concomitanza con l’appaltatore deve nominare un coordinatore per la sicurezza. Quando la barca è in refit all’interno di un capannone privato dell’armatore, la qualifica di committente-datore di lavoro ricade con più facilità sul proprietario dell’immobile, con responsabilità penale in caso di infortuni. La scrittura, pertanto, deve fissare con chiarezza chi nomina il coordinatore, chi redige il POS e come si integrano i piani di emergenza in caso di verniciatura o lavorazioni che impiegano solventi infiammabili.
Una clausola spesso sottovalutata riguarda la proprietà intellettuale del progetto e la tutela del know how. Lo yacht designer può cedere al cantiere soltanto i diritti d’uso per la singola costruzione, mantenendo la titolarità dei disegni: ciò impedisce che il committente commissioni successivamente ad altro cantiere la replica dello stesso modello. Se il progetto è interno al cantiere, la licenza all’armatore è di solito totale ma non esclusiva, salvo accordi di riservatezza. In un contesto in cui la personalizzazione estrema è prerogativa del lusso, la chiarezza su questi profili evita liti e protegge l’unicità della linea estetica.
Sul versante assicurativo, la polizza CAR (Contractor’s All Risks) copre i rischi di cantiere, mentre al momento del varo interviene la “Builder’s Risk” che traghetta l’imbarcazione fino alla consegna definitiva. Il contratto deve indicare massimali, franchigie e beneficiario di eventuali indennizzi, prevedendo la cessione del diritto d’indennizzo al committente se il sinistro occorre dopo il pagamento della maggior parte del prezzo. Importante anche la copertura per la responsabilità civile verso terzi in prova mare: la normativa italiana pretende che l’armatore prenda in consegna un’unità dotata di polizza RC diportistica valida, ma finché la nave è sotto bandiera di cantiere la responsabilità resta in capo all’appaltatore, che deve garantirsi di conseguenza.
Non meno centrale è la questione del titolo di proprietà: una barca superiore a dieci metri di scafo o motore oltre 30 kW deve essere iscritta nei registri telematici delle unità da diporto (STED). Il contratto prevede l’intestazione provvisoria al cantiere fino al collaudo finale, a tutela dei fornitori che vantano riserva di proprietà sui componenti; subito dopo l’accettazione, l’intavolazione viene trascritta a nome del committente, con cancellazione contestuale di eventuali privilegi navali iscritti a garanzia di anticipi. La perfetta sequenza di tali formalità è vitale se il committente finanzia la costruzione con un leasing nautico: le banche pretendono che il privilegio navale si iscriva immediatamente dopo la prima intavolazione, evitando salti di rango.
Vale la pena di soffermarsi anche sulla clausola di forza maggiore, resa attuale da eventi quali blocchi logistici o scarsità di resine. Le parti possono includere un elenco non tassativo di cause esoneranti, integrato dalla previsione di notifica entro quarantotto ore dall’insorgenza dell’impedimento; senza tempestiva comunicazione, il ritardo resta incolpevole ma indennizzabile. Su questo fronte si gioca, in pratica, l’equilibrio economico di cantieri che lavorano con margini compressi.
Esempio di Contratto Di Appalto Per Imbarcazione
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di appalto per imbarcazione.
TRA
Il/La Sig./Soc. ____________________________________________,
con sede legale in _________________________________________,
C.F./P. IVA ________________________, in persona del legale rappresentante pro-tempore __________________________________, di seguito “Committente”,
E
Il/La Sig./Soc. ____________________________________________,
con sede legale in _________________________________________,
C.F./P. IVA ________________________, iscritta al Registro Imprese al n. _______, certificazione RINA/ISO ______,
in persona del legale rappresentante pro-tempore __________________________________, di seguito “Appaltatore”,
premesso che
a) il Committente intende far costruire l’imbarcazione di cui oltre;
b) l’Appaltatore dispone di strutture, personale e know-how idonei allo svolgimento delle lavorazioni;
si conviene e stipula quanto segue.
ART. 1 – OGGETTO
L’Appaltatore si obbliga a costruire l’imbarcazione descritta in Allegato A (disegni, specifiche tecniche, categoria di progetto CE, lunghezza f.t. ____ m, materiale scafo __________), nonché a fornire ogni documentazione necessaria all’immatricolazione presso lo STED.
ART. 2 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il prezzo è fissato:
□ a corpo in € _________________; oppure
□ a misura secondo il computo di Allegato B.
Il pagamento avverrà in rate correlate alle seguenti milestone:
1. firma contratto __ % – € _________;
2. completamento scafo __ % – € _________;
3. installazione motori e impianti __ % – € _________;
4. prova in mare positiva __ % – € _________;
5. consegna definitiva __ % – € _________.
Revisione prezzi: variazioni superiori a ±____ % dell’indice ISTAT “Prodotti metalmeccanici” / LME alluminio daranno luogo a conguaglio.
ART. 3 – TEMPI DI ESECUZIONE
L’avvio lavori avverrà entro ___ giorni dal versamento della prima rata; la consegna è fissata per il __________ (giorni lavorativi ___). Il ritardo imputabile all’Appaltatore comporta penale di € _______ al giorno, fino a un massimo del ___ % del prezzo.
ART. 4 – PROVE IN MARE
Terminata l’allestimento, le parti effettueranno congiuntamente la sea-trial entro ___ giorni. Se i parametri di Allegato C risultano raggiunti, il Committente firma l’accettazione; in difetto l’Appaltatore eliminerà le non-conformità entro ___ giorni, con sospensione del saldo finale.
ART. 5 – TRASFERIMENTO RISCHIO E TITOLARITÀ
Fino all’accettazione, il rischio di perimento per caso fortuito permane in capo all’Appaltatore. La proprietà passerà al Committente con il saldo finale e l’intavolazione nei registri STED a nome dello stesso.
ART. 6 – GARANZIA E RESPONSABILITÀ PER VIZI
L’Appaltatore garantisce l’opera ai sensi dell’art. 240 Cod. nav. per vizi o difformità denunciati entro due anni dalla consegna. Le parti convengono inoltre garanzia convenzionale di ___ anni per difetti che pregiudichino sicurezza o stabilità. Restano ferme le eventuali azioni ex art. 1669 c.c. qualora ricorrano i relativi presupposti.
ART. 7 – ASSICURAZIONI
L’Appaltatore stipula polizza CAR n. ___________ e Builder’s Risk n. ___________ con massimale € ____________, indicando il Committente quale co-assicurato / beneficiario. La polizza RC per prove in mare dovrà avere massimale non inferiore a € ____________.
ART. 8 – SICUREZZA
Il Committente nomina il Coordinatore per la sicurezza (CSE) ______________________. L’Appaltatore consegna POS n. _____ del ___/___/_____. Ogni lavorazione con solventi o resine infiammabili seguirà il piano di emergenza di Allegato D.
ART. 9 – VARIANTI
Modifiche richieste dal Committente fino al 20 % del valore contrattuale saranno evase previo ordine scritto, con adeguamento di prezzo e tempi determinato dall’Appaltatore. Varianti oltre detta soglia richiedono nuovo accordo.
ART. 10 – FORZA MAGGIORE
Parti esonerate da responsabilità per ritardi dovuti a eventi imprevedibili (scioperi generali, embargo materie prime, calamità). L’Appaltatore comunicherà l’evento entro 48 ore, indicando durata stimata; trascorsi ___ giorni di sospensione il Committente potrà recedere senza penali pagando lavori eseguiti.
ART. 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti deferiscono ogni lite a:
□ Camera Arbitrale della Nautica – Genova, arbitrato rituale;
□ Tribunale ordinario di ____________________.
Conservata la mediazione obbligatoria ex d.lgs 28/2010.
ART. 12 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I disegni di progetto restano di titolarità ____________________. Il Committente ottiene licenza d’uso limitata alla singola imbarcazione.
ART. 13 – TRATTAMENTO DATI
Le parti dichiarano di trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto, composto di ___ pagine e ___ allegati, è letto, approvato e sottoscritto digitalmente / in duplice originale. Per quanto non previsto si applicano le norme di legge vigenti.
Luogo e data ___________________________
Il Committente_____________________________
L’Appaltatore_____________________________
(segue elenco Allegati)
Fac Simile Contratto Di Appalto Per Imbarcazione Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di appalto per imbarcazione da scaricare. Il modulo contratto di appalto per imbarcazione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
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Fac Simile Contratto Di Appalto Per Imbarcazione PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di appalto per imbarcazione PDF editabile.