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Indice
Nomina CSP e CSE
La nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) rappresenta uno degli obblighi fondamentali previsti dal Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Si tratta di due figure professionali distinte, che possono tuttavia essere ricoperte dalla medesima persona, il cui compito è garantire la tutela dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili attraverso il coordinamento tra le diverse imprese coinvolte nelle lavorazioni.
L’articolo 90 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a nominare entrambi i coordinatori nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche qualora queste non operino contemporaneamente. La nomina del CSP deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, mentre quella del CSE deve essere formalizzata prima dell’affidamento dei lavori. Se inizialmente è prevista una sola impresa e nel corso dell’opera ne subentra una seconda, il committente è comunque obbligato a procedere con la designazione del CSE, il quale in tal caso assumerà anche le funzioni proprie del CSP, inclusa la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Una deroga parziale è prevista dall’articolo 90, comma 11, introdotto dalla Legge 88/2009, il quale esonera dall’obbligo di nominare il CSP per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e con importo inferiore a 100.000 euro. È importante sottolineare che tale esenzione riguarda esclusivamente il coordinatore in fase di progettazione e non il CSE, la cui nomina resta obbligatoria ogni volta che nel cantiere operano più imprese.
I compiti del CSP, definiti dall’articolo 91 del decreto, si concentrano sulla fase di preparazione dell’opera. In particolare, il coordinatore per la progettazione è tenuto a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, PSC, documento che contiene le misure organizzative e le procedure necessarie a eliminare o ridurre i rischi connessi alle lavorazioni. A questo si aggiunge la predisposizione del fascicolo dell’opera, nel quale vengono raccolte le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi durante i successivi interventi di manutenzione sull’opera realizzata.
Il CSE, i cui obblighi sono disciplinati dall’articolo 92, interviene invece durante la fase esecutiva dei lavori. Il suo ruolo consiste nel verificare l’applicazione del PSC da parte delle imprese esecutrici, nel controllare la corretta attuazione delle procedure di lavoro e nell’organizzare la cooperazione e il coordinamento tra i diversi datori di lavoro presenti in cantiere. Il coordinatore per l’esecuzione è inoltre tenuto a segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze da parte delle imprese, proponendo se necessario la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. In caso di pericolo grave e immediato, il CSE ha il potere di sospendere direttamente le singole lavorazioni.
Per poter ricoprire il ruolo di CSP o CSE, il professionista deve possedere i requisiti indicati dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/08: un titolo di studio adeguato (laurea nelle classi tecniche specificate dalla norma oppure diploma di geometra, perito industriale o perito agrario), un’esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni la cui durata varia in base al titolo posseduto, e l’attestato di frequenza a un corso di formazione abilitante di 120 ore, da aggiornare ogni cinque anni con un corso di 40 ore. Non è richiesta l’iscrizione a un ordine professionale, ma il ruolo non può essere affidato a un dipendente o al RSPP di una delle imprese esecutrici, a meno che il committente e l’impresa coincidano.
La mancata nomina del CSP o del CSE è sanzionata dall’articolo 157 del D.Lgs. 81/08, che prevede per il committente o il responsabile dei lavori l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Anche i coordinatori stessi sono soggetti a responsabilità penali ai sensi dell’articolo 158, con sanzioni che possono arrivare fino all’arresto in caso di violazione dei propri obblighi, specialmente qualora dall’inadempimento derivi un infortunio sul lavoro.
Esempio di Nomina CSP e CSE
Di seguito è possibile trovare un esempio di nomina CSP e CSE.
Il sottoscritto ____________________________________________ C.F.___________________ in qualità di Committente/Responsabile dei lavori del cantiere sito in ________________________________________, in seguito agli accordi intercorsi ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008,
DESIGNA
Il Sig. _________________________________________ C.F.___________________ quale Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di _______________________________________________________ per il cantiere sito in ________________________________________.
Nell’ambito delle funzioni previste dalla vigente normativa, il Coordinatore deve espletare tra l’altro le attività previste durante la progettazione dell’opera (art. 91 del D.Lgs. 81/2008) e durante l’esecuzione dei lavori (art. 92 del D.Lgs. 81/2008), ovvero:
-redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/2008);
-predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 26/05/93;
-coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 81/08 relative agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori;
-verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
-verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
-organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
-verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
-segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
-sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il Coordinatore, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico assegnato come previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08, tra i quali aver assolto all’obbligo formativo come disciplinato dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 (Rep. Atti n. 59/CSR).
lì, ___/____/_______
Il Committente/Responsabile dei Lavori ____________________________________
Il Coordinatore ____________________________________
Fac Simile Nomina CSP e CSE Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello nomina CSP e CSE da scaricare. Il modulo nomina CSP e CSE compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile nomina CSP e CSE può essere convertito in PDF o stampato.
