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Indice
Contratto Di Co-Branding
Il co-branding, o brand partnership, è un accordo attraverso il quale due o più titolari di marchio uniscono le rispettive identità per lanciare un prodotto, un servizio o un’esperienza congiunta, così da moltiplicare la riconoscibilità sul mercato e condividere rischi e costi promozionali. In Italia questa operazione trova fondamento nel principio di libertà contrattuale degli articoli 1321 e seguenti del Codice Civile, ma deve conciliarsi con la disciplina sui marchi (d.lgs 30/2005 e regolamento UE 2017/1001), con la normativa antitrust nazionale (legge 287/1990) ed europea (regolamento 330/2010), oltre che con le regole a tutela dei consumatori contenute nel d.lgs 206/2005 e con il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Nella fase di definizione dell’oggetto è determinante descrivere con precisione il prodotto o servizio co-branded, indicare i canali distributivi e fissare l’arco temporale dell’iniziativa, chiarendo se l’operazione sarà esclusiva o aperta a ulteriori collaborazioni parallele. È prassi che il contratto includa una licenza incrociata dei marchi, disciplinata in termini di modalità d’uso, estetica, dimensioni e posizionamento, per evitare fenomeni di diluizione o uso scorretto che potrebbero pregiudicare la distintività del segno. Il titolare della licenza ha l’onere di sorvegliare costantemente la qualità dei prodotti immessi sul mercato, richiamando la giurisprudenza sul controllo del licenziante per non scadere nell’abuso che potrebbe portare alla decadenza del marchio ex articolo 24 del Codice della Proprietà Industriale. L’aspetto economico si articola di solito in un contributo finanziario iniziale, nella ripartizione dei costi di ricerca e sviluppo, in eventuali royalty calcolate sul fatturato netto e in meccanismi di conguaglio che tengano conto di sconti, resi e promozioni. È frequente l’inserimento di un budget annuale minimo per le attività marketing, accompagnato da indicatori di performance condivisi e da un regime di reportistica periodica che permetta di monitorare i risultati e di adeguare la strategia commerciale.
Quanto alla durata, le parti scelgono spesso periodi compresi fra tre e cinque anni, con opzione di rinnovo subordinata al raggiungimento di soglie di vendita o alle verifiche qualitative. Le clausole di territorialità e di esclusiva devono essere calibrate alla luce del diritto della concorrenza: un divieto assoluto di vendite passive all’interno del Mercato Unico, per esempio, rischia di essere nullo; per contro, limitazioni mirate volte a proteggere investimenti specifici possono risultare lecite se rispettano i criteri del regolamento 330/2010 e delle Linee Guida verticali. Sul piano della responsabilità, occorre disciplinare manleve incrociate, coperture assicurative e limiti di risarcimento, contemplando la responsabilità per prodotto difettoso ai sensi del d.P.R. 224/1988 e la garanzia legale di conformità verso il consumatore. In presenza di prodotti regolati (ad esempio alimenti, cosmetici o dispositivi medici) è fondamentale indicare quale parte curerà le procedure di notifica o registrazione presso le autorità competenti e conserverà la documentazione di tracciabilità. La tutela della riservatezza copre sia le informazioni commerciali che i dati personali eventualmente scambiati durante campagne di co-marketing. Il contratto dovrebbe chiarire se le parti agiscono come titolari autonomi, contitolari o responsabili del trattamento, definendo i rispettivi obblighi di informativa, base giuridica e diritti degli interessati. In caso di indagini di mercato o attività promozionali con profilazione, è consigliabile prevedere meccanismi di consenso granulare e clausole di cooperazione in caso di esercizio dei diritti privacy.
Le procedure di uscita rivestono un ruolo strategico: un recesso anticipato per giusta causa, l’obbligo di cessare immediatamente l’uso del marchio altrui e un periodo di sell-off per smaltire lo stock sono strumenti che limitano i danni reputazionali e logistici. Una volta terminata la collaborazione, il licenziatario deve distruggere o neutralizzare materiali pubblicitari, menzioni online e packaging residuo, a meno che non sia pattuito un burn-off con durata e modalità precise.
Esempio di Contratto Di Co-Branding
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di co-branding.
Tra
________________________, con sede legale in __________________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di ____________ al n. ___________, codice fiscale e partita IVA n. ________________________, in persona del legale rappresentante pro‑tempore ____________________________________ (di seguito, «Parte A»);
e
________________________, con sede legale in __________________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di ____________ al n. ___________, codice fiscale e partita IVA n. ________________________, in persona del legale rappresentante pro‑tempore ____________________________________] (di seguito, «Parte B»);
(congiuntamente le «Parti»)
PREMESSO CHE
1. Parte A è titolare del marchio __________________, reg. n. ______, e Parte B è titolare del marchio __________________, reg. n.______;
2. Le Parti intendono collaborare per la realizzazione e commercializzazione di ________________________________________________ contrassegnato con entrambi i marchi (di seguito, il «Prodotto Co‑Branded»);
3. Le Parti desiderano regolare i termini e le condizioni della presente collaborazione mediante il presente contratto (il «Contratto»).
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.
Articolo 1 – Oggetto
Il presente Contratto disciplina la partnership di co‑branding tra le Parti avente ad oggetto lo sviluppo, la produzione, la promozione e la distribuzione del Prodotto Co‑Branded, nonché la reciproca concessione di licenza d’uso dei rispettivi marchi nei limiti e alle condizioni qui di seguito stabiliti.
Articolo 2 – Licenza d’uso dei Marchi
2.1 Ciascuna Parte concede all’altra, a titolo non esclusivo e non trasferibile, il diritto di utilizzare il proprio marchio esclusivamente ai fini della produzione, commercializzazione e promozione del Prodotto Co‑Branded, nel territorio di cui all’Articolo 4 e per la durata di cui all’Articolo 3.
2.2 L’uso dei Marchi dovrà rispettare le linee guida grafiche e qualitative allegate sub Allegato A (Brand Book) che forma parte integrante del presente Contratto.
2.3 È fatto espresso divieto di alterare, modificare o abbreviare i Marchi senza preventiva autorizzazione scritta della Parte titolare.
Articolo 3 – Durata
Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione (la «Data di Efficacia») e avrà durata di ______ anni. Alla scadenza, il Contratto potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti almeno ______ giorni prima della medesima scadenza.
Articolo 4 – Territorio
Il Prodotto Co‑Branded potrà essere distribuito nei seguenti territori: ______________________________________________________. Qualsiasi estensione territoriale dovrà essere concordata per iscritto.
Articolo 5 – Sviluppo e Qualità
5.1 Le Parti collaboreranno allo sviluppo del Prodotto Co‑Branded conformemente alle specifiche tecniche di cui all’Allegato B.
5.2 Parte ______ sarà responsabile della produzione e garantirà che il Prodotto soddisfi gli standard qualitativi previsti dalla normativa applicabile e dalle specifiche di cui sopra.
5.3 La Parte titolare del Marchio potrà effettuare, con preavviso di ______ giorni, audit presso gli stabilimenti di produzione.
Articolo 6 – Obblighi di Marketing e Promozione
6.1 Le Parti si impegnano a destinare un budget annuo minimo di € ____________ per attività di marketing congiunte.
6.2 Tutte le campagne promozionali dovranno essere preventivamente approvate da entrambe le Parti per iscritto.
Articolo 7 – Corrispettivi e Royalty
7.1 Le Parti convengono che i proventi derivanti dalla vendita del Prodotto Co‑Branded saranno ripartiti come segue: ____________ a favore di Parte A e ____________ a favore di Parte B, al netto di resi, sconti e imposte indirette.
7.2 Il rendiconto vendite dovrà essere trasmesso con cadenza trimestrale, entro ______ giorni dalla fine di ciascun trimestre.
Articolo 8 – Garanzie e Responsabilità
8.1 Ciascuna Parte garantisce di essere titolare valida dei rispettivi Marchi e di non aver stipulato accordi incompatibili con il presente Contratto.
8.2 La Parte responsabile della produzione manleva l’altra da ogni responsabilità per prodotti difettosi ai sensi del d.P.R. 224/1988.
8.3 Nessuna Parte sarà responsabile di danni indiretti o consequenziali, salvo dolo o colpa grave.
Articolo 9 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale o finanziaria scambiate in esecuzione del Contratto, salvo quanto richiesto dalla legge o da ordini dell’Autorità.
Articolo 10 – Protezione dei Dati
Le Parti agiranno quali ________________________ del trattamento dei dati raccolti durante le attività di marketing, conformemente al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs 196/2003.
Articolo 11 – Recesso e Risoluzione
11.1 Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto per giusta causa con preavviso di ______ giorni.
11.2 In caso di violazione sostanziale degli obblighi contrattuali non sanata entro ______ giorni dalla diffida, la Parte non inadempiente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 12 – Effetti della Cessazione
Alla cessazione, ciascuna Parte cesserà immediatamente l’uso del Marchio dell’altra e smaltirà o riconfezionerà, entro ______ mesi, il Prodotto Co‑Branded giacente, salvo diverso accordo scritto.
Articolo 13 – Legge Applicabile e Foro Competente
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale delle Imprese di __________________, salvo ricorso ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di ____________, qualora le Parti lo concordino.
Articolo 14 – Clausole Finali
14.1 Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa orale o scritta.
14.2 Qualsiasi modifica dovrà rivestire forma scritta a pena di nullità.
14.3 L’eventuale invalidità di una clausola non inficerà la validità delle restanti disposizioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo __________, data ________________
Per Parte A ____________
Per Parte B ____________
Fac Simile Contratto Di Co-Branding Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di co-branding da scaricare. Il modulo contratto di co-branding compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di co-branding può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto Di Co-Branding PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di co-braning PDF editabile.