In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto di compravendita frutti pendenti da scaricare e compilare.
Indice
Contratto Di Compravendita Frutti Pendenti
Il contratto di compravendita di frutti pendenti, spesso chiamato anche vendita su pianta o vendita in piedi, è un tipo particolare di vendita molto usato in ambito agricolo, ma con regole civilistiche ben precise. Quello che segue è una guida generale, non un parere legale su un caso concreto: per un contratto specifico è sempre opportuno passare da un avvocato o da un consulente agrario.
Puoi immaginare questo contratto come un patto con cui il proprietario del fondo vende il raccolto ancora attaccato alle piante: l’acquirente paga per la produzione di una stagione (o di una determinata annata) e, di solito, si occuperà anche della raccolta.
La base civilistica è data da tre norme del codice civile.
L’articolo 820 definisce i frutti naturali, includendo espressamente i prodotti agricoli e chiarendo che, fino a quando non avviene la separazione dalla cosa madre (il fondo, la pianta), i frutti fanno parte della cosa. Tuttavia, la legge consente di disporne come di cosa mobile futura, cioè come bene che circolerà autonomamente solo quando sarà separato.
L’articolo 821 precisa che i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la proprietà dei frutti sia attribuita ad altri; in questo caso, la proprietà si acquista con la separazione. Chi si appropria dei frutti deve rimborsare le spese di produzione e raccolta sostenute da altri, nei limiti del valore dei frutti stessi.
Il fulcro, per la vendita di frutti pendenti, è l’articolo 1472 sulla vendita di cose future: nella vendita di cosa futura la proprietà si acquista non appena la cosa viene ad esistenza; ma se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista solo quando gli alberi sono tagliati o i frutti separati. La norma aggiunge che, se le parti non vogliono un contratto aleatorio, la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza.
Per i rapporti agrari, la dottrina e la prassi richiamano anche la legge n. 203/1982 sui contratti agrari, che fa da sfondo sistematico quando le parti sono imprenditori agricoli e il contratto si inserisce in una più ampia organizzazione aziendale.
Sportello Agricoltura
Dal punto di vista giuridico, i frutti pendenti sono frutti naturali ancora uniti al fondo o alla pianta: per il codice, finché non vengono staccati, sono parte integrante dell’immobile. Proprio per questo, se si vende il fondo, i frutti pendenti seguono il regime dell’immobile e passano automaticamente al compratore, salvo patto contrario.
Se invece le parti vogliono vendere solo il raccolto pendente, senza trasferire la proprietà del fondo, la legge consente di considerare quei frutti come cosa mobile futura, il contratto di compravendita li tratta come beni che diventeranno autonomi solo con la separazione, e fino a quel momento la vendita ha natura obbligatoria, non ancora traslativa. Lo sottolinea anche la giurisprudenza: la vendita di frutti pendenti ha, fino alla separazione, solo efficacia obbligatoria e non reale, con conseguenze importanti nei confronti dei terzi (ad esempio in caso di pignoramento dei frutti prima della raccolta).
Nella prassi agricola, la compravendita di frutti pendenti viene spesso chiamata “vendita in piedi” o “vendita su pianta”. Di solito un imprenditore agricolo vende a un commerciante o ad un altro imprenditore agricolo tutti i frutti di una determinata piantagione, in un dato periodo, quando questi sono ancora attaccati alle piante. È frequente per frutta fresca, agrumi, uva, olive, ma anche per legna in piedi.
Di norma il prezzo può essere stabilito “a corpo”, cioè in modo globale per l’intera massa dei frutti, oppure “a misura”, cioè in funzione della quantità effettivamente raccolta (kg, quintali, ecc.). In molti schemi contrattuali l’acquirente si assume l’onere operativo e organizzativo della raccolta, intervenendo con proprio personale e mezzi: questo fa sì che il rischio per la sicurezza sul lavoro e per i danni derivanti dalle operazioni di raccolta ricada sull’acquirente, mentre il venditore mette a disposizione il fondo e segnala eventuali situazioni di pericolo.
Sotto il profilo giuridico, non si tratta di un contratto di godimento del fondo (come affitto agrario o contratto di coltivazione), ma di un contratto di trasferimento della produzione di una stagione. La disponibilità del fondo è solo accessoria e limitata nel tempo, finalizzata a consentire la raccolta.
Ai sensi dell’articolo 1472, la proprietà dei frutti pendenti venduti separatamente dal fondo non passa al momento della stipula, ma al momento della separazione dei frutti dalla pianta. Fino ad allora il contratto obbliga le parti, ma l’acquirente non è ancora proprietario dei frutti come beni mobili.
Questa impostazione ha implicazioni concrete. Se, dopo la stipula del contratto ma prima della raccolta, un creditore del venditore fa pignorare i frutti pendenti, la Cassazione ha ritenuto che il pignoramento, essendo un vincolo con efficacia erga omnes, prevale rispetto al futuro acquisto dell’acquirente: quando i frutti saranno separati, l’acquisto del compratore risulterà inefficace verso il creditore pignorante. È un effetto tipico della natura meramente obbligatoria del contratto fino alla separazione.
Occorre poi considerare il rischio del mancato o ridotto raccolto. La regola generale dell’articolo 1472 è che, se le parti non hanno voluto concludere un contratto aleatorio e la cosa futura non viene affatto ad esistenza, la vendita è nulla. Se invece la cosa viene ad esistenza ma in quantità inferiore a quella sperata, la giurisprudenza tende a qualificare il contratto come commutativo: nella vendita per un prezzo globale di tutta la frutta ancora pendente, la perdita parziale dovuta a eventi fortuiti (per esempio maltempo dopo l’inizio della raccolta) ricade sul compratore, mentre la nullità per mancanza della cosa si avrebbe solo se la massa non venisse affatto ad esistenza.
In pratica, le parti possono modulare in contratto la ripartizione dei rischi, per esempio prevedendo clausole che disciplinino che cosa accade in caso di eventi eccezionali (gelate, grandinate, fitopatie) prima della raccolta, ma devono sempre tenere conto del limite di fondo: se il raccolto viene totalmente a mancare e non si è voluto un contratto aleatorio, la vendita rischia di essere nulla.
Un contratto di compravendita di frutti pendenti, nonostante lasci ampio spazio all’autonomia privata, dovrebbe essere molto preciso su alcuni punti chiave.
È essenziale individuare con rigore le parti (normalmente imprenditori agricoli o commercianti) e descrivere il fondo e la piantagione interessata, spesso anche con riferimenti catastali e cartografie aziendali, così da evitare incertezze sull’oggetto. La descrizione del prodotto (specie, varietà, eventuali standard qualitativi) aiuta a delimitare ciò che effettivamente viene venduto.
Serve poi una chiara individuazione dell’estensione della vendita: tutti i frutti che matureranno in una certa annata su una determinata superficie, oppure solo una parte; se sono compresi anche eventuali rifiorenze tardive o solo la prima raccolta. Da qui dipende anche la corretta qualificazione del contratto come vendita di massa futura.
Il prezzo deve essere definito e determinabile: si può convenire un corrispettivo fisso, indipendente dalla quantità effettiva, oppure un prezzo variabile in funzione del prodotto raccolto, rinviando per esempio alle pesate presso un centro di conferimento o a bilance certificate. È opportuno disciplinare le modalità di pagamento e gli eventuali acconti.
Altro contenuto centrale riguarda la raccolta: chi la esegue, con quali mezzi, in quali periodi e con quali obblighi di coordinamento con il proprietario del fondo. Nella prassi il venditore mette a disposizione l’accesso al fondo, mentre l’acquirente organizza e sopporta il rischio delle operazioni di raccolta, con obblighi di assicurazione e di rispetto delle norme su sicurezza e ambiente.
Infine, non vanno trascurate clausole su durata del rapporto (di solito limitata alla campagna produttiva interessata), forza maggiore, eventuale proroga per ritardi di maturazione, risoluzione per grave inadempimento e foro competente. Tutti questi elementi servono a rendere il contratto coerente con la disciplina civilistica sulla vendita di cose future e con la normativa agraria applicabile.
È importante distinguere la compravendita di frutti pendenti da altre figure agrarie.
Non è un affitto agrario, perché l’acquirente non ottiene un diritto di godimento continuativo sul fondo per coltivarlo, ma solo l’accesso funzionale alla raccolta del prodotto già in fase di maturazione. Non è nemmeno un contratto di appalto di servizi agricoli, dove il fulcro sarebbe l’attività svolta sull’appezzamento: qui l’elemento centrale è il trasferimento della proprietà del raccolto.
Queste distinzioni sono rilevanti non solo sul piano civilistico, ma anche ai fini applicativi della legge 203/1982 e delle norme imperative sui contratti agrari: una qualificazione errata può portare a contestazioni sulla forma, sulla durata minima e sulle tutele riconosciute alle parti.
Esempio di Contratto Di Compravendita Frutti Pendenti
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di compravendita frutti pendenti.
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI FRUTTI PENDENTI
Tra
Il Sig./La Sig.ra ________________________, nato a ___________________________ il ___________________, C.F. ___________________________, residente in ___________________________, via ___________________________ n. _____, (di seguito, “Venditore”),
e
Il Sig./La Sig.ra ________________________, nato in ___________________________, via ___________________________ n. _____, C.F./P.IVA ___________________________, (di seguito, “Acquirente”),
congiuntamente anche le “Parti” e singolarmente la “Parte”,
premesso che il Venditore è proprietario / conduttore del fondo agricolo sito in ___________________________, identificato al Catasto al foglio _____ particella _____, coltivato a ___________________________ e che su detto fondo insistono piante di ___________________________ dalle quali deriveranno i frutti oggetto della presente compravendita; e che l’Acquirente è interessato all’acquisto dei frutti pendenti prodotti nel periodo ___________________________,
si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto
Il Venditore vende all’Acquirente, che accetta, tutti i frutti pendenti di ___________________________ presenti sul fondo di cui in premessa e che matureranno nella campagna agraria ___________________________ su una superficie di complessivi ________ ettari, così come meglio individuata nella planimetria allegata sub “A”, che forma parte integrante del presente contratto.
L’oggetto della vendita comprende i frutti che giungeranno a maturazione nel periodo compreso tra ___________________ e ___________________, ivi comprese le eventuali produzioni tardive / rifiorenze, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Articolo 2 – Prezzo e modalità di pagamento
Il prezzo della vendita è convenuto in complessivi Euro ___________________________ (___________________________/00), oltre ad IVA se dovuta, determinato a corpo per l’intera massa dei frutti pendenti oggetto del presente contratto.
In alternativa, qualora le Parti concordino una determinazione “a misura”, il prezzo sarà pari ad Euro __________ per ogni ___________________________ (es.: chilogrammo/quintale) di prodotto effettivamente raccolto, risultante dalle pesate eseguite presso ___________________________, come da bolle/pesate che saranno sottoscritte da entrambe le Parti o da loro incaricati.
Il pagamento avverrà come segue: acconto di Euro ___________________________ da versarsi alla sottoscrizione del presente contratto mediante ___________________________ e saldo di Euro ___________________________ entro _________________, ovvero entro ___ (____) giorni dal completamento della raccolta, mediante ___________________________.
Eventuali ritardi nel pagamento superiori a ___ (______) giorni rispetto alle scadenze convenute comporteranno l’applicazione di interessi moratori nella misura di legge / nella misura del ________ % annuo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 3 – Trasferimento della proprietà e dei rischi
Le Parti convengono che la proprietà dei frutti pendenti oggetto del presente contratto passerà all’Acquirente al momento della loro separazione dalle piante, ai sensi dell’art. 1472 c.c., restando fino a tale momento i frutti parte integrante del fondo.
Dal momento della separazione, il rischio di perimento o deterioramento dei frutti è a carico dell’Acquirente. Fino a tale momento, il rischio è regolato come segue: ___________________________ (es.: a carico del Venditore salvo eventi di forza maggiore; ripartizione del rischio in caso di eventi atmosferici eccezionali, ecc.).
Le Parti possono pattuire che il contratto abbia natura aleatoria, assumendo l’Acquirente il rischio del mancato o ridotto raccolto; in tal caso si dà espressamente atto che il prezzo rimarrà dovuto anche nell’ipotesi di produzione inferiore alle attese, salvo il caso di totale mancata produzione per cause imputabili al Venditore.
Articolo 4 – Accesso al fondo e raccolta
Il Venditore concede all’Acquirente, per la durata del presente contratto, il diritto di accedere al fondo di cui in premessa al solo fine di procedere alla raccolta dei frutti oggetto di vendita, con propri mezzi e personale, nei giorni e negli orari concordati, nel rispetto delle normali esigenze aziendali del Venditore.
La raccolta sarà eseguita dall’Acquirente, a propria cura e spese, con personale regolarmente assunto e assicurato, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, previdenza, assistenza e antinfortunistica, nonché delle disposizioni in tema di tutela ambientale e dei regolamenti aziendali comunicati dal Venditore.
L’Acquirente risponderà dei danni che, in occasione o a causa delle operazioni di raccolta, dovessero derivare a persone, cose o al fondo, manlevando e tenendo indenne il Venditore da qualsiasi richiesta o pretesa di terzi, salvo il caso in cui il danno sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore.
Il periodo di raccolta, salvo diversi accordi legati all’andamento stagionale, sarà compreso tra ___________________ e ___________________. Eventuali proroghe o sospensioni dovute a condizioni climatiche sfavorevoli o altre cause di forza maggiore saranno concordate tra le Parti in buona fede.
Articolo 5 – Obblighi del Venditore
Il Venditore si impegna a mantenere il fondo in condizioni tali da consentire l’accesso e la raccolta dei frutti da parte dell’Acquirente e a non porre in essere atti che possano pregiudicare la normale maturazione e raccolta del prodotto, fatti salvi gli interventi colturali ordinari.
Il Venditore garantisce di avere piena disponibilità dei frutti oggetto di vendita e si impegna a non cederli a terzi, né a costituire su di essi diritti incompatibili con il presente contratto.
Qualora il fondo sia concesso in affitto o in altro titolo a terzi, il Venditore dichiara di avere ottenuto il consenso del conduttore / terzo titolare e si impegna a garantire all’Acquirente il pieno godimento delle facoltà necessarie alla raccolta.
Articolo 6 – Obblighi dell’Acquirente
L’Acquirente si impegna a eseguire la raccolta con diligenza, evitando danneggiamenti alle piante, alle strutture aziendali e alle colture limitrofe, e a ripristinare, al termine delle operazioni, lo stato dei luoghi, salvo il normale sfruttamento connesso alla raccolta stessa.
L’Acquirente si impegna, ove richiesto, a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro impegnati nelle operazioni di raccolta, indicando il Venditore quale terzo beneficiario / manlevato.
Articolo 7 – Forza maggiore e eventi atmosferici
In caso di eventi straordinari e imprevedibili quali, a titolo esemplificativo, gelate eccezionali, grandinate, alluvioni, calamità naturali, fitopatie di particolare gravità o altri eventi di forza maggiore che incidano significativamente sulla produzione dei frutti, le Parti si impegnano a incontrarsi entro ___ (______) giorni dall’evento per valutare l’entità del danno sulla produzione e concordare in buona fede l’eventuale rideterminazione del prezzo, la risoluzione del contratto o altre soluzioni equilibrate.
Le Parti potranno fare riferimento a perizie redatte da tecnici agricoli qualificati, nominati di comune accordo o, in difetto, da ___________________________.
Articolo 8 – Durata
Il presente contratto ha effetto dalla data della sua sottoscrizione e si intende valido sino al completamento della raccolta e al pagamento integrale del prezzo, e comunque non oltre ___________________, salvo eventuale proroga espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
Articolo 9 – Risoluzione
Costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’inadempimento grave delle obbligazioni essenziali di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
La Parte che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà comunicarlo all’altra Parte mediante ___________________________ (es.: PEC, raccomandata A.R.), indicando l’inadempimento riscontrato.
Resta in ogni caso salva la facoltà per la Parte adempiente di agire per il risarcimento del danno.
Articolo 10 – Dichiarazioni e garanzie
Le Parti dichiarano che le generalità indicate nel presente contratto sono esatte e che la sottoscrizione avviene da parte di soggetti muniti dei necessari poteri, impegnandosi a tenersi reciprocamente indenni da ogni conseguenza derivante da dichiarazioni non veritiere.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, in ordine al trattamento dei dati personali, e si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati conferiti per le finalità connesse alla conclusione ed esecuzione del presente contratto.
Articolo 12 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di ___________________________, salvo i casi in cui la legge preveda inderogabilmente un foro diverso.
Articolo 13 – Disposizioni finali
Il presente contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione alla compravendita dei frutti pendenti di cui in oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale, intervenuta tra le stesse sul medesimo argomento.
Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto saranno valide solo se risultanti da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo ___________________________
Data ___________________
Il Venditore ___________________________
L’Acquirente ___________________________
Fac Simile Contratto di Compravendita Frutti Pendenti Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di compravendita frutti pendenti da scaricare. Il modulo contratto di compravendita frutti pendenti compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di compravendita frutti pendenti può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Compravendita Frutti Pendenti PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modello contratto di compravendita frutti pendenti PDF editabile.
