In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto di distribuzione software da scaricare e compilare.
Indice
Esempio Contratto di Distribuzione Software
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di distribuzione software.
Tra
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Software house”)
e
la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Concessionario”)
premesso che
• la Software house svolge attività di produzione e commercializzazione di software …… contrassegnati dal marchio…..;
• la Software house è interessata a sviluppare una rete di distribuzione e di vendita sia del software suddetto sia di servizi informatici connessi allo stesso e, a tal fine, intende avvalersi dell’opera del Concessionario;
• il Concessionario svolge attività di …… e dispone di adeguate strutture, idonea organizzazione, esperienza, competenza e risorse necessarie per la distribuzione e la vendita di quanto sopra; • il Concessionario è interessato a distribuire e commercializzare il software suddetto e i relativi servizi informatici;
• ai fini del presente contratto le parti convengono sulle seguenti definizioni:
– “Territorio” è …… ;
– “Utente finale” è il soggetto o l’insieme di soggetti che ha acquisito il diritto totale o parziale di utilizzo del servizio;
– “Clientela” sono esclusivamente ….. ubicati nel Territorio;
– “Clientela direzionale” sono ……, anche se ubicati nel Territorio;
– “Prodotti” sono l’insieme dei programmi per elaboratori elettronici e dei servizi commercializzati dalla Software house, elencati e descritti nel listino ufficiale della Software house e recanti il marchio …..;
– “SaaS”, “Software as a Service” o “Cloud” è un modello di distribuzione del Software, che viene messo a disposizione dell’Utente finale via Internet previo abbonamento;
– “Servizio” è l’insieme del Saas e dei servizi connessi messi a disposizione dell’Utente finale;
– “Help desk” è il servizio di supporto tecnico e di assistenza all’utilizzo del Software e/o del SaaS; – “Help desk di primo livello” è l’Help desk rivolto all’Utente finale;
– “Help desk di secondo livello” è l’Help desk rivolto al Concessionario;
– “Connessione terminale” è un accesso telematico ai sistemi informatici su cui risiede il Software effettuato dal Concessionario o messogli a disposizione dalla Software House, per attività di configurazione o altre attività tecniche sul Software;
– “Listino al pubblico” è l’insieme dei prezzi all’Utente finale per l’acquisto del Software, del Sass e di altri servizi accessori;
– “Anagrafica” è l’insieme dei dati memorizzati negli archivi della Software house e riferibili univocamente ad un soggetto che sia in qualche modo
– in relazione alle funzionalità del Software
– in rapporto con l’Utente finale (cliente, fornitore, lavoratore, ecc.);
– “Sospensione della Servizio” è l’impossibilità totale ma temporanea di accedere al Software attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazioni;
– “Cessazione della Servizio” è l’impossibilità totale e definitiva di accedere al Software attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazioni.
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. La Software house affida al Concessionario, che accetta, la distribuzione e la vendita dei Prodotti indicati e descritti nei cataloghi ufficiali in essere al momento dell’ordine. Le caratteristiche, le modalità ed i limiti dell’utilizzo del Software e del Servizio sono specificati nel presente contratto e negli allegati.
3) Decorrenza e durata. Il contratto è a tempo indeterminato e ha efficacia dal ……; ciascuna parte può in ogni momento recedere dal contratto, dandone comunicazione alla controparte tramite raccomandata AR o PEC con almeno ……. mesi di anticipo .
4) Condizioni di acquisto e di rivendita, ordini e prezzi. Il Concessionario è tenuto a pagare alla Software house i compensi per i Prodotti dallo stesso acquistati e per i servizi allo stesso erogati, sulla base del listino riservato al Concessionario e riportato in Allegato. Il Concessionario si impegna a riconoscere alla Software house il compenso dovuto per ogni altra prestazione resa dalla Software house al Concessionario stesso e non elencata in Allegato, sulla base dei listini prezzi della Software house in vigore al momento della prestazione. Il Concessionario si impegna ad acquistare, nell’arco di …… mesi, una quantità di Prodotti e/o servizi per un importo non inferiore a …… ovvero per quell’importo che le parti concorderanno per iscritto con la seguente periodicità: …… .
Il Concessionario dovrà corrispondere il pagamento delle forniture ordinate nei seguenti termini e modalità: – a titolo di acconto, una somma pari al ……% dell’intero ammontare della fornitura ordinata, da corrispondere entro …… giorni dal ricevimento della conferma d’ordine; – il saldo dell’intero ammontare della fornitura ordinata da corrispondere entro …… giorni data fattura fine mese.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo …… .
Scaduto il termine per il pagamento, decorrono a favore della Software house gli interessi nella misura pari a ……, senza necessità di messa in mora. Ferma restando la libertà della Software house di consigliare prezzi di vendita al pubblico mediante consegna dei listini, il Concessionario rimane del tutto privo di vincoli in ordine alla determinazione del prezzo di rivendita dei Prodotti; in ogni caso la politica dei prezzi del Concessionario non potrà essere tale da recare pregiudizio al mercato e all’immagine del marchio della Software house.
Qualora una fattura resti insoluta per oltre due mesi oltre il termine di scadenza della stessa, il Concessionario accetta fin da ora la sospensione del Servizio; in tale caso la sospensione del Servizio può avvenire senza preavviso ed il Concessionario manleva fin da ora la Software house da qualsiasi conseguenza e responsabilità in merito.
La Software house avrà la facoltà di ripristinare la situazione antecedente solo ed esclusivamente qualora ogni causa di sospensione venga eliminata. È fatto divieto al Concessionario di vendere i Prodotti a Clienti direzionali, ovvero a soggetti diversi dalla Clientela indicata in premessa; nessun compenso o indennità spetta al Concessionario nel caso di vendite dirette effettuate dalla Software house a Clienti direzionali, anche se con sedi nel Territorio.
5) Divieto di concorrenza, esclusiva e territorio. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto, senza il preventivo consenso scritto della Software house, a non erogare servizi né fabbricare o commercializzare prodotti tali che, per natura, qualità, provenienza o prezzo, possano ingenerare confusione sul mercato e/o indurre in inganno il pubblico circa la provenienza degli stessi; il Concessionario si impegna altresì a non svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna attività in concorrenza con la Software house. Di questo obbligo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi da praticare al Concessionario, in modo che questi possa riceverne un vantaggio anche indiretto.
Il Concessionario si impegna a comunicare alla Software house la stipulazione con terzi di contratti di distribuzione di prodotti che per qualità, caratteristiche o prezzo, possano comportare lo svilimento dei Prodotti o la fornitura non occasionale della quale il Concessionario intenda avvalersi; la Software house in tal caso ha la facoltà di recedere dal presente contratto con comunicazione da inviarsi per iscritto all’altra Parte mediante lettera raccomandata AR o PEC.
Il Concessionario effettuerà la distribuzione e la vendita dei Prodotti e del Servizio esclusivamente nel Territorio indicato in premessa.
Parimenti, ad esclusione dei Clienti direzionali, la Software house si impegna a vendere i Prodotti e il Servizio alla Clientela nel Territorio esclusivamente tramite il Concessionario. Fermo restando l’obbligo di acquisto dei quantitativi minimi di cui all’art. 4), la Software house si riserva la facoltà di apportare variazioni al Territorio in ragione di un diverso e più razionale programma di distribuzione, dandone comunicazione al Concessionario con almeno …… mesi di preavviso; nel caso di variazione in diminuzione del Territorio ovvero di sostituzione con una zona geografica nuova, il Concessionario entro …… mesi da quando ne abbia ricevuto notizia ha diritto di recesso e, se esercitato, di utilizzare il marchio fino all’esaurimento delle scorte acquistate dalla Software house, in base ad un inventario che verrà redatto in contraddittorio tra le parti.
6) Marchi e proprietà intellettuale. La Software house conserva la proprietà industriale in ordine al Software, alla documentazione tecnica ed ai supporti magneto-ottici/di memorizzazione e ad ogni altra informazione comunicati al Concessionario in occasione o al fine dell’esecuzione del presente contratto.
Il Concessionario è autorizzato, a proprie spese e nel rispetto delle indicazioni date dalla Software house, all’uso dei marchi e degli altri segni distintivi della Software house (di seguito più brevemente denominati “Marchi”) al solo ed unico fine di: (a) pubblicizzare i Prodotti, (b) essere usati quali insegna presso i locali destinati all’esecuzione del presente contratto, (c) essere riprodotti negli elenchi telefonici e nelle fatture o carta intestata di Concessionario.
In mancanza di autorizzazione scritta della Software house, è vietato ogni ulteriore e diverso uso dei Marchi da parte del Concessionario. Il Concessionario riconosce che la Software house o chi per essa è il titolare esclusivo di ogni diritto inerente i Marchi e l’avviamento ad essi relativo, e conseguentemente si obbliga a non contestarne la proprietà, validità o efficacia.
Il Concessionario si obbliga altresì a:
• non registrare e non utilizzare – in Italia o all’estero – marchi, nomi o altri segni distintivi che, graficamente o foneticamente, possano essere ritenuti confondibili con i Marchi;
• astenersi da qualsiasi pratica ed iniziativa che possa arrecare pregiudizio ai Marchi;
• non utilizzare i Marchi per pubblicizzare prodotti in relazione ai quali non riveste la qualità di Concessionario;
• non utilizzare i Marchi per pubblicizzare prodotti di terzi, sia attraverso la collocazione dei Prodotti in vetrina, sia attraverso qualsiasi altra forma di pubblicità o promozione. I Prodotti da distribuire potranno recare, in aggiunta ai Marchi, l’indicazione del Concessionario.
7) Modalità di esecuzione. Il Concessionario agisce come commerciante indipendente, in totale e completa autonomia, avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche e tecnologiche e senza alcun vincolo di subordinazione, acquistando e rivendendo i Prodotti; pertanto, salvo diversi accordi scritti tra le parti, tutte le spese di qualsiasi genere e natura sostenute per l’esecuzione della distribuzione e della vendita, incluse quelle inerenti l’attività promozionale dei Prodotti, restano ad esclusivo carico del Concessionario, rientrando nei costi della sua attività. Il Concessionario agisce in nome e per conto proprio e non avrà alcun potere né di rappresentare né di impegnare la Software house nei confronti di terzi. Le richieste dei Prodotti dovranno essere inoltrate dal Concessionario in osservanza delle procedure previste dalla Software house, così come comunicate nel corso del rapporto.
La Software house effettuerà la consegna dei Prodotti – su supporto fisico e/o tramite canale telematico – entro il termine indicato nella conferma d’ordine inviata al Concessionario, comunque non superiore a …… giorni dalla ricezione della richiesta di fornitura; la consegna verrà effettuata presso la sede del Concessionario, ovvero presso il diverso luogo indicato in ogni singolo ordine. La Software house comunicherà gli obiettivi di vendita annuali o periodici; il Concessionario, nel caso non accetti gli obiettivi fissati dalla Software house, avrà facoltà direcedere dal contratto, dandone comunicazione alla controparte – a mezzo raccomandata AR o PEC – con almeno …… giorni di preavviso.
Parimenti la Software house avrà facoltà di recedere dal contratto – con le stesse modalità e con il medesimo termine di preavviso – nel caso di mancato raggiungimento da parte del Concessionario degli obiettivi di vendita annualmente fissati, escluso il caso in cui le eventuali minori vendite fossero imputabili a caso fortuito o forza maggiore.
Le parti hanno convenuto un piano formativo ed uno scambio di informazioni tecniche necessarie e sufficienti affinché il Concessionario sia autonomo nell’erogare il Servizio a terzi.
La Software house si impegna a dare la massima assistenza e supporto tecnico al Concessionario in fase di start-up, tuttavia in alcun modo la Software house potrà essere tenuta responsabile di eventuali ritardi, perdita di clienti potenziali, incomprensioni sui listini o altri fatti che possano cagionare danni al Concessionario durante la fase di primo avvio del servizio.
La Software house si limita a garantire la conformità del Servizio e del Software alle disposizioni di legge vigenti: in nessun caso la Software house risponde di eventuali danni diretti o indiretti conseguenti all’uso e/o al mancato uso e/o all’uso improprio del Servizio e/o del Software.
La Software house è esonerata da ogni responsabilità od obbligo di assistenza ai sensi del presente contratto nel caso in cui le componenti Software del Servizio vengano alterate, manomesse o comunque modificate dal Concessionario o da terzi. Il Software, la documentazione ed i servizi di assistenza forniti dalla Software house sono e vengono resi in lingua italiana; la Software house mette a disposizione del Concessionario unicamente un Help desk disecondo livello, disponibile dalle …… alle …… dei giorni ……, escluso …… .
Spetta al Concessionario erogare, a sua cura e spese, l’Help desk di primo livello alla propria Clientela; la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico del Concessionario sono a carico della Software house ma rese presso una sede di quest’ultima, mentre le spese di trasferta del personale tecnico del Concessionario restano invece a carico del Concessionario. Il Concessionario si impegna a fare tutto quanto necessario e utile al fine di promuovere ed incrementare le vendite dei Prodotti e del Servizio a tutta la potenziale Clientela assegnata nel Territorio ed a fornire alla Software house, su specifica richiesta, qualsiasi informazione sulla Clientela e sulle iniziative della concorrenza nel Territorio.
La Software house fornirà al Concessionario tutte le informazioni tecniche e commerciali necessarie per la promozione delle vendite dei Prodotti e del Servizio, e consegnerà il relativo materiale informativo in quantità sufficiente per la distribuzione alla Clientela. Eventuali azioni promozionali e pubblicitarie che non siano effettuate direttamente dalla Software house, dovranno essere preventivamente concordate con la Software house e da questa autorizzate per iscritto; in tale caso le spese relative saranno sostenute da entrambe le parti, secondo modalità da definirsi volta per volta. Qualora si verificasse, per qualsiasi motivo, la sospensione o la cessazione della produzione di alcuno dei Prodotti, il reciproco impegno alla fornitura e rivendita relativa a detti Prodotti si intenderà tacitamente decaduto senza alcun obbligo di preavviso indennizzo.
Il recesso di una parte, anche se non motivato, non determina in alcun caso diritto a risarcimenti di qualsiasi genere a favore della controparte; in ogni caso è tassativamente esclusa qualsivoglia indennità di scioglimento del contratto, di cessazione del rapporto di clientela, di avviamento o simili, essendo tali concetti del tutto estranei al rapporto instaurato.
Al termine di efficacia del presente contratto, quale ne sia la causa, il Concessionario dovrà: (a) restituire alla Software house tutto il materiale informativo e promozionale e ogni altro documento messo a disposizione da quest’ultima e del quale sia in possesso, (b) cessare immediatamente l’uso del Software e dei Marchi e rimuoverli prontamente dai locali, dai mezzi di trasporto o da qualsivoglia luogo ove questi siano apposti, rinunciando sin d’ora ad ogni eventuale riserva o eccezione a qualsiasi titolo.
8) Ulteriori obbligazioni e dichiarazioni della Software house. Per tutta la durata del contratto, la Software house si impegna a:
• consegnare al Concessionario i listini e tutto il materiale illustrativo e pubblicitario necessario per la promozione delle vendite;
• comunicare al Concessionario le informazioni, di natura tecnica ed economica, afferenti i Prodotti e necessarie al Concessionario stesso per l’adempimento dei propri obblighi contrattuali;
• garantire che i Prodotti forniti siano in possesso dei requisiti tecnici e qualitativi indicati nei cataloghi presentati al momento dell’acquisto e/o nelle schede tecniche;
• organizzarsi al meglio per soddisfare le richieste di fornitura dei Prodotti trasmesse dal Concessionario;
• effettuare la consegna dei Prodotti secondo le modalità ed i termini qui pattuiti;
• informare il Concessionario, con almeno …… giorni di anticipo, di eventuali variazioni di assortimento e di prezzo dei Prodotti, inviando eventuali cataloghi aggiornati.
9) Ulteriori obbligazioni e dichiarazioni del Concessionario. Il Concessionario si impegna a promuovere ed effettuare la distribuzione e la vendita dei Prodotti nel Territorio in conformità alle istruzioni e alle direttive che gli verranno comunicate anche di volta in volta dalla Software house.
Il Concessionario riconosce alla Software house la facoltà di accertare l’esatto adempimento degli impegni di cui al presente contratto a mezzo controlli presso la Clientela, sia direttamente che in affiancamento ai venditori del Concessionario; a tal fine il Concessionario si impegna a tenere a disposizione della Software house uno schedario della Clientela suddiviso per zona e per giorno di visita, aggiornato con l’indicazione progressiva del fatturato, e a rilasciarne copia ai funzionari commerciali della Software house.
Il Concessionario dichiara di disporre e si impegna a mantenere una efficiente organizzazione di mezzi e di personale e delle strutture adeguate ad assicurare sul Territorio l’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, in totale autonomia e indipendenza dalla Software house.
Il Concessionario si impegna espressamente, per sé e per conto del proprio personale e collaboratori:
• a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, segreti aziendali o commerciali della Software house o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività di distribuzione dei Prodotti di quest’ultima;
• a non utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente contratto;
• a garantire la tutela del know-how della Software house, ai sensi dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), di cui venga a conoscenza, in qualsiasi forma anche telematica, in costanza ed esecuzione del presente contratto;
• a non cedere in alcun modo a terzi l’uso o l’utilizzo del Servizio che non siano utenti finali ovvero soggetti che a loro volta trasferiscano i diritti di utilizzo direttamente ad Utenti finali (divieto di intermediari di intermediari);
• a non rimuovere, alterare o comunque utilizzare senza esplicita autorizzazione i Marchi;
• a mantenere attivo il servizio di Help-desk di primo livello a favore della Clientela;
• a mantenere aggiornato e formato il proprio personale tecnico, assicurando la partecipazione dello stesso alle iniziative formative effettuate dalla Software house;
• a mantenere la massima riservatezza su informazioni, funzionalità e dati caratteristici del Software;
• di non divulgare né rendere disponibile a terzi quanto costituisce il codice sorgente, il kernel, le librerie ed ogni altra componente del Software, né in ogni caso consentire l’estrazione anche parziale di file o porzioni di programma;
• a non riprodurre anche parzialmente la documentazione in uso, i manuali o i dati forniti dalla Software house, senza preventiva autorizzazione scritta della Software house stessa;
• a conservare in perfetto stato e in condizioni di buon utilizzo il materiale ed i supporti magneto-ottici/di memorizzazione, provvedendo alla tempestiva sostituzione, a proprie spese, dei supporti usurati;
• a rivendere a terzi il Servizio con perizia e diligenza, uniformandosi alle prescrizioni/indicazioni della documentazione tecnica ed alle politiche commerciali della Software house;
• ad informare immediatamente la Software house di qualsiasi difetto riscontrato o di qualsiasi deterioramento, quale ne sia la causa;
• a non chiedere servizi di assistenza sul Servizio a soggetti diversi dalla Software house, salvo espressa autorizzazione della Software house.
Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente alla Software house:
• tutte le informazioni e notizie relative al mercato, all’andamento delle vendite e ogni altra iniziativa promossa nel Territorio che possa influenzare la distribuzione e la vendita dei Prodotti;
• ogni informazione sulle leggi e sui regolamenti in vigore nel Territorio e relativi ai Prodotti e alla sua attività, se rilevanti per la Software house;
• tutte le informazioni di ogni eventuale fatto o azione che possa arrecare pregiudizio alla Software house, nonché di ogni atto di concorrenza sleale di cui venga a conoscenza;
• ogni e qualsivoglia violazione, di cui dovesse venire a conoscenza, inerente marchi o altri diritti di proprietà industriale della Software house verificatesi ad opera di terzi nel Territorio;
• qualsiasi grave impedimento che non consenta il corretto espletamento dell’attività, fornendo le informazioni necessarie al miglior proseguimento dell’attività. Il Concessionario si impegna infine a cessare ogni uso dei Marchi dal momento della cessazione, per qualsivoglia causa, del presente contratto, salvo quanto sopra disposto limitatamente all’esaurimento delle rimanenze di magazzino.
10) Garanzie e reclami. La Software house garantisce che la realizzazione del Software avviene nel rispetto di tutte le disposizioni normative in materia.
Le eventuali contestazioni o i reclami formulati dalla Clientela relativamente a vizi del Software dovranno essere immediatamente comunicati alla Software house, fermo restando che il Concessionario non potrà offrire garanzie, sconti o sostituzioni dei Prodotti senza espressa autorizzazione della Software house, salvo che detti rimedi restino a carico esclusivo del Concessionario stesso.
11) Risoluzione e recesso. Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza obbligo di preavviso e senza determinare alcun diritto a risarcimenti, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• da parte del Concessionario, mancata osservanza delle istruzioni e direttive impartite dalla Software house in ordine alle modalità da seguire per promuovere ed effettuare la distribuzione e la vendita dei Prodotti;
• da parte del Concessionario, mancato pagamento dei Prodotti ordinati entro i termini previsti;
• da parte del Concessionario, uso del Marchio o di altro segno distintivo della Software house in violazione del contratto;
• da parte del Concessionario, distribuzione e vendita di prodotti uguali o simili a quelli della Software house in violazione dell’obbligo di non concorrenza;
• da parte del Concessionario, distribuzione dei prodotti al di fuori del Territorio assegnato;
• da parte della Software house, ritardo superiore a …… giorni nella consegna dei Prodotti, salvo i casi di forza maggiore.
Resta impregiudicato il diritto per la parte che fa valere la risoluzione di diritto, di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell’inadempimento della controparte. Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale e di liquidazione cui sia sottoposta una parte.
12) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy .
13) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo anche verbale fra le parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto. Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le parti.
14) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di ……. .
Luogo ……., data ……..
La Software House
Il Concessionario
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
La Software House
Il Concessionario
Modello Contratto di Distribuzione Software Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di distribuzione software da scaricare. Il modulo contratto di distribuzione software compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di distribuzione software può essere convertito in PDF o stampato.