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Indice
Contratto di Spedizione Merce
L’art. 1548 del codice civile stabilisce che Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Il contratto di spedizione è un rapporto giuridico che rientra nella categoria della commissione, ma si distingue per l’oggetto specifico: la conclusione di un contratto di trasporto. In questo accordo, lo spedizioniere si assume l’obbligo di concludere, in nome proprio o in nome e per conto del mittente, un contratto di trasporto con uno o più vettori, a seconda delle tratte previste.
Mentre il vettore si impegna a trasportare fisicamente le merci da un luogo all’altro (art. 1678 c.c.), lo spedizioniere non partecipa direttamente all’esecuzione del trasporto. Il suo compito principale consiste nel concludere il contratto di trasporto per conto del mittente, rimanendo estraneo alla responsabilità per i rischi connessi all’effettivo trasporto delle merci. In altre parole, lo spedizioniere non è responsabile per i danni o le perdite che possono verificarsi durante il trasporto, a meno che non abbia commesso errori nella conclusione del contratto.
Una novità importante è stata introdotta con il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, che ha apportato rilevanti modifiche alla normativa del settore. Tra le novità più significative, vi è la possibilità per lo spedizioniere di agire con poteri di rappresentanza, concludendo contratti di trasporto in nome e per conto del mittente. Questo adeguamento normativo risponde all’esigenza di rendere il settore della logistica più flessibile ed efficiente, e permette allo spedizioniere di stipulare una pluralità di contratti di trasporto in base al mandato ricevuto.
Oltre a concludere il contratto di trasporto, lo spedizioniere può eseguire una serie di operazioni accessorie che risultano necessarie o utili nel corso o al termine del viaggio. Queste operazioni includono
-l’imballaggio della merce
-il ritiro e la consegna a domicilio
-le operazioni di carico e scarico
-lo sdoganamento della merce.
Per quanto riguarda l’assicurazione, lo spedizioniere può stipulare una polizza a copertura dei rischi legati al trasporto, in conformità con l’articolo 1739, comma 2 del Codice Civile.
Grazie alla loro organizzazione, alla conoscenza approfondita delle tariffe di trasporto e alla specializzazione nei servizi logistici, gli spedizionieri sono in grado di ottimizzare la gestione dei trasporti e delle operazioni accessorie, offrendo un servizio più efficiente. Essi possono, ad esempio, stipulare un unico contratto di trasporto per più mittenti, combinando diverse spedizioni all’interno di un solo vettore, come nel caso dell’utilizzo di interi vagoni ferroviari. Però, è importante precisare che, in tali casi, il contratto di spedizione non si trasforma in un contratto di trasporto, mantenendo intatta la distinzione tra i due istituti.
Esempio di Contratto di Spedizione
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di spedizione.
Tra
la società _________________________________________, con sede a _________________________________________ (______________________) in via _________________________________________ n. _____________, cap ____ codice fiscale e partita Iva _________________________________________, PEC _____________ nella persona del suo legale rappresentante sig. _________________________________________. (di seguito
più brevemente denominata “Spedizioniere”)
e
la società _________________________________________, con sede a _________________________________________ (____________________________) in via _________________________________________ n. _____________, cap ____ codice fiscale e partita Iva _________________________________________, PEC ________________. nella persona del suo legale rappresentante sig. _________________________________________. (di seguito
più brevemente denominata “Cliente”) 1
premesso che
• le parti convengono di usare le seguenti definizioni:
– “Vettore” è il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto;
– “Spedizioniere-vettore” è il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume in modo espresso, per effetto di pattuizione specifica, l’esecuzione dello stesso;
– “Spedizioniere” è il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie (il termine Spedizioniere si intende riferito anche allo Spedizioniere-vettore, a meno che la disposizione non tenga distinte le due fattispecie, mentre non è mai vero il contrario);
– “Mandante” è il Cliente, cioè il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
– “Mittente” è il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
– “Merce” è ogni bene oggetto del trasporto.
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. Il Cliente conferisce allo Spedizioniere, che accetta, espresso mandato a concludere, per suo conto e a nome dello Spedizioniere stesso, sia il contratto di trasporto per la Merce indicata nel documento allegato (di seguito più brevemente denominato “Allegato”), che costituisce parte integrante del presente contratto, sia le eventuali operazioni accessorie specificate nell’Allegato stesso.
3) Decorrenza e durata. Il contratto ha efficacia dalla sottoscrizione dello stesso e si conclude col completamento del trasporto e dei servizi accessori indicati in allegato
4) Compenso e modalità di pagamento. Il compenso per le attività svolte dallo Spedizioniere e le relative modalità di pagamento sono indicate in Allegato.
Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.
Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.
5) Modalità di esecuzione. Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della Merce raggruppandola con altra – salvo diverso ordine scritto – sempre operando con la massima diligenza, agendo quale Spedizioniere e non già quale Spedizioniere-vettore.
Lo Spedizioniere, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.
Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della Merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo. Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’articolo 1740 c.c. agendo in tal caso quale Spedizioniere e non quale Spedizioniere-vettore.
Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla Merce, può dare mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell’assicuratore. Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.
Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto delle norme vigenti, ivi incluso gli accordi sul trasporto internazionale ove applicabili.
6) Obbligazioni e dichiarazioni del Cliente. Il Cliente, anche per conto del Mittente se diverso, si impegna a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della Merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.
Il Cliente, anche per conto del Mittente se diverso, si impegna altresì a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della Merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna; in caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo
Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della Merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.
Il Cliente, dichiara, anche per conto del Mittente se diverso, che:
• la documentazione che accompagna la Merce è autentica, completa e priva di irregolarità;
• la natura della Merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
• la Merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura;
• l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla Merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei;
• ha preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione della Merce;
• la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto.
Il Cliente, anche per conto del Mittente se diverso, dichiara espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il
loro maneggio e sollevamento.
7) Obbligazioni e limitazioni di responsabilità dello Spedizioniere. Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.
La responsabilità dello Spedizioniere-vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna
singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o
spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto. Per sosta
tecnica si intende la sosta della Merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la Merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.
Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il Depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della
movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di _________________________________________ diritti speciali di prelievo per chilo di Merce perduta o danneggiata.
Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne, causati da caso fortuito, da casi di forza maggiore o da cause esimenti previste dalle norme vigenti, ivi inclusi gli accordi sul trasporto internazionale ove applicabili (calamità naturali, guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili, scioperi, ecc.).
È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg.c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto). In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato
all’importo del nolo pattuito.
8) Trattamento dei dati personali. Il Cliente, anche per conto del Mittente se diverso, autorizza lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza. Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy
9) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo anche verbale tra le parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto.
10) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva
giurisdizione del Foro di _________________________________________.
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo _______________________________, data ________________
Lo Spedizioniere ____________
Il Cliente ____________
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Lo Spedizioniere ____________
Il Cliente ____________
Modello Contratto di Spedizione Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto di spedizione da scaricare. Il modulo contratto di spedizione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di spedizione può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Spedizione PDF Editabile
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