In questa pagina è possibile trovare un fac simile convenzione di negoziazione assistita per risarcimento danni da scaricare e compilare.
Indice
Negoziazione Assistita per Risarcimento Danni
A partire dal 9 febbraio 2015, due o più parti in conflitto su diritti disponibili hanno, in alcuni casi, l’obbligo e, in altri, la facoltà di inviare un invito scritto alla controparte per tentare di raggiungere un accordo extragiudiziale. Questa procedura offre un percorso comune per risolvere la controversia in modo amichevole, evitando così di ricorrere al processo civile. Le parti si impegnano reciprocamente attraverso una convenzione di negoziazione, un accordo formale che le vincola a collaborare per un periodo definito con l’obiettivo di giungere a una soluzione bonaria del conflitto.
La negoziazione assistita deve necessariamente svolgersi con l’ausilio di uno o più avvocati. Se la negoziazione ha successo, si conclude con una conciliazione formalizzata in un accordo sottoscritto dagli avvocati, il quale assume la stessa efficacia di un titolo esecutivo, simile a una sentenza. Sebbene la legge definisca questo procedimento come “convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati”, è comunemente noto come “negoziazione assistita”. Il Ministero della Giustizia ha chiarito che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alla negoziazione assistita.
La negoziazione assistita è obbligatoria in determinate materie. Per esempio, quando si intende proporre una domanda di pagamento di somme fino a 50.000 euro, a condizione che la questione non rientri tra quelle soggette a mediazione obbligatoria. È anche obbligatoria nelle controversie relative al risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, oltre che in quelle inerenti a contratti di trasporto e subtrasporto, con l’eccezione dell’azione diretta del vettore in caso di autotrasporto di cose per conto terzi. In altri contesti, le parti possono scegliere volontariamente di ricorrere alla negoziazione assistita, a meno che non si tratti di materie espressamente escluse, come le controversie individuali di lavoro, i ricorsi per decreto ingiuntivo, le consulenze tecniche preventive ai fini della composizione della lite, le opposizioni o incidenti di cognizione relativi all’esecuzione forzata, i procedimenti in camera di consiglio, e le azioni civili esercitate in sede penale.
All’atto di conferimento dell’incarico, l’avvocato ha il dovere di informare il proprio cliente circa la possibilità o l’obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita. Questo obbligo di informazione è considerato un dovere deontologico dell’avvocato, anche se la legge non prevede sanzioni specifiche in caso di mancata comunicazione. L’avvocato ha diritto a ricevere il compenso per la prestazione svolta. Nei casi in cui la negoziazione assistita sia obbligatoria, se la parte ha i requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio, non sarà tenuta a pagare il compenso all’avvocato. Però, deve fornire una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dall’avvocato stesso, e, su richiesta dell’avvocato, produrre documentazione a supporto della veridicità della dichiarazione.
Nonostante la legge non richieda espressamente una forma specifica per l’invito alla negoziazione assistita, è consigliabile che esso venga effettuato per iscritto, utilizzando una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC inviata personalmente alla controparte. L’invito deve specificare l’oggetto della controversia, stabilire un termine di 30 giorni per la risposta della controparte e avvertire che la mancata risposta sarà considerata come un rifiuto di aderire. Deve inoltre indicare le possibili conseguenze della mancata risposta in termini di spese di giustizia, responsabilità aggravata, e concessione della provvisoria esecutorietà. La firma dell’invito deve essere autografa e certificata dall’avvocato che lo formula. La ricezione dell’invito provoca l’interruzione della prescrizione e impedisce la decadenza, una sola volta.
La procedura prevede che, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito, la parte destinataria decida se rispondere o meno, il silenzio è considerato un rifiuto. In caso di rifiuto o mancata risposta entro il termine, la parte che ha inviato l’invito ha 30 giorni per proporre la domanda giudiziale.
Esempio Convenzione di Negoziazione Assistita per Risarcimento Danni da Inadempimento in un Contratto di Trasporto
Di seguito è possibile trovare un esempio di convenzione di negoziazione assistita per risarcimento danni da inadempimento in un contratto di trasporto .
Convenzione di negoziazione assistita per risarcimento danni da inadempimento in un contratto di trasporto.
Tra
il Sig. ……, nato a ……, il ……, Codice Fiscale ……, residente in ……, via …… n. …, assistito dall’avv. ……, del Foro di …, Partita IVA. ……, Fax ……, PEC …, presso il
cui studio in …… via …… n. …, elegge domicilio,
e
il Sig. ……, nato a ……, il ……, Codice Fiscale ……, residente in ……, via …… n. …, assistito dall’avv. ……, del Foro di …, Partita IVA. ……, Fax ……, PEC ……, presso il
cui studio in …… via …… n. …, elegge domicilio,
PREMESSO CHE
– In data ……, il sig. … ha stipulato con la società … un contratto di trasporto, in virtù del quale quest’ultima assumeva l’obbligo di trasportare fino al domicilio
del destinatario n. … di …;
– L’esecuzione della predetta prestazione veniva affidata dalla società al proprio dipendente sig. …, al quale venivano consegnate le merci da trasportare mediante
autocarro;
– Tuttavia, tali merci non venivano mai consegnate, in quanto il predetto dipendente, lasciato l’autocarro incustodito in una piazzola isolata lungo la strada per
fermarsi a mangiare in un autogrill, omettendo altresì di attivare il sistema di antifurto di cui era dotato l’autocarro, subiva il furto della merce da parte di ignoti;
– Nella predetta circostanza, ladri ignoti riuscivano a sottrarre l’intera merce;
– E’ sorta quindi controversia tra il sig. …, destinatario della merce, e la società …, incaricata del trasporto, per l’inadempimento del contratto di trasporto;
– La descritta controversia rientra nelle materie per cui l’espletamento della procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità del
giudizio a norma del D. L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 2, conv. nella L. 10 novembre 2014, n. 162;
– quanto sopra premesso, le parti convengono quanto segue:
1) le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia sopra indicata con l’assistenza dei rispettivi
avvocati;
2) a tal fine le parti svolgeranno almeno due incontri finalizzati il primo a confrontare le rispettive posizioni ed il secondo a valutare i termini per l’eventuale
definizione in via bonaria della controversia ed addivenire alla stipula del processo verbale di composizione della controversia; in caso di necessità verranno
fissati ulteriori incontri;
3) gli incontri di cui al punto 2) avranno luogo preferibilmente presso gli studi dei rispettivi avvocati ed in ognuno di detti incontri gli avvocati redigeranno
apposito verbale che verrà sottoscritto in più originali di cui uno per ciascuna parte ed uno per ciascun avvocato;
4) la procedura di negoziazione dovrà concludersi entro e non oltre due mesi dalla stipula del presente accordo, salvo proroga di trenta giorni da stipulare per
iscritto;
5) le parti si danno atto reciprocamente che l’oggetto della controversia non riguarda né diritti indisponibili né la materia di lavoro;
6) le parti contraenti danno atto di essere stati informati dai rispettivi avvocati della possibilità di ricorrere all’istituto della negoziazione assistita;
7) le parti contraenti danno atto di essere a conoscenza del fatto che l’eventuale accordo di composizione della controversia cui il presente contratto tende, se
sottoscritto dalle stesse e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e che se l’accordo sarà soggetto a trascrizione
per procedere alla stessa la sottoscrizione del processo verbale di accordo dovrà essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
8) Le parti ed i rispettivi avvocati si impegnano a cooperare con lealtà ed a tenere riservate le informazioni che riceveranno durante la procedura di negoziazione
assistita.
9) Ognuna delle parti provvederà a pagare il rispettivo avvocato per l’opera dallo stesso prestata nella procedura di negoziazione assistita.
10)
Luogo … data …
Firme delle parti
…
…
Firme degli avvocati
…
…
per autografia delle firme dei rispettivi clienti e per accettazione delle clausole
…
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Modello Convenzione di Negoziazione Assistita per Risarcimento Danni Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di convezione di negoziazione assistita per risarcimento danni da scaricare. Il modulo convenzione di negoziazione assistita per risarcimento danni compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile convenzione di negoziazione assistita per risarcimento danni può essere convertito in PDF o stampato.