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Offerta di Conciliazione Ex D. Lgs. 4 Marzo 2015, n. 23 art. 6
L’art. 6 del D.lgs. n. 23/2015, attuativo del Jobs Act, ha introdotto una nuova modalità di conciliazione preventiva, finalizzata alla risoluzione delle controversie riguardanti le impugnazioni dei licenziamenti dei lavoratori assunti con il regime di tutele crescenti, cioè a partire dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Questo provvedimento amplia l’insieme delle procedure applicabili in caso di licenziamento, includendo
-l’offerta di conciliazione prevista per i contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
-la conciliazione preventiva in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
-la conciliazione facoltativa.
La nuova offerta di conciliazione si applica a diverse categorie di lavoratori, tra cui
-operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015;
-tutti i dipendenti, indipendentemente dalla data di assunzione, nel caso in cui il datore di lavoro, precedentemente non soggetto all’art. 18 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), effettui nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, raggiungendo la soglia di applicazione dell’art. 18;
-lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, qualora il contratto venga convertito in contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015;
-apprendisti confermati in servizio a decorrere dal 7 marzo 2015.
In particolare, per i datori di lavoro cui si applica l’art. 18 della Legge 300/70, aziende con più di 15 dipendenti, in caso di licenziamento, al fine di evitare un contenzioso giudiziario, il datore di lavoro ha la possibilità, entro 60 giorni dal licenziamento, di offrire al lavoratore una somma, esente da contribuzione previdenziale e fiscale, pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) per ogni anno di servizio. Con la conversione del D.L. n. 87/2018 (il cosiddetto “Decreto Dignità”), il legislatore ha modificato la normativa, stabilendo che tale somma non possa essere inferiore a tre mensilità (invece di due) e non superiore a ventisette mensilità (invece di diciotto).
Per le aziende con meno di 16 dipendenti, l’offerta minima è di 1,5 mensilità e può arrivare fino a un massimo di 6 mensilità.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite assegno circolare.
La normativa prevede che l’offerta di conciliazione avvenga in sede protetta, in particolare
-presso la Commissione Provinciale di conciliazione
-in sede sindacale
-presso una delle sedi di certificazione indicate dall’art. 76 del DLgs. 276/2003 (come, ad esempio, presso gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro)
-attraverso la Commissione di Conciliazione e arbitrato prevista dal CCNL
-presso il Collegio di Conciliazione e arbitrato irrituale.
L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta la cessazione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia a qualsiasi impugnazione dello stesso, anche nel caso in cui l’impugnazione sia già stata proposta. Inoltre, l’accettazione dell’offerta consente al lavoratore di mantenere il diritto all’indennità di disoccupazione (NASPI), a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti prescritti.
Eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, sono soggette al regime fiscale ordinario.
Il legislatore ha inoltre stabilito che, entro i 65 giorni successivi al licenziamento, il datore di lavoro deve effettuare un’ulteriore comunicazione tramite il modello UNILAV conciliazione per indicare l’esito dell’offerta di conciliazione. L’omissione di questa comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Esempio Offerta di Conciliazione Ex D. Lgs. 4 Marzo 2015, n. 23 art. 6
Di seguito è possibile trovare un esempio di offerta di conciliazione Ex D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 art. 6 .
OFFERTA DI CONCILIAZIONE EX D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 art. 6
Tra
La società … s.r.l., Partita IVA n. …, in persona del legale rappresentante dott. …, nato a … il ……, Codice Fiscale …, con sede legale in … via … n. …,
E
Il sig. …, nato a … il …, Codice Fiscale …, residente in … via … n. …;
PREMESSO CHE
– la società … ha assunto alle proprie dipendenze il sig. … con decorrenza dal …;
– in data … la società … ha adottato nei confronti del sig. … un provvedimento di licenziamento per …, con effetto dal …, notificato al lavoratore con lettera
raccomandata a./r. ricevuta dal sig. … in data …;
– il sig. … ha contestato la legittimità del licenziamento, riservandosi di procedere ad impugnativa del medesimo avanti al Giudice del Lavoro;
– la società … intende effettuare al sig. … formale ‘offerta di conciliazione’, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 art. 6;
– nello specifico, la società …, per gli effetti di cui al D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 art. 6, fa offerta al lavoratore, nell’accertato rispetto dei termini previsti dalla
norma, della somma di € … (…), determinata in base ai criteri previsti dalla norma stessa e, in esecuzione di tale offerta, consegna al lavoratore assegno circolare
di pari importo;
– il sig. … si dichiara disponibile ad accettare la predetta offerta, così come è disponibile a dichiarare che, per effetto della sottoscrizione del verbale di
conciliazione avanti alla Commissione di Conciliazione, egli accetterà il provvedimento di licenziamento nei suoi confronti intimato e rinunzierà, definitivamente
ed irrevocabilmente, all’impugnativa del licenziamento stesso;
– il sig. … si dichiara, altresì, disponibile a rinunziare ad ogni altra rivendicazione comunque connessa con il pregresso rapporto di lavoro (ad es., differenze
retributive eventualmente non corrispostegli, lavoro straordinario, aumenti periodici di anzianità, trasferte, superminimi, indennità per ferie non godute,
indennità di preavviso, trattamento di fine rapporto, ecc.) soltanto alla condizione di ricevere, oltre alla somma di cui all’offerta sopra richiamata, anche la
somma lorda di € … (…);
Quanto sopra premesso, le parti in epigrafe
CONVENGONO E STIPULANO
1) la premessa della presente scrittura costituisce, ad ogni effetto, parte integrante della medesima;
2) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 art. 6, la società … si impegna a corrispondere al sig. … la somma netta di € … (…)
mediante assegno circolare di pari importo, che verrà consegnato al medesimo all’atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione avanti all’apposita
Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di … nell’incontro fissato per il giorno … Le parti si danno atto fin d’ora che
l’ammontare del suddetto importo è stato determinato in base ai criteri previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 art. 6 e che tale somma, giusta quanto disposto
dalla norma stessa, non è soggetta ad alcuna imposizione tributaria o contributivo-previdenziale;
3) il sig. … si impegna ad accettare l’assegno circolare, di cui al suesposto punto 2), che gli verrà consegnato dal datore di lavoro all’atto della sottoscrizione del
verbale di conciliazione nella sede indicata nel precedente punto 2) stesso;
4) il sig. … dichiara, sin d’ora, che, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione richiamato nei precedenti punti 2) e 3), egli considererà il suo rapporto di
lavoro con la società …, ad ogni effetto, risolto ed estinto il giorno … (data in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento),
rinunziando, definitivamente ed irrevocabilmente, ad ogni azione od eccezione intesa ad impugnare il provvedimento di licenziamento stesso, di cui alla
premessa;
5) le parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che, per effetto di quanto convenuto nei punti precedenti, il rapporto di lavoro subordinato tra esse
intercorrente deve considerarsi, ad ogni effetto, definitivamente risolto ed estinto alla data del … per effetto del provvedimento di licenziamento, di cui le parti
confermano, ad ogni effetto, la validità ed efficacia;
6) fermo restando quanto convenuto nel precedente punto 2), la società … si impegna a corrispondere al sig. …, entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione
dell’atto-verbale di conciliazione intervenuto nella sede conciliativa indicata nel precedente punto 2), mediante accredito da effettuarsi a mezzo bonifico bancario
… la somma di € … (…), al lordo delle ritenute di legge, a saldo, stralcio e definitiva transazione di ogni diritto, pretesa, ragione o titolo, rivendicato o
rivendicabile, sino ad oggi eventualmente non soddisfatto e, comunque, connesso con il pregresso rapporto di lavoro;
7) il sig. … dichiara di accettare sin d’ora la somma, di cui al precedente punto 6), a saldo, stralcio e definitiva transazione di ogni e qualsiasi diritto, pretesa,
ragione o titolo (diversi da quello di cui al precedente punto 4) sino ad oggi eventualmente non soddisfatto e, comunque, connesso con il pregresso rapporto di
lavoro (come, ad esempio, indennità di preavviso; differenze retributive per mancato o tardato riconoscimento di superminimi individuali; differenze retributive
per mancato o tardato riconoscimento di categorie o qualifiche; inquadramenti in categorie superiori; attribuzioni di qualifiche superiori o diverse; aumenti
periodici di anzianità; lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno; festività; riposi settimanali; indennità di malattia o infortunio; indennità per ferie
eventualmente non godute; incrementi retributivi eventualmente spettanti a vario titolo; eventuali premi collegati ad obiettivi o benefits disposti dalla Società o
che questa si sia impegnata a riconoscergli; indennità da corrispondersi a vario titolo; trattamenti connessi con le posizioni di lavoro ricoperte; aspettative o
permessi maturati e non fruiti; trasferimenti; trasferte; distacchi; missioni; ecc.);
8) il sig. … dà, pertanto, atto alla società … che, con l’avvenuto pagamento delle somme, di cui ai precedenti punti 2) e 6), essa avrà adempiuto ad ogni obbligo
contrattuale e legislativo nei suoi confronti, dichiarando sin d’ora che, con l’avvenuto pagamento delle spettanze tutte richiamate nei precedenti punti 2) e 6), si
riterrà integralmente soddisfatto di ogni e qualsivoglia suo avere e riconoscendo di non aver più nulla a pretendere dalla Società stessa in ordine ai titoli tutti
come sopra singolarmente specificati, così come in ordine ad ogni altro eventuale diritto, pretesa, ragione o titolo, rivendicati o rivendicabili, sorti o che
possano, comunque, sorgere in connessione con il pregresso rapporto di lavoro;
9) le parti dichiarano che con il presente atto di definitiva transazione hanno inteso definire ed estinguere ogni reciproco loro obbligo derivante dal pregresso
rapporto di lavoro, così come ogni questione comunque connessa con il rapporto medesimo, essendo stata preventivamente tra loro analiticamente esaminata,
discussa e risolta;
10) per effetto di quanto sopra convenuto il sig. … dichiara di rinunziare sin d’ora, irrevocabilmente e definitivamente, ad ogni eventuale rivendicazione relativa a
diritti, pretese o titoli esplicitamente o implicitamente richiamati nei precedenti punti 4) e 7) o ad essi, comunque, ricollegabili, così come dichiara di rinunziare
sin d’ora, irrevocabilmente e definitivamente, ad ogni azione od eccezione intesa a farli eventualmente valere, riconoscendo che il presente atto riveste carattere
transattivo, nonché definitivamente ed irrevocabilmente abdicativo;
11) le parti sottoscrivono il presente atto per integrale accordo e definitiva accettazione di tutto quanto in esso previsto, concordando che il contenuto dell’atto
stesso sia trasfuso nel verbale di conciliazione, che verrà da esse sottoscritto avanti alla Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale
del Lavoro nell’incontro fissato per il giorno …;
12) il presente atto si compone di numero … fogli ed è sottoscritto dalle parti in ogni suo foglio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo … data …
Le parti
…
…
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Modello Offerta di Conciliazione Ex D. Lgs. 4 Marzo 2015, n. 23 art. 6 Editabile da Scaricare
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La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
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