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Indice
Ricorso ex Art. 2409 c.c.
In base a quanto stabilito dall’Art. 2409 c.c., Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.
L’articolo 2409 del Codice Civile regola quindi il processo attraverso il quale i soci di una società possono richiedere l’intervento giudiziario per monitorare e correggere eventuali irregolarità nella gestione societaria, che potrebbero risultare dannose per la società stessa. Questo strumento di controllo può essere attivato quando esiste un sospetto fondato di gravi irregolarità da parte degli amministratori o dei sindaci, richiedendo che i soci forniscano indizi concreti di violazione dei doveri gestionali, tanto operativi quanto organizzativi. Anche l’inadempimento nell’adozione di adeguati assetti organizzativi, come previsto dall’art. 2086, può essere contestato tramite questo procedimento.
Le irregolarità rilevanti devono essere di carattere grave, valutate in base alla norma violata e alle conseguenze per la società, e devono essere attuali, cioè non ancora risolte dagli amministratori o dall’assemblea. Il procedimento può portare a una varietà di misure correttive, tra cui l’ispezione della gestione societaria e l’adozione di provvedimenti temporanei, come la sospensione degli amministratori. In situazioni più gravi, il Tribunale può anche decidere di convocare un’assemblea per la nomina di nuovi amministratori o persino di revocare gli amministratori in carica, sostituendoli con un amministratore giudiziario dotato dei poteri necessari per ristabilire la regolarità gestionale.
L’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale assume un ruolo chiave nel ripristino della legalità nella gestione della società. Egli è investito di tutti i poteri necessari per sanare le irregolarità e, prima della scadenza del suo mandato, deve rendere conto al Tribunale delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti. Al termine del suo incarico, può convocare un’assemblea per la nomina di nuovi organi amministrativi o proporre misure drastiche come la liquidazione della società o l’accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Esempio Denuncia di Gravi Irregolarità Compiute dagli Amministratori di Società Cooperativa
Di seguito è possibile trovare un esempio di denuncia di gravi irregolarità compiute dagli amministratori di società cooperativa.
DENUNZIA DI GRAVI IRREGOLARITA’ COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI E RICHIESTA DI ISPEZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA’
COOPERATIVA
I Signori …. codice fiscale …., nato a …. il …. residente in …., via …., n. …., …. codice
fiscale …., nato a …. il …. residente in …., via …., n. …., …. codice fiscale …., nato a …. il ….
residente in …., via …., n. …., tutti elettivamente domiciliati in …. nella via …. n. …. presso lo
studio dell’avv. …. codice fiscale …. che li rappresenta e difende in forza di procura speciale …. e
che dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria al numero telefax ….o al
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ….
PREMESSO
– che sono soci della società cooperativa …., rappresentanti più di un decimo del capitale sociale
della stessa ammontante a € …. (oppure) più di un ventesimo del numero complessivo dei soci,
come da certificato che si allega;
– poichè vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano
compiuto le seguenti gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società
cooperativa ‘….’,
CHIEDONO
che l’Ill.mo Tribunale di …. voglia, ai sensi degli articoli 2545 quinquiesdecies e 2409 c.c., sentiti
in Camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l’autorità di vigilanza, ordinare l’ispezione
dell’amministrazione della società a spese dei richiedenti e all’esito i provvedimenti ritenuti
necessari.
…., lì ….
Avv. ….
(PROCURA ALLE LITI SE NECESSARIA)
Modello Ricorso ex Art. 2409 c.c. Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di ricorso ex Art. 2409 c.c. editabile da scaricare. Il modulo ricorso ex Art. 2409 c.c. compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
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