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Indice
Disdetta Confindustria
Recedere dall’adesione al sistema Confindustria significa sciogliere un rapporto associativo che nasce su base statutaria e si riverbera in una rete di prestazioni reciproche: da un lato l’impresa contribuisce economicamente e accetta norme di comportamento; dall’altro riceve rappresentanza, servizi e l’uso del brand confederale. Il punto di riferimento non è un unico testo nazionale immutabile, bensì gli statuti delle singole associazioni territoriali o di categoria, che a loro volta rinviano alle linee guida confederali. È dunque necessario esaminare lo statuto dell’associazione cui l’azienda risulta iscritta, Unione industriale provinciale, Associazione confindustriale di comparto, federazione di settore, perché i tempi di preavviso e le modalità di recesso sono fissati proprio lì.
La ragione dei termini di preavviso non è formale: l’associazione elabora il bilancio sul presupposto dei contributi degli iscritti e organizza servizi, dalla consulenza giuridica ai corsi di formazione, che richiedono programmazione. Se il recesso giunge fuori tempo massimo, la contribuzione per l’anno o per il biennio successivo resta dovuta, perché la pianificazione economica non può essere vanificata da una fuga intempestiva. È il medesimo principio che, a livello confederale, consente alle articolazioni territoriali di commisurare la struttura contributiva sulle esigenze di rappresentanza; in altre parole, uscire dalla compagine associativa è sempre possibile, ma deve avvenire con anticipo sufficiente a non turbare l’equilibrio finanziario degli altri membri. Oltre alla questione temporale, la modalità di invio riveste importanza probatoria. La giurisprudenza conferma che la raccomandata con avviso di ricevimento o la PEC certificata costituiscono strumenti idonei a dimostrare non solo la spedizione ma la ricezione della comunicazione da parte dell’associazione; altri mezzi, come la consegna a mano o l’email ordinaria, lasciano margini di contestazione. Per questo gli statuti, pur talvolta usando la locuzione “per iscritto”, precisano la necessità di una prova legale di consegna. Nella prassi, la data che rileva per il rispetto del termine è quella di arrivo alla sede dell’associazione, non la data di spedizione: un recesso partito il trentunesimo giorno prima della scadenza ma ricevuto solo il ventottesimo potrebbe considerarsi tardivo.
L’impresa che recede deve inoltre onorare i contributi maturati fino alla data di efficacia della disdetta. I regolamenti contributivi annuali, approvati dall’assemblea associativa, indicano le scadenze e i criteri di calcolo, spesso commisurati al numero di addetti o al fatturato. Finché il recesso non diventa efficace, permane l’obbligo di versamento. È consuetudine che l’associazione emetta, dopo la ricezione della disdetta, un estratto conto riepilogativo per l’ultima annualità d’iscrizione, inclusi eventuali conguagli. Qualora l’impresa si rifiuti di pagare, l’associazione può agire per il recupero coattivo, invocando il vincolo statutario e la delibera assembleare che fissa la contribuzione. La comunicazione di recesso non è solo un atto contabile: comporta la cessazione dell’uso del logo Confindustria, del diritto di partecipare alle assemblee e alla governance interna e, naturalmente, della fruizione dei servizi associativi. Sul piano dei dati personali, il recesso impone all’associazione di cessare ogni trattamento non imposto da obblighi di legge; di qui l’opportunità, nella lettera di disdetta, di chiedere espressamente la cancellazione o l’anonimizzazione delle informazioni aziendali, fatti salvi gli adempimenti fiscali e di archiviazione obbligatoria.
Talvolta le imprese temono che il recesso possa pregiudicare i rapporti di lavoro con il personale, poiché molti contratti collettivi di categoria fanno capo a Confindustria. In realtà il recesso dall’associazione datoriale non incide di per sé sull’applicazione del contratto collettivo di settore: il contratto continua a vincolare l’azienda come fonte eteronoma dopo la sua stipulazione, salvo disdetta nei termini di legge; tuttavia, la capacità dell’azienda di sedere ai tavoli negoziali territoriali e di fruire dell’assistenza sindacale dell’associazione si estingue con l’efficacia della disdetta. La vicenda è diversa per i contributi bilaterali come quelli destinati agli enti paritetici: in molti casi l’associazione di categoria si fa tramite per i versamenti; recedendo occorre accertare se esistano canali diretti per non perdere la copertura. È dunque prudente, prima di confermare il recesso, valutare l’impatto su sanità integrativa, formazione obbligatoria e fondi interprofessionali.
Uno dei punti più delicati riguarda le delibere di contribuzione straordinaria: qualora l’impresa abbia votato, o non abbia contestatol delibere riguardanti quote per progetti pluriennali, la giurisprudenza ammette che l’obbligo possa sopravvivere al recesso, purché la delibera contenga un vincolo finanziario determinato e temporalmente definito. In queste ipotesi, la lettera di disdetta non cancella di per sé il debito. Al contrario, se la delibera stabilisce un contributo annuale ma rinnovato di esercizio in esercizio, l’uscita dell’impresa interrompe l’obbligo per gli anni successivi.
Quanto al preavviso, la forbice fra tre e sei mesi emersa negli statuti territoriali riflette la direttiva interna di Confindustria, che suggerisce un termine minimo di novanta giorni. Chi dovesse trovarsi in dubbio sui tempi, perché lo statuto tace o perché è datato, può far riferimento alla clausola generale di cui all’articolo 24 del codice civile, che consente il recesso da un’associazione “in ogni tempo”, purché senza danno per l’ente: nella prassi ciò significa che, in assenza di un termine puntualizzato, sarà ritenuto ragionevole un preavviso che non comprometta il bilancio dell’associazione, da valutare caso per caso.
Infine, conviene considerare il regime di pubblicità del recesso. Se all’atto di adesione l’impresa ha autorizzato l’inserimento in annuari cartacei o digitali, deve verificare le tempistiche entro cui i dati vengono aggiornati. La richiesta di rimozione immediata dal sito web dell’associazione è di solito accolta senza difficoltà; più complessa può essere la questione degli stampati già in circolazione, per i quali l’associazione non ha obbligo di ritiro e di ristampa.
Esempio di Disdetta Confindustria
Di seguito è possibile trovare un esempio di disdetta Confindustria.
OGGETTO: DISDETTA DAL RAPPORTO ASSOCIATIVO – ART. ___ Statuto / Regolamento
Egregi Signori,
con la presente comunico formale recesso dal rapporto associativo con la Vostra Confederazione, ai sensi dell’articolo ___ del relativo Statuto e nel rispetto dei termini di preavviso ivi previsti.
La disdetta avrà efficacia a decorrere dal ______________________, con conseguente cessazione di ogni obbligo contributivo dalla prima annualità successiva.
Diffido pertanto l’Associazione dal procedere a ulteriori trattenute o addebiti a titolo di contributo associativo, sia diretti sia per il tramite di terzi incaricati della riscossione.
Chiedo inoltre la cancellazione dei dati dell’azienda dagli archivi associativi e la restituzione di eventuale documentazione che mi riguardi, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di conservazione.
Resto in attesa di un Vostro riscontro scritto di presa d’atto e di conferma della data di decorrenza.
Distinti saluti.
Luogo ____________, lì _____________
____________________________________
(firma leggibile del legale rappresentante)
Fac Simile Disdetta Confindustria Word
In questa sezione è presente un modello disdetta Confindustria da scaricare. Il modulo disdetta Confindustria compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile disdetta Confindustria può essere convertito in PDF o stampato.
Modulo Disdetta Confindustria PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modulo disdetta Confindustria PDF editabile.