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Verbale per Finanziamento Concesso da Srl ai Soci
Il finanziamento da parte di una società a responsabilità limitata nei confronti di uno o più soci costituisce un’operazione lecita e, in diverse circostanze, anche fisiologica: accade spesso che un socio si trovi in momentanea difficoltà economica o che, per le ragioni più varie, richieda un aiuto temporaneo alla società di cui detiene una quota di partecipazione. L’ordinamento non pone, di per sé, un divieto a questa tipologia di operazioni, e neppure limita radicalmente la loro configurazione, purché si rispettino i principi contabili e si dia atto, in modo trasparente, della natura reale di “prestito” dell’erogazione di denaro. Proprio la differenza fra un’autentica operazione di mutuo e una distribuzione di utili mascherata è il nodo essenziale sul quale si sono formate, nel tempo, varie controversie in sede tributaria, spesso sfociate in accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate.
Quando una società di capitali – in particolare una s.r.l. – eroga somme ai soci, occorre verificare se sussistano gli elementi tipici del finanziamento, ossia l’effettivo obbligo di restituire l’importo ricevuto e la correlata aspettativa giuridica della società di ottenerne la restituzione. In mancanza di questi due presupposti, l’erogazione rischia di apparire un’eccedenza patrimoniale a titolo di utili (o riserve) distribuiti. Se fosse così, si realizzerebbe un fenomeno fiscalmente rilevante in capo al socio, chiamato a dichiarare quanto percepito come reddito di capitale (secondo la disciplina vigente al momento della distribuzione), con la conseguente imposizione nei modi stabiliti dalla legge. Fino al 2017, infatti, la normativa italiana distingueva il trattamento fiscale dei dividendi ricevuti da soci persone fisiche a seconda che la partecipazione fosse qualificata o non qualificata; a partire dal 2018, invece, è stata introdotta un’aliquota unificata del 26% a titolo d’imposta, senza più differenze basate sulla quota di partecipazione.
All’interno di questo quadro legislativo, alcune pronunce della giurisprudenza tributaria hanno affrontato la questione della “presunzione di distribuzione di utili” nelle ipotesi in cui la società eroghi finanziamenti ai propri soci che non vengano (o non sembrino) restituiti. In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Bergamo si è espressa in senso opposto su due casi pressoché analoghi, entrambi riferiti a una s.r.l. che aveva concesso un prestito a un socio persona fisica. In una prima sentenza del 2018, la Commissione aveva ritenuto che la mancata restituzione del finanziamento facesse automaticamente sorgere il sospetto di una distribuzione di utili; si era cioè interpretato il “prestito non restituito” come indicatore univoco di volontà elusiva, tale da giustificare la tassazione di quelle somme come dividendi. In una seconda sentenza, del 2019, la stessa Commissione, ma in diversa composizione, ha invece ribaltato tale conclusione, sostenendo che, finché la s.r.l. non rinunci al proprio diritto di credito e finché non emergano circostanze univoche di un’intenzione effettiva di distribuire utili in forma dissimulata, non possa automaticamente presumersi l’esistenza di una distribuzione e, quindi, di un reddito da tassare in capo al socio.
Quest’ultima sentenza appare più allineata al sistema giuridico, poiché valorizza il carattere centrale dell’obbligo di restituzione tipico del mutuo. Nel prestito sorge un rapporto obbligatorio, in virtù del quale chi riceve la somma assume un debito e chi la eroga si ritrova in posizione di creditore. Fintantoché questo vincolo sussiste, non si può sostenere che il socio abbia ottenuto un vantaggio patrimoniale definitivo e irreversibile, dal momento che la società può esigere il rimborso in qualsiasi momento, salvo il diverso accordo sulle tempistiche di restituzione. Inoltre, se il bilancio societario non presenta utili distribuibili, è evidente che non si può parlare di “utile” per definizione, in quanto manca la base patrimoniale e contabile necessaria per poter realizzare una distribuzione a favore del socio.
La questione, dunque, ruota attorno ai “limiti” entro cui un finanziamento può essere fiscalmente riqualificato come distribuzione di utili. Uno di questi limiti è senz’altro la mancanza di un’effettiva volontà restitutoria. Se la s.r.l. non richiede mai il rientro delle somme erogate, se i termini di prescrizione scadono senza che la società abbia compiuto alcun atto a salvaguardia del proprio credito, oppure se emerge che, di fatto, l’erogazione era un modo per eludere il corretto trattamento fiscale dei dividendi, si può legittimamente dubitare che si sia in presenza di un vero mutuo. In tali casi, l’Amministrazione finanziaria non agisce più solamente su congetture, ma su dati concreti: un mancato tentativo di recupero del denaro, un’assenza di registrazioni contabili coerenti con l’esistenza di un credito o l’adozione di clausole contrattuali palesemente artificiose. Tuttavia, ciò non autorizza di per sé un’“automatica” assimilazione tra erogazione infruttifera e distribuzione. Per procedere a una tassazione in capo al socio, l’Agenzia deve dimostrare che, al di là dell’etichetta formale di “finanziamento”, la natura economica dell’operazione sia in realtà quella di un’assegnazione di somme a titolo di utili.
Proprio in considerazione di questi aspetti, è consigliabile che la società e il socio formalizzino in modo chiaro e puntuale l’esistenza del finanziamento, stabilendone la durata, la modalità di restituzione, l’eventuale tasso di interesse, se pattuito, e l’iscrizione a bilancio della posta “crediti verso soci”. La giurisprudenza, infatti, prende in massima considerazione quegli elementi che denotano la genuinità del rapporto: un contratto di mutuo con data certa, una periodicità di rimborso rispettata, la registrazione regolare di entrate e uscite, la coerenza dei movimenti bancari o di cassa. Nel momento in cui la società deve difendersi da un’ipotesi di riqualificazione fiscale, potrà dimostrare che il socio ha effettivamente rimborsato almeno una parte di quanto ricevuto, o che esistono documenti contrattuali inequivoci, oppure ancora che le somme distribuite non provengono da utili, ma da un cash flow aziendale destinato al prestito.
Un altro profilo importante riguarda la compagine sociale. Se solamente un socio riceve il finanziamento, mentre gli altri rimangono a mani vuote, sorge talvolta il sospetto di un trattamento preferenziale in suo favore, indice di una possibile distribuzione di utili parziale e occulta. Anche in questo caso, tuttavia, tale sospetto va supportato da prove che indichino una rinuncia definitiva del credito da parte della società. Talvolta l’esistenza di un accordo simulatorio potrebbe emergere dalle dichiarazioni dei soci o da comportamenti inequivocabilmente mirati a svuotare la cassa sociale. Solo in tali ipotesi diventa fondata la tesi di un trasferimento di risorse a titolo definitivo e, quindi, di un vantaggio patrimoniale che andrebbe assoggettato alla disciplina sui dividendi.
In assenza di tali riscontri, l’inquadramento di un semplice prestito come dividendo non si giustifica, perché si contrappone alla natura stessa del rapporto di finanziamento e finisce per incidere su principi cardine come la causa del mutuo (l’obbligo di restituzione) e la regolare iscrizione contabile delle somme. Un intervento fiscale troppo ampio, inoltre, finirebbe per penalizzare anche i casi genuini in cui un socio, al pari di qualunque terzo, ottiene un prestito dall’impresa e ne rispetta poi i termini di rimborso. È dunque imprescindibile che qualunque contestazione di distribuzione presunta di utili valuti con rigore le effettive caratteristiche dell’erogazione, evitando semplificazioni che ignorino il quadro complessivo e le reali intenzioni di chi stipula il contratto di finanziamento.
Esempio di Finanziamento Concesso da Srl ai Soci
Di seguito è possibile trovare un esempio di finanziamento concesso da Srl ai soci.
In data ___________, alle ore _______, presso la sede legale della società_____________________, si è riunita l’assemblea dei soci, regolarmente convocata mediante____________________________ al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:
-Concessione di un finanziamento infruttifero/fruttifero al socio _____________________.
-Varie ed eventuali.
Assume la presidenza della seduta _____________________, in qualità di_____________________.
Viene nominato segretario verbalizzante ____________________________ ai fini della stesura del presente verbale.
Il Presidente, constatata la presenza di ___________________________________, dichiara valida la seduta e idonea a deliberare sull’ordine del giorno.
La società _____________________ (di seguito la “Società”) intende concedere un finanziamento al socio _____________________ (di seguito il “Socio”).
Il Socio detiene una quota di partecipazione pari al _______% del capitale sociale.
Si rende noto che il bilancio della Società, alla data del ______________, mostra una situazione patrimoniale compatibile con l’erogazione del presente finanziamento e che non vi sono divieti statutari o legali che impediscano tale operazione.
Il Socio chiede che il finanziamento venga accordato a titolo ______________, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme civilistiche in materia di finanziamenti soci e dalle disposizioni fiscali vigenti.
Il Presidente espone i termini essenziali dell’operazione, come segue:
-Importo del finanziamento: ___________________________________ (in cifre e in lettere).
-Durata: Il finanziamento avrà decorrenza dalla data del presente verbale e scadenza in data _______, salva la possibilità di rimborso anticipato.
-Tasso di interesse: __________________________________________
-Finalità: ___________________________________.
-Modalità di erogazione: L’importo sarà accreditato sul conto corrente del Socio entro _______ giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale, ovvero con altre modalità stabilite di comune accordo.
.Modalità di rimborso: Il rimborso avverrà a rate periodiche ______________. In caso di piano di ammortamento, esso sarà allegato al presente verbale.
-Garanzie: _________________________________________________.
Imativa civilistica, il rapporto di finanziamento tra la Società e il Socio è disciplinato dagli articoli 1813 e ss. del codice civile (contratto di mutuo) e che, ai fini fiscali e contabili, la somma erogata sarà iscritta in bilancio tra i crediti verso soci. Il Socio riconosce di dover restituire alla Società l’importo ricevuto, secondo le modalità stabilite.
Dopo ampia discussione, l’assemblea all’unanimità assume la seguente deliberazione:
-Di approvare la concessione di un finanziamento di _______ euro al socio, alle condizioni sopra esposte e riportate nel presente verbale.
-Di incaricare _____________________ di predisporre e sottoscrivere il contratto di finanziamento secondo gli elementi essenziali di cui al punto precedente, nonché di compiere ogni ulteriore atto necessario od opportuno per dare esecuzione alla deliberazione.
-Di prendere atto che la durata del finanziamento è stabilita fino al ______________, con facoltà di rimborso anticipato, e che, in difetto di rimborso, la Società potrà intraprendere tutte le azioni previste dalla legge per ottenere quanto dovuto, compresi interessi e spese, se previsti.
-Di autorizzare la direzione amministrativa della Società alla corretta rilevazione contabile del finanziamento tra le attività creditizie verso soci.
-Di dare mandato al Presidente di effettuare le comunicazioni, se necessarie, a banche e/o uffici competenti, ai fini dell’esecuzione della presente delibera.
Non essendovi ulteriori questioni all’ordine del giorno, né essendo sorte altre necessità di deliberazione, e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore _______.
Il Presidente
____________________________
Il Segretario verbalizzante
[Firma]
___________________________________
Modello Verbale Finanziamento Concesso da Srl ai Soci Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello finanziamento concesso da Srl ai soci da scaricare. Il modulo finanziamento concesso da Srl ai soci compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile finanziamento concesso da Srl ai soci può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Verbale Finanziamento Concesso da Srl ai Soci PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un verbale finanziamento concesso da Srl ai soci PDF editabile.