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Indice
Imputazione Pagamento
L’art. 1194 del Codice Civile stabilisce che Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.
La regola fissata dall’articolo 1194 del Codice civile impedisce quindi al debitore di imputare il pagamento al capitale invece che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore. Quando un debitore effettua il pagamento di una somma dovuta in conto capitale e interessi, la legge impone che il pagamento venga prima imputato a interessi e spese, e soltanto dopo al capitale. Questo principio trova la sua giustificazione nell’esigenza di tutelare il creditore, consentendogli di mantenere il credito per capitale il più elevato possibile e di maturare, conseguentemente, ulteriori interessi su una base più ampia di quella che risulterebbe qualora la somma fosse invece imputata al capitale. Il debitore non può dunque unilateralmente decidere che il pagamento venga imputato al capitale, visto che un’indicazione in tal senso, mancando il consenso del creditore, sarebbe priva di efficacia (Bianca, L’obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 338; Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu–Messineo continuato da Mengoni, XVI, 2, 1984, p. 150). In presenza di un accordo tra le parti è però possibile derogare a questa regola e permettere al debitore di imputare la somma al capitale, ma la scelta deve essere espressamente concordata con il creditore, che in tal modo acconsente a rinunciare a un vantaggio potenzialmente rilevante (Breccia, Le Obbligazioni, in Trattato di diritto Privato Iudica, Zatti, 1991, p. 564; Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 144). Non vi è un vincolo formale per la manifestazione di tale consenso, che può risultare anche da fatti concludenti, pur restando a carico del debitore l’onere di provarne l’esistenza (Cass., 27 ottobre 2006, n. 23143; Cass., 20 maggio 2005, n. 10692; Cass., 9 ottobre 2003, n. 15053).
Perché la disciplina dettata dall’articolo 1194 Cod. civ. trovi applicazione, devono coesistere crediti relativi al capitale e crediti relativi a interessi o spese. Se il credito principale non è scaduto e non sono maturati interessi, l’adempimento effettuato prima della scadenza estingue il debito senza che vi sia alcun problema di imputazione, in quanto non sussistono interessi o spese da pagare. Inoltre, è necessario che i crediti siano liquidi ed esigibili, condizione che si riscontra per esempio quando è già determinato in via definitiva l’ammontare dovuto a titolo di capitale e di interessi (Cass., 26 maggio 2016, n. 10941; Cass., 30 maggio 2007, n. 12725). Nel caso di una domanda di risarcimento del danno, invece, se interviene un pagamento parziale prima che il danno sia liquidato, l’imputazione avviene al capitale e non agli interessi (Cass., 30 maggio 2007, n. 12725; Cass., 27 gennaio 2005, n. 20904), poiché in tale fase gli interessi non risultano ancora determinati. Allo stesso modo, in un rapporto di conto corrente bancario, i versamenti fatti su un conto attivo o rientrante nei limiti dell’affidamento non possono essere imputati prima a interessi e poi al capitale, poiché in tale fase manca un vero e proprio debito liquido ed esigibile. Nel momento in cui il conto diventa invece scoperto, i versamenti perdono la funzione di semplice ripristino del fido e assumono natura solutoria, circostanza che permette di applicare la regola prevista dall’articolo 1194 Cod. civ. (Cass. Sez. Un. 2 dicembre 2010, n. 24418).
La medesima disposizione opera anche quando il debitore sia un soggetto pubblico. La prassi amministrativa, secondo la quale la pubblica amministrazione potrebbe imputare il pagamento al capitale senza il consenso del creditore, non può derogare alle norme del Codice civile (Cass., 4 settembre 2002, n. 12869). In ogni caso, il fulcro della disciplina rimane l’esigenza di salvaguardare la posizione del creditore e di garantire che, in mancanza di un accordo contrario, ogni pagamento vada prima a coprire interessi e spese, così da assicurare la maggiore tutela possibile al creditore e una corretta applicazione del principio civilistico sulla dinamica degli interessi.
Esempio di Imputazione di Pagamento
Di seguito è possibile trovare un esempio di imputazione di pagamento.
Oggetto: imputazione del pagamento
Spett. Ditta,
con riferimento alla Vostra del ….. contenente assegno di euro ….. tratto sulla Banca di ….. n. ….. , comunichiamo che La somma predetta è imputata, ex art. 1194 c.c., a pagamento delle spese della cambiale e degli interessi maturati, che sono, alla data odierna, di euro …..
Vi invitiamo ad una sollecita rimessa della differenza pari a …..
Distinti saluti.
Firma
Modello Imputazione di Pagamento Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello imputazione di pagamento da scaricare. Il modulo imputazione di pagamento compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile imputazione di pagamento può essere convertito in PDF o stampato.