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Manleva Amministratore Uscente
La prassi societaria italiana utilizza il termine manleva per indicare la delibera con cui l’assemblea dei soci decide di sollevare l’amministratore uscente da ogni responsabilità civile derivante dalla gestione svolta durante il mandato. Non si tratta di un istituto codificato, poiché il codice civile non contiene la parola manleva, ma di un’applicazione dell’autonomia negoziale che consente alla società di rinunciare, dopo averne avuto piena conoscenza, alle azioni di responsabilità contemplate dagli articoli 2393 e 2476. Sotto il profilo giuridico, la manleva opera come remissione di un debito ancora incerto o, talvolta, come transazione che definisce in via preventiva i rapporti patrimoniali intercorrenti tra società e amministratore dimissionario. Essa produce effetti unicamente sul piano interno, perché non incide sui diritti dei creditori sociali e non estingue eventuali responsabilità penali.
Per comprendere la legittimità e l’efficacia della manleva bisogna partire dal quadro normativo. L’azione sociale di responsabilità, regolata per le società per azioni dall’articolo 2393 e per le società a responsabilità limitata dall’articolo 2476, può essere intrapresa dalla società mediante deliberazione dell’assemblea, ma anche da una quota minoritaria di soci e, in particolari circostanze, dal singolo socio nelle s.r.l. L’assemblea, che è sovrana nella gestione dell’interesse sociale, può decidere di non avviare tali azioni oppure di rinunciarvi. Però la rinuncia non è libera, perché incontra i limiti posti dal principio di verità del bilancio, dal divieto di patti esonerativi per dolo o colpa grave e dalla tutela dei terzi. La Corte di cassazione ha più volte affermato che la delibera di rinuncia acquista efficacia soltanto dopo l’approvazione del bilancio che contenga una rappresentazione completa e veritiera dei fatti di gestione; diversamente, i soci delibererebbero in assenza di adeguata informazione, con conseguente annullabilità o addirittura nullità della decisione. Il bilancio ha infatti la funzione di rendere conoscibili i risultati dell’attività amministrativa, requisito indispensabile perché la valutazione assembleare sia consapevole.
Nell’approvare la manleva l’assemblea deve rispettare le regole sul conflitto di interessi. L’articolo 2373 per le società per azioni e l’articolo 2479-bis per le società a responsabilità limitata impongono agli amministratori interessati di astenersi dalla votazione e prevedono l’esclusione dal computo del quorum delle loro azioni o quote. L’astensione evita che l’autore dell’atto da scrutinare incida sul risultato deliberativo e tutela la parità di trattamento degli altri soci. La giurisprudenza ritiene inficiate da conflitto di interessi anche quelle deliberazioni in cui l’amministratore eserciti il voto tramite società fiduciarie o interponga soggetti a lui legati; l’invalidità deriva dall’inosservanza del dettato legislativo che disciplina le decisioni assembleari.
Il divieto di esonerare il dolo o la colpa grave è sancito dall’articolo 1229 del codice civile e si applica anche alle delibere di manleva. Ciò significa che la rinuncia non copre condotte illecite qualificate da cattiva fede o da grave negligenza e che tale limite opera in modo assoluto, sia quando l’esclusione della responsabilità venga pattuita preventivamente, sia quando la società la deliberi dopo l’approvazione del bilancio. La dottrina e la giurisprudenza precisano che la nullità colpisce la manleva anche quando il fatto doloso o gravemente colposo non sia stato conosciuto perché l’amministratore lo ha occultato: la rinuncia, avvenuta in errore essenziale, è priva di effetti e resta impregiudicato il diritto dei soci di intraprendere l’azione risarcitoria una volta emersi i fatti.
Gli effetti della manleva sono ristretti ai rapporti interni con la società. Essa non vale nei confronti dei creditori sociali, titolari dell’azione ex articolo 2394 quando il patrimonio della società si rivela insufficiente; neppure vincola il curatore fallimentare che, ai sensi dell’articolo 255 del Codice della crisi, può esercitare l’azione di responsabilità a beneficio della massa, indipendentemente dalle rinunce decise in bonis. La ragione di tale autonomia risiede nella funzione di garanzia del patrimonio sociale: i soci possono disporre dei diritti dell’ente, ma non dei diritti dei terzi, i quali sorgono a tutela di un interesse pubblico al corretto funzionamento dell’attività d’impresa.
Sotto il profilo procedurale, la delibera che concede la manleva deve essere verbalizzata nel libro delle decisioni e depositata presso il Registro delle imprese. Nelle società con organo di controllo, la prassi di best practice, e, per le società quotate, il regolamento emittenti Consob, impone di corredare la proposta con il parere motivato del collegio sindacale o del comitato controllo e rischi. Tale parere attesta che, dalle verifiche svolte, non emergono fatti di gestione macroscopicamente contrari alla legge o allo statuto e che la rinuncia non arreca un pregiudizio ingiustificato alla società. Il parere, pur non essendo richiesto a pena di invalidità per le società chiuse, rafforza la decisione contro possibili contestazioni di irragionevolezza.
Il contenuto della liberatoria deve essere puntuale. È corretto delimitare temporalmente l’ambito dell’esonero, indicando le date di inizio e fine mandato, e dichiarare in modo esplicito l’esclusione delle fattispecie dolose o gravemente colpose, delle violazioni di norme inderogabili e delle responsabilità verso i creditori. Qualora la società abbia sostenuto oneri fiscali o sanzioni derivanti da irregolarità formali attribuibili all’amministratore, la manleva può estendersi alle cosiddette responsabilità tributarie solidali, ma la legge impone comunque che le violazioni dipendenti da dolo o colpa grave rimangano a carico dell’autore. L’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 472 del 1997 consente infatti che la società si accolli la sanzione quando il fatto non sia stato commesso con dolo o colpa grave del rappresentante legale.
L’assemblea che concede la manleva agisce nella sfera dell’interesse sociale: perché la delibera sia inattaccabile, è opportuno che vengano conservati i documenti da cui risulti l’informazione completa fornita ai soci, incluso il bilancio, le relazioni di sindaci o revisori, la lettera di dimissioni e una relazione riepilogativa dell’amministratore. In caso di impugnazione, il tribunale valuterà la congruità dell’informativa e la ragionevolezza economica della rinuncia. Se emergessero, in un momento successivo, fatti dolosi o gravemente colposi non conosciuti, la società potrebbe revocare la manleva e promuovere l’azione di responsabilità entro cinque anni dalla scoperta del fatto, poiché la prescrizione decorre solo quando la società abbia potuto conoscere con diligenza l’esistenza del pregiudizio.
Esempio di Manleva Amministratore Uscente
Di seguito è possibile trovare un esempio di manleva amministratore uscente.
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELIBERA DI MANLEVA DELL’AMMINISTRATORE USCENTE
Società: ____________________________ S.r.l./S.p.A.
Sede legale: ________________________________________ (C.F./P. IVA ____________)
In data ___________, alle ore ________, presso la sede sociale in ______________________________, si è riunita, previa regolare convocazione inviata il //, l’assemblea ordinaria dei soci per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-Presa d’atto delle dimissioni dell’amministratore Sig./Sig.ra _______________________ e nomina sostituto.
-Concessione liberatoria (“manleva”) all’amministratore uscente per l’attività svolta sino alla data odierna.
-Varie ed eventuali.
Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il Sig./la Sig.ra __________________________.
Il Presidente accerta:
– la presenza, in proprio o per delega, di soci rappresentanti il ______ % del capitale sociale, come da foglio presenze allegato “A”;
– la regolare convocazione;
– la validità dell’assemblea a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Sig./la Sig.ra __________________________, che accetta.
Dimissioni e nomina del nuovo amministratore
Il Presidente comunica di aver ricevuto, in data__________, irrevocabili dimissioni dell’amministratore Sig./Sig.ra ____________________________ (allegato “B”). L’assemblea prende atto e, con votazione che esclude le quote/azioni dell’interessato, nomina quale nuovo amministratore il Sig./la Sig.ra __________________________, nato/a a ____________ il _______________, C.F. ______________, il cui mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al _________. Il compenso annuo lordo viene fissato in € ________.
3. Delibera di liberatoria (manleva)
Premesso che:
– l’amministratore uscente ha gestito la società dal __________ al ____________;
– il Collegio sindacale, con relazione motivata del ____________ (allegato “C”), non ha rilevato fatti di gestione dolosi o gravemente colposi né violazioni di norme inderogabili;
– l’art. 1229 c.c. vieta l’esonero preventivo o successivo per dolo o colpa grave;
– la responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. e quella del curatore ai sensi dell’art. 255 C.C.I. restano impregiudicate,
il Presidente propone di concedere all’amministratore uscente una liberatoria limitata ai rapporti interni con la società alle seguenti condizioni:
-la manleva opera per responsabilità civili e amministrative maturate entro la data odierna, purché il fatto non sia connotato da dolo, colpa grave o violazione di norme inderogabili;
-restano salve le azioni dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e quelle eventualmente esercitabili dalla curatela, nonché la responsabilità penale personale;
-permangono a carico dell’amministratore sanzioni tributarie dovute a violazioni commesse con dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 11, co. 6, D.Lgs 472/1997.
Il Sig./la Sig.ra ______________________________, in quanto interessato/a, non partecipa alla votazione e le sue quote/azioni sono escluse dal computo del quorum.
L’assemblea, con voto favorevole di soci rappresentanti il ______ % del capitale presente, delibera:
-di approvare la liberatoria (manleva) nei termini integralmente riportati nella proposta;
-di rinunciare alle azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2476 c.c. relative al mandato esaminato, ferma restando la validità della rinuncia solo per quanto effettivamente conosciuto e fatto salvo quanto sopra escluso;
-di incaricare il nuovo amministratore di depositare la presente delibera presso il Registro delle imprese e di espletare ogni formalità connessa.
Varie ed eventuali
Non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore ________.
Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto.
Luogo _______________, data _____________________
Il Presidente _______________________________
Il Segretario _______________________________
Allegati
A) foglio presenze;
B) lettera di dimissioni;
C) relazione del Collegio sindacale;
Fac Simile Manleva Amministratore Uscente Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello manleva amministratore uscente da scaricare. Il modulo manleva amministratore uscente compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
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