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Patto di Durata Minima Garantita
Nel diritto italiano il patto di durata minima garantita è la clausola con cui le parti si impegnano a mantenere in vita un contratto per un periodo iniziale non riducibile, limitando la facoltà di recesso anticipato e spesso collegando all’uscita prima del termine un corrispettivo o una penale. La sua validità dipende dal contesto: tra professionisti è in linea di principio ammissibile se chiaro, proporzionato e non contrario a norme imperative; nei rapporti con consumatori incontra limiti ulteriori di trasparenza e correttezza e non può comprimere diritti inderogabili come il ripensamento a distanza o il recesso per modifiche unilaterali. La regolazione settoriale fa la differenza: nelle comunicazioni elettroniche, per esempio, l’Autorità ha stabilito che l’impegno iniziale non può superare 24 mesi e che, una volta trascorsi, l’utente può recedere con un preavviso di un mese senza penali, salvo i costi vivi del periodo di preavviso e l’eventuale recupero di rate per apparati; qualunque clausola che proietti vincoli più lunghi non supera il vaglio regolatorio e va letta alla luce di quel tetto massimo.
Nella contrattualistica d’impresa il patto di durata minima è frequente nei servizi continuativi, nella fornitura con obbligo di volumi, nelle concessioni e nel retail: qui il meccanismo spesso convive con minimi garantiti o formule take or pay. La giurisprudenza ammette canoni misti e minimi garantiti, per esempio nei centri commerciali o in contratti di rivendita, sempre che la pattuizione sia trasparente nel criterio di calcolo e non alteri surrettiziamente regole imperative di settore; in caso di contestazione, il giudice verifica la proporzionalità della clausola all’interesse economico perseguito e l’assenza di abuso. In termini rimediali, quando la clausola prevede un importo fisso d’uscita o una percentuale parametrata al residuo, la misura è sindacabile come clausola penale: se manifestamente eccessiva, può essere equamente ridotta dal giudice, e lo stesso accade se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte. Un terreno peculiare è il franchising, per il quale la legge speciale fissa un minimo legale di durata a tutela dell’affiliato: il contratto a tempo determinato non può scendere sotto i tre anni e, più in generale, la durata deve essere congrua ad ammortizzare l’investimento. Da qui discende che un patto di durata minima inferiore non regge, mentre una clausola di stabilità triennale o più estesa è coerente con la norma, fermo restando che le parti possono sempre sciogliere per inadempimento o per cause tipiche previste dal contratto. Anche gli accordi che, sotto altra veste, eludano il minimo legale non superano il vaglio perché vanificano la tutela sostanziale che la disciplina intende garantire alla rete.
Nel lavoro subordinato la durata minima garantita si incontra nel patto di stabilità, con cui datore e lavoratore si obbligano a non recedere prima di una certa scadenza, di regola in cambio di un corrispettivo o per compensare costi formativi sostenuti dal datore. La clausola è ammessa se sorretta da un interesse meritevole e non può impedire il recesso per giusta causa; quando vincola soltanto il lavoratore richiede un corrispettivo adeguato e un nesso con un investimento effettivo del datore, altrimenti rischia la nullità per compressione ingiustificata della libertà di recesso. Anche qui eventuali penali per uscita anticipata sono riducibili se sproporzionate rispetto all’interesse realmente tutelato.
Sul versante consumeristico, oltre ai limiti settoriali, la clausola deve superare il vaglio di vessatorietà: un vincolo di durata minima che renda eccessivamente oneroso il recesso del consumatore, soprattutto se accompagnato da taciti rinnovi non evidenziati o da penali fisse scollegate dai costi effettivi, rischia l’inefficacia. La regolazione delle telco è esemplare: il cliente conserva il diritto di uscire senza penali in caso di modifiche unilaterali delle condizioni e, allo scadere dell’impegno, può recedere con preavviso breve senza altri costi se non quelli giustificati; il principio di trasparenza impone inoltre informativa semplice sui costi di chiusura e sull’eventuale restituzione di apparati. Queste coordinate sono un buon riferimento anche per settori non regolati quando il destinatario è un consumatore.
Dal punto di vista operativo la clausola funziona quando distribuisce correttamente il rischio del ritiro anticipato e previene il contenzioso. La “durata minima” dovrebbe essere giustificata da esigenze di recupero dell’asset predisposto, di ammortamento di costi iniziali o di equilibrio economico dell’operazione; il corrispettivo d’uscita, se previsto, va parametrato al residuo e ai costi non recuperati, mostrando il legame con l’interesse protetto. È sempre salva la fuoriuscita per impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità o giusta causa, e il giudice conserva il potere di ridurre penali sproporzionate. In contesti professionali è utile affiancare alla clausola una disciplina dell’“exit” ordinata con preavviso, consegna di dati e materiali, pagamenti di chiusura e divieti di concorrenza calibrati; nei rapporti con consumatori, invece, il testo deve evidenziare in modo chiaro durata minima, rinnovi e condizioni di recesso, allineandosi a quanto la regolazione settoriale impone nei singoli mercati. In questa cornice, il patto di durata minima garantita smette di essere un cappio e diventa un presidio di programmazione: valido quando proporzionato e trasparente, rinegoziabile quando la realtà economica muta oltre la normale alea, e neutralizzabile quando travalica i confini tracciati dalla legge
Esempio di Patto Di Durata Minima Garantita
Modello 1 — Servizi continuativi B2B (consulenza/gestione)
Patto di durata minima garantita
Le Parti convengono che il presente contratto avrà durata minima garantita pari a [__] mesi decorrenti dal [data attivazione]. Durante tale periodo il Cliente non potrà recedere ad nutum. Il recesso anticipato del Cliente è ammesso solo per giusta causa documentata ovvero per inadempimento grave del Fornitore, previa diffida e decorso di [15/30] giorni.
In caso di recesso anticipato non sorretto da giusta causa, il Cliente corrisponderà al Fornitore un importo a titolo di corrispettivo di uscita pari al [__]% dei canoni residui fino alla scadenza della durata minima, con tetto massimo pari a [__] mensilità, a copertura dei costi non ammortizzati e dell’organizzazione dedicata. Restano salvi i rimedi di legge per impossibilità sopravvenuta e forza maggiore. È escluso qualsivoglia rinnovo tacito oltre la durata minima se non espressamente pattuito per iscritto.
Modello 2 — Software/SaaS con set-up iniziale
Patto di durata minima garantita (SaaS)
Il Servizio è fornito con impegno minimo di [12/24] mesi a decorrere dal collaudo del set-up (verbale del [__]). Il Cliente rinuncia al recesso libero nel periodo di impegno, fatto salvo il recesso per giusta causa o in caso di downgrade concordato ai soli moduli non essenziali.
Se il Cliente recede prima del termine senza giusta causa, sarà tenuto a: (i) corrispondere i canoni scaduti e non pagati; (ii) rimborsare i costi di avviamento non ammortizzati fino a un massimo di € [__]; (iii) versare un importo pari al [__]% dei canoni residui, con cap di [__] mensilità. In presenza di cliente consumatore trovano applicazione le tutele inderogabili (recesso entro 14 giorni per contratti a distanza, limiti ai costi di chiusura, diritto di recesso in caso di modifiche unilaterali).
Modello 3 — Fornitura con minimo garantito / take-or-pay
Patto di durata minima e minimo garantito
La fornitura decorre dal [__] con durata minima garantita di [__] mesi. Il Cliente si impegna ad acquistare un volume minimo annuo pari a [quantità/valore] (Minimo Garantito). L’eventuale differenza tra Minimo Garantito e consumi effettivi sarà corrisposta a fine esercizio quale corrispettivo integrativo (take-or-pay), al prezzo unitario contrattuale.
Il recesso anticipato del Cliente prima della scadenza minima comporta il pagamento dei corrispettivi maturati, del conguaglio sul Minimo Garantito pro-rata temporis e di una somma pari al [__]% del valore medio mensile moltiplicato per i mesi residui, con limite massimo di € [__]. Resta ammesso il recesso per giusta causa o impossibilità sopravvenuta non imputabile.
Modello 4 — Franchising/retail (con minimo legale triennale)
Patto di durata minima garantita (franchising)
Il presente contratto ha durata minima garantita di [almeno 36] mesi ai sensi della normativa applicabile; entro tale periodo l’Affiliato non potrà recedere ad nutum. Il recesso anticipato è consentito solo per giusta causa (grave inadempimento dell’Affiliante o fatti che rendano inesigibile la prosecuzione), previa diffida e termine di [30] giorni.
Qualora l’Affiliato receda senza giusta causa durante la durata minima, sarà tenuto a corrispondere all’Affiliante un importo forfettario parametrato agli investimenti specifici non ammortizzati e ai canoni fissi residui, nella misura massima di € [__] o, in alternativa, [__] mensilità. La misura è riducibile in caso di sproporzione ai sensi dell’art. 1384 c.c. Restano impregiudicati i diritti dell’Affiliato in caso di sopravvenienze non imputabili che incidano sull’equilibrio del contratto.
Modello 5 — Patto di stabilità nel lavoro subordinato (bilaterale, con corrispettivo)
Patto di durata minima garantita (stabilità)
Le Parti convengono che il rapporto di lavoro sarà mantenuto per una durata minima di [__] mesi a decorrere dal [__]. Durante tale periodo ciascuna Parte si impegna a non recedere ad nutum; restano salvi il recesso per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo/disciplinare nei limiti di legge e di CCNL.
A fronte dell’impegno, il Datore riconosce al Lavoratore un corrispettivo specifico pari a € [__] lordi una tantum / € [__] mensili, ovvero un percorso formativo dal valore di € [__] documentato. In caso di recesso anticipato del Lavoratore senza giusta causa nel periodo vincolato, questi corrisponderà un importo non penale ma risarcitorio pari a € [__], commisurato ai costi formativi non recuperati; la somma è riducibile dal giudice se manifestamente eccessiva. Il presente patto non limita il diritto di recesso per giusta causa né incide sulle tutele inderogabili previste dalla legge e dal CCNL applicato.
Fac Simile Patto Di Durata Minima Garantita Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello patto di durata minima garantita da scaricare. Il modulo patto di durata minima garantita compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile patto di durata minima garantita può essere convertito in PDF o stampato.
