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Recesso Contratto Di Fornitura Software
Il recesso da un contratto di fornitura software non è un gesto unico che vale per ogni rapporto, perché sotto l’etichetta “software” convivono figure giuridiche differenti e, con esse, regole diverse su se, quando e come sia possibile sciogliere il vincolo. La prima operazione corretta consiste quindi nell’inquadrare il rapporto concreto: una licenza on-premise, magari accompagnata da un accordo di manutenzione; un servizio in modalità SaaS o più in generale cloud, con canoni periodici e livelli di servizio garantiti; un progetto di sviluppo su misura che, per struttura, somiglia all’appalto di servizi. Solo dopo aver fissato questo perimetro è sensato parlare di recesso e delle sue conseguenze pratiche.
Nel linguaggio del Codice civile il recesso è il potere unilaterale di sciogliere un contratto senza dover dimostrare un inadempimento dell’altra parte. È un meccanismo distinto dalla risoluzione per inadempimento: quest’ultima presuppone una violazione grave o non di scarsa importanza e si muove lungo i binari degli articoli 1453 e 1454 c.c., con diffida ad adempiere e, se occorre, accertamento giudiziale. Il recesso, invece, trova il suo statuto nell’articolo 1373 c.c. e opera tipicamente quando è attribuito contrattualmente; in mancanza di una clausola, la prassi ammette il recesso ad nutum nei soli rapporti a tempo indeterminato, purché esercitato con un preavviso congruo e nel rispetto della buona fede. Se il contratto ha una durata determinata, l’uscita anticipata non è una regola generale: richiede una base pattizia espressa, come una clausola oppure una giusta causa che renda iniqua o impossibile la prosecuzione. Confondere questi piani crea aspettative sbagliate e, spesso, contenzioso.
Quando il rapporto verte su licenze on-premise, l’oggetto del recesso si sposta di norma sul piano della manutenzione e del supporto. Se la licenza d’uso è a tempo indeterminato e non è condizionata a pagamenti periodici, l’uscita dalla manutenzione non estingue il diritto d’uso della versione acquisita; ciò che viene meno è il diritto a ricevere aggiornamenti, patch e assistenza, con il correlato venir meno delle garanzie contrattuali su difetti sopravvenuti. È in questa fase che diventa decisivo ciò che le parti hanno scritto su accessi residui del fornitore agli ambienti del cliente, sulla rimozione di componenti proprietarie, sull’eventuale consegna di materiali tecnici e, quando il rischio di dipendenza tecnologica è elevato, su strumenti di escrow del codice sorgente che si attivino in scenari critici come l’insolvenza del fornitore o la cessazione del supporto. Se la fornitura è erogata come SaaS o, più in generale, come servizio cloud, l’attenzione si sposta su disponibilità applicativa e sui dati del cliente. Qui il rapporto non si esaurisce in una licenza installata localmente, ma consiste nell’accesso continuo a funzionalità veicolate da infrastrutture del provider. La clausola di recesso o di disdetta, per essere completa, deve dialogare con un vero piano di uscita: il cliente deve poter esportare i propri dati in un formato documentato e riusabile, deve conoscere tempi e modalità dell’esportazione, deve poter contare su un periodo tecnico, anche breve, di accesso in sola lettura per completare estrazioni o migrazioni, e deve ricevere conferma che, una volta portati via i dati, ciò che resta nei sistemi del fornitore venga cancellato in modo verificabile. È importante non confondere il piano negoziale con il piano legale: reversibilità e portabilità del dato in ambito B2B nascono innanzitutto da una buona contrattualizzazione dell’exit strategy, mentre il vincolo direttamente imposto dal diritto positivo scatta se nel servizio transitano dati personali. In quel caso il fornitore, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto per legge, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera g) del GDPR, a restituire o cancellare i dati personali su scelta del titolare e a cancellare le copie, salvo obblighi di conservazione. Il contratto dovrà dare corpo a questo obbligo indicando chi decide, con quali tempi, in che modo vengono fornite attestazioni di avvenuta cancellazione, e come si gestiscono i backup e i log durante e dopo la fase di smontaggio.
Nei progetti di sviluppo su misura torna utile ricordare che la disciplina di riferimento si avvicina a quella dell’appalto di servizi. In questo scenario il committente, per espressa previsione dell’articolo 1671 c.c., può recedere anche a esecuzione iniziata, ma deve indennizzare l’appaltatore per le spese sostenute, remunerare il lavoro già eseguito e riconoscere il mancato guadagno, inteso come l’utile netto che il prestatore avrebbe ragionevolmente conseguito portando a termine l’opera. Questa regola non si confonde con la risoluzione per inadempimento: il recesso del committente ex 1671 è uno strumento di libertà contrattuale che ha un costo, mentre la risoluzione è la conseguenza di una violazione grave dell’altra parte. Una redazione accorta dei piani di progetto, con collaudi e accettazioni per fasi, consente di gestire con equilibrio entrambe le evenienze, perché scandisce i momenti in cui il committente può rifiutare deliverable non conformi e, nei casi estremi, sciogliere il vincolo per inadempimento, senza mascherare da recesso ciò che giuridicamente non lo è. La qualità del servizio e la continuità operativa si giocano spesso dentro le clausole sui livelli di servizio. Gli SLA fissano uptime, tempi di risposta, finestre di manutenzione, procedure di escalation e indennizzi in forma di service credits. È utile che le parti chiariscano sin da subito che i crediti di servizio non costituiscono l’unico rimedio in presenza di violazioni gravi o reiterate, perché altrimenti il cliente rischia di ritrovarsi vincolato a un servizio sotto standard senza poterlo interrompere. La previsione di un diritto di recesso per giusta causa, ancorato a soglie oggettive di inadempimento dell’SLA e accompagnato da un breve periodo di transizione per l’export dei dati, bilancia l’interesse del fornitore a stabilità e quello del cliente a non rimanere prigioniero di un disservizio.
Sul piano economico gli effetti del recesso dipendono dalla struttura dei corrispettivi e dal momento in cui l’uscita diventa efficace. Nei canoni periodici pagati anticipatamente, un principio ragionevole prevede la restituzione pro-quota delle porzioni non godute quando il recesso del cliente è sorretto da giusta causa riconducibile al fornitore, mentre non contempla rimborsi se il cliente esercita un recesso libero in un rapporto con scadenza fissa. Nelle filiere a milestone la regola è più netta: si remunera quanto validamente eseguito e documentato fino alla data di efficacia, lasciando alla contrattazione l’eventuale riconoscimento di somme a fronte di attività preparatorie non immediatamente capitalizzabili dal cliente. Quando il fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente prezzi o caratteristiche del servizio, un equilibrio corretto richiede che al cliente sia riconosciuto il diritto di recesso senza penali e con piena reversibilità, così da evitare che adeguamenti non graditi si traducano in un blocco del servizio o in una corsa al contenzioso.
La proprietà intellettuale resta un asse portante che il recesso non deve intaccare in modo imprevisto. Se il cliente dispone soltanto di una licenza d’uso non esclusiva e a termine, l’uscita comporta la cessazione del diritto d’uso e l’obbligo di disinstallare, cessare ogni utilizzo e restituire o distruggere copie, materiali e chiavi, con eventuale certificazione su richiesta. Se la licenza è perpetua, il recesso da manutenzione e supporto non cancella il diritto d’uso nella versione posseduta, ma segna lo stop a upgrade e assistenza. Quando nel software siano incorporati componenti open source, la cessazione del rapporto commerciale non fa venir meno gli obblighi legati alle licenze libere, ad esempio quello di rendere disponibile il codice sorgente in determinate ipotesi di distribuzione. Una definizione precisa del destino delle personalizzazioni e dei materiali sviluppati durante il rapporto evita fraintendimenti: se la titolarità resta al fornitore, il cliente vorrà quantomeno una licenza irrevocabile nella misura necessaria a garantire la continuità della propria attività; se la titolarità viene trasferita, il fornitore potrà chiedere limiti ragionevoli a riuso e disclosure per proteggere il proprio know-how.
Le clausole di sospensione in caso di mancato pagamento sono legittime e frequenti, ma richiedono misura. Bloccare di colpo l’accesso può avere l’effetto collaterale di rendere indisponibili dati che appartengono al cliente; un preavviso minimo prima della sospensione e la previsione, quando tecnicamente possibile, di un accesso in sola lettura per consentire un’estrazione d’emergenza sono accorgimenti che riducono il rischio di danni e di azioni risarcitorie. Lo stesso vale per gli incidenti di sicurezza: un breach grave o una violazione non gestita secondo gli standard promessi possono integrare giusta causa di recesso, ma l’uscita deve accompagnarsi a obblighi di cooperazione post-contrattuale, dall’accesso ai log alle attestazioni utili per gli adempimenti di notifica, fino alla rapida rimozione di credenziali e permessi.
Sul piano operativo, qualunque recesso dovrebbe essere esercitato per iscritto, con prova di ricezione, indicazione della base legale o contrattuale invocata, della decorrenza e delle attività necessarie ad atterrare in modo ordinato. Nei servizi continuativi vale la pena allegare un mini piano di uscita che scandisca che cosa si sospende e quando, quali ambienti restano accessibili, che cosa sarà esportato e con quali strumenti, quali attestazioni saranno rilasciate e quando scatteranno cancellazione e distruzione. In un’ottica di prevenzione dei conflitti, è consigliabile che le regole dell’uscita siano scritte dal primo giorno: preavvisi, conseguenze economiche, condizioni tecniche della reversibilità, disciplina della proprietà intellettuale residua, cooperazione minima dovuta dopo la cessazione. Un contratto software ben costruito, insomma, non lascia il recesso all’improvvisazione.
Infine, è utile non sovrapporre il piano B2B con il diritto di ripensamento proprio dei consumatori. Il recesso legale di quattordici giorni previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza o fuori dai locali commerciali opera nei rapporti tra professionista e consumatore, non nei contratti tra imprese o tra impresa e professionista. Nel B2B, quindi, l’uscita anticipata è questione di pattuizione, salva la ricorrenza della giusta causa o delle ipotesi in cui la legge consente espressamente un recesso unilaterale. Tenere distinti questi profili, e allineare la redazione delle clausole alle regole del Codice civile e alle migliori pratiche del settore, è ciò che consente alle parti di conservare libertà contrattuale senza pregiudicare la continuità operativa, la tutela dei dati e la certezza dei diritti al momento, sempre delicato, della separazione.
Esempio di Recesso Contratto Di Fornitura Software
Modello 1 — GENERICO (recesso ordinario ex art. 1373 c.c. / clausola contrattuale)
Oggetto: Recesso dal contratto di fornitura software [titolo/numero] del [data]
Spett.le [Fornitore],
la/il sottoscritta/o [Ragione sociale Cliente] comunica recesso dal contratto in oggetto ai sensi dell’art. 1373 c.c. e/o della clausola [n.] del contratto, con preavviso di [__] giorni e efficacia dal [data].
Fino a tale data i servizi/licenze resteranno erogati secondo gli standard pattuiti. Entro la data di efficacia Vi chiediamo: conferma del piano di uscita, indicazione del referente tecnico, recapiti per la consegna/esportazione dei dati e, ove applicabile, certificazione di cancellazione a fine rapporto.
La fatturazione cesserà alla data di efficacia; eventuali importi anticipati e non goduti saranno conguagliati/rimborsati secondo contratto. Restano fermi gli obblighi su riservatezza, IP e restituzione/disattivazione di chiavi, accessi e materiali.
La presente è inviata a mezzo PEC ai fini della prova di ricezione. Si richiede cortese riscontro scritto.
Cordiali saluti.
[Luogo, data] – [Firma] – [Qualifica]
Modello 2 — SaaS/Cloud: disdetta a fine periodo e richiesta di exit (portabilità e cancellazione dati)
Oggetto: Disdetta a scadenza e mancato rinnovo contratto SaaS [nome servizio] – richiesta di piano di uscita
Spett.le [Fornitore],
con la presente non rinnoveremo il contratto SaaS relativo a [servizio/prodotto], stipulato il [data], con scadenza naturale [data]. La disdetta è resa nel rispetto della finestra di preavviso contrattuale.
Vi chiediamo di predisporre, entro [data], il piano di uscita con: formato e modalità di export completo dei dati del Cliente; finestra di accesso in sola lettura dal [data] al [data] per verifiche finali; attestazione di cancellazione dei dati e delle copie di backup a cessazione, fatta salva ogni conservazione imposta dalla legge. Il trattamento dei dati personali dovrà conformarsi all’art. 28, §3, lett. g) GDPR (restituzione o cancellazione su scelta del titolare).
La fatturazione terminerà alla scadenza; eventuali rinnovi automatici non dovranno essere effettuati. Restano fermi gli obblighi post-contrattuali su riservatezza e proprietà intellettuale.
Si richiede conferma del referente tecnico e del calendario operativo.
Distinti saluti.
[Luogo, data] – [Firma]
Modello 3 — Recesso per giusta causa per violazione SLA/qualità del servizio (SaaS/servizi gestiti)
Oggetto: Recesso per giusta causa ex [clausola SLA] – contratto [nome servizio] del [data]
Spett.le [Fornitore],
facciamo seguito alle contestazioni del [date] e ai report di disservizio allegati, da cui risultano violazioni reiterate degli SLA (disponibilità/tempi di ripristino/indicatori di performance) non sanate nei termini.
Ai sensi della clausola [n.] e, in via subordinata, dell’art. 1453 c.c., comunichiamo il recesso per giusta causa con efficacia dal [data], senza penali. Chiediamo: interruzione dei rinnovi e rimborso pro-quota dei canoni anticipati relativi al periodo non fruito; abilitazione immediata all’export integrale dei dati in formato [formato aperto]; disponibilità di un accesso in sola lettura fino al [data]; attestazione di cancellazione dei dati al termine.
I service credits previsti dal contratto non costituiscono rimedio esclusivo e lasciano impregiudicati i nostri diritti. Si richiede riscontro entro [__] giorni.
Cordiali saluti.
[Luogo, data] – [Firma]
Allegati: elenco incidenti/SLA breach; diffide; log estratti.
Modello 4 — Sviluppo su misura / progetto a fasi: recesso del committente ex art. 1671 c.c. (appalto di servizi)
Oggetto: Recesso ex art. 1671 c.c. dal contratto di sviluppo software [titolo] del [data]
Spett.le [Fornitore],
ai sensi dell’art. 1671 c.c. esercitiamo il recesso dal contratto indicato, con efficacia dal [data]. Restiamo disponibili alla corresponsione di quanto dovuto per spese sostenute e lavori eseguiti, nonché dell’utile nei limiti di legge, previa rendicontazione analitica entro [data].
Entro la data di efficacia, Vi chiediamo la consegna di tutto quanto sviluppato e utilmente riusabile (codice sorgente/oggetto, documentazione tecnica e di progetto, asset grafici, script di migrazione), con licenza d’uso irrevocabile nella misura necessaria a garantirne la continuità operativa, fermo restando quanto previsto in tema di proprietà intellettuale e riutilizzo. Se in essere escrow del codice, se ne richiede l’attivazione alle condizioni contrattuali.
Si invita a concordare il verbale di stato avanzamento e il piano di handover entro [data].
Distinti saluti.
[Luogo, data] – [Firma]
Modello 5 — Recesso per variazione unilaterale di prezzo/servizio o modifica materiale
Spett.le [Fornitore],
con riferimento alla Vostra comunicazione del [data] relativa a [aumento prezzi / modifica funzionalità], ai sensi della clausola [n.] esercitiamo il recesso dal contratto [titolo] del [data], con efficacia dal [data] e senza penali.
Vi chiediamo di: sospendere ogni rinnovo successivo; mantenere il servizio invariato fino alla data di efficacia; abilitare l’export completo dei nostri dati e, al termine, rilasciare attestazione di cancellazione; procedere al rimborso pro-quota di eventuali canoni anticipati per periodi successivi alla cessazione.
Restano validi gli obblighi su riservatezza, IP, restituzione di credenziali e disattivazione accessi. Si richiede conferma del referente tecnico e del calendario di uscita entro [__] giorni.
Cordiali saluti.
[Luogo, data] – [Firma]
Fac Simile Lettera di Recesso Contratto Software Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello recesso contratto di fornitura software da scaricare. Il modulo recesso contratto di fornitura software compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile recesso contratto di fornitura software può essere convertito in PDF o stampato.