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Indice
Progetto Di Fusione Per Incorporazione
Il progetto di fusione per incorporazione è il documento “centrale” del procedimento di fusione: descrive in modo completo come una società (incorporante) assorbirà un’altra (incorporata) e costituisce la base tecnica e giuridica su cui i soci deliberano la fusione e, successivamente, il notaio redige l’atto di fusione. In termini pratici, tutto ciò che verrà realizzato con la fusione deve essere già coerentemente prefigurato nel progetto, perché la decisione di fusione può apportare modifiche al progetto solo entro limiti tali da non incidere sui diritti dei soci o dei terzi.
Il progetto è redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti. Per legge deve riportare, in modo puntuale, almeno l’identificazione delle società coinvolte (tipo, denominazione/ragione sociale, sede), lo statuto/atto costitutivo della società risultante o dell’incorporante con le eventuali modifiche, il rapporto di cambio (azioni/quote) con l’eventuale conguaglio in denaro (entro il limite legale), le modalità di assegnazione delle azioni/quote dell’incorporante, la data da cui esse partecipano agli utili, la data da cui le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio dell’incorporante, l’eventuale trattamento riservato a categorie particolari di soci o a titolari di strumenti diversi dalle azioni, nonché gli eventuali vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori.
Nel caso specifico della fusione per incorporazione, assume particolare rilievo la parte del progetto che disciplina le modifiche statutarie dell’incorporante (se previste), l’eventuale aumento di capitale a servizio del concambio (quando necessario) e la disciplina delle date contabili e di partecipazione agli utili, che incidono direttamente su bilanci, dividendi e governance post-fusione.
Il progetto non è da solo: il codice civile prevede un insieme documentale che deve essere messo a disposizione dei soci prima della decisione.
La situazione patrimoniale di fusione (se non sostituita dal bilancio recente) è un prospetto redatto con regole di bilancio, riferito a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al deposito/pubblicazione del progetto nella sede sociale o sul sito internet; può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se chiuso non oltre sei mesi prima. È anche prevista la possibilità di rinuncia unanime da parte dei soci e dei titolari di strumenti finanziari con diritto di voto.
La relazione dell’organo amministrativo illustra e giustifica il progetto sotto il profilo giuridico ed economico, con focus sul rapporto di cambio, e segnala eventuali variazioni rilevanti dell’attivo e del passivo intervenute tra deposito/pubblicazione del progetto e decisione di fusione; anche questa relazione può essere oggetto di rinuncia unanime, con le condizioni previste.
La relazione degli esperti riguarda la congruità del rapporto di cambio e contiene metodi utilizzati, valori e difficoltà di valutazione; è affidata a esperti con requisiti specifici e, in determinate ipotesi, designati dal tribunale. Anche la relazione degli esperti può essere omessa con rinuncia unanime dei soci (e dei titolari di strumenti finanziari con diritto di voto, se presenti).
Infine, prima della delibera, devono restare disponibili presso la sede (oppure pubblicati sul sito internet) per almeno 30 giorni: il progetto (con le relazioni ove redatte), i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni di amministrazione e revisione legale, e le situazioni patrimoniali (se redatte). I soci hanno diritto di visione e di ottenere copia gratuita, anche con trasmissione telematica su richiesta; se i documenti sono pubblicati sul sito, la società può non fornire copie cartacee purché sia possibile copiarli o stamparli liberamente.
Il progetto deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle società partecipanti, oppure, in alternativa, pubblicato sul sito internet della società con modalità idonee a garantire sicurezza, autenticità dei documenti e certezza della data di pubblicazione. Tra l’iscrizione (o pubblicazione) del progetto e la data fissata per la decisione sulla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo rinuncia unanime dei soci.
Sul piano operativo, le Camere di Commercio ricordano che il progetto è un deposito “Registro Imprese” riferibile alle singole sedi delle società partecipanti; in caso di modifica del progetto fuori dai casi consentiti dalla disciplina (ossia quando non si tratti di modifiche meramente non lesive), il progetto aggiornato deve essere nuovamente depositato o ripubblicato e i termini ricominciano a decorrere dalla nuova iscrizione/pubblicazione. Dopo l’iscrizione delle decisioni di fusione, la regola generale è che la fusione può essere attuata solo decorsi 60 giorni dall’ultima iscrizione, a tutela dei creditori anteriori; l’attuazione può avvenire anche prima se ricorrono le condizioni previste (consenso dei creditori, pagamento dei dissenzienti o deposito delle somme, oppure asseverazione “rafforzata” sulla non necessità di garanzie secondo la disciplina).
Con l’iscrizione dell’atto di fusione, la società incorporante subentra universalmente nei diritti e negli obblighi delle società partecipanti e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione; inoltre, la legge consente di fissare una data successiva di efficacia della fusione e di stabilire date anche anteriori per le decorrenze contabili richiamate nel progetto (utile per imputazione a bilancio e partecipazione agli utili).
Nelle fusioni per incorporazione esistono procedimenti semplificati che incidono direttamente sul contenuto e sulla documentazione collegata al progetto.
Se l’incorporante possiede tutte le azioni/quote dell’incorporata, non si applicano alcune previsioni del progetto (in particolare quelle su rapporto di cambio, modalità di assegnazione e data di partecipazione agli utili) e non sono richieste le relazioni di amministratori ed esperti; lo statuto può anche prevedere che la fusione sia decisa dagli organi amministrativi con delibera in forma pubblica, rispettando comunque deposito/pubblicazione e, per l’incorporante, la disciplina sul deposito degli atti.
Se l’incorporante possiede almeno il 90% dell’incorporata, si possono omettere alcuni adempimenti documentali (tra cui situazione patrimoniale e relazioni) a condizione che ai soci di minoranza sia riconosciuto un diritto di vendita delle proprie partecipazioni all’incorporante a valori determinati secondo criteri analoghi al recesso; anche qui lo statuto può consentire, per l’incorporante, la decisione dell’organo amministrativo con atto pubblico, nel rispetto dei presupposti di pubblicità.
Se alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (tipicamente fusioni tra società di persone e/o S.r.l., con esclusione delle cooperative per azioni), taluni termini – inclusi quelli relativi al progetto e all’opposizione dei creditori – risultano ridotti alla metà.
Esempio di Progetto Di Fusione Per Incorporazione
Di seguito è possibile trovare un esempio di progetto di fusione per incorporazione.
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
(ai sensi degli artt. 2501 e ss. c.c., e in particolare dell’art. 2501-ter c.c.)
1. Soggetti partecipanti alla fusione
Il presente progetto di fusione (il “Progetto”) è redatto, in identico contenuto, dagli organi amministrativi delle seguenti società partecipanti alla fusione:
Società incorporante
_________________ (forma giuridica: S.p.A./S.r.l./_________________), denominazione _________________________________, con sede legale in _________________________________, C.F. e P.IVA _________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________________________________ al n. _________________________________, REA n. _________________________________, capitale sociale Euro _________________________________ (di cui versato Euro _________________________________), di seguito “Incorporante”.
Società incorporanda
_________________ (forma giuridica: S.p.A./S.r.l./_________________), denominazione _________________________________, con sede legale in _________________________________, C.F. e P.IVA _________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________________________________ al n. _________________________________, REA n. _________________________________, capitale sociale Euro _________________________________ (di cui versato Euro _________________________________), di seguito “Incorporanda”.
Incorporante e Incorporanda sono congiuntamente denominate le “Società Partecipanti”.
Le Società Partecipanti dichiarano di non essere sottoposte a procedure concorsuali e di non trovarsi in stato di liquidazione (salvo quanto eventualmente indicato nel presente Progetto), né in condizioni ostative alla fusione.
2. Tipo di fusione e finalità dell’operazione
Le Società Partecipanti intendono realizzare una fusione per incorporazione ai sensi degli artt. 2501 e ss. c.c., mediante incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante, con conseguente estinzione senza liquidazione della Società Incorporanda e prosecuzione dell’attività in capo alla Società Incorporante.
Le motivazioni e finalità economico-organizzative dell’operazione sono sinteticamente le seguenti: _________________________________ (es. razionalizzazione della struttura societaria, integrazione organizzativa, semplificazione amministrativa, efficientamento dei flussi finanziari, ecc.).
3. Statuto della società incorporante e modifiche conseguenti
A seguito dell’efficacia della fusione, la Società Incorporante:
a) non apporterà modifiche al proprio statuto/atto costitutivo, che resterà invariato; il testo vigente è allegato al presente Progetto sub Allegato “A”;
oppure, in alternativa (se vi sono modifiche):
b) modificherà il proprio statuto/atto costitutivo nei seguenti termini: _________________________________; il testo dello statuto aggiornato post-fusione è allegato al presente Progetto sub Allegato “A”.
4. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro
Il rapporto di cambio delle azioni/quote della Società Incorporanda con azioni/quote della Società Incorporante è determinato come segue:
Rapporto di cambio: n. ________ azioni/quote della Società Incorporante ogni n. ________ azioni/quote della Società Incorporanda, sulla base dei criteri valutativi sintetizzati in _________________________________ (es. patrimonio netto rettificato, DCF, multipli, criteri misti, ecc.).
È previsto un conguaglio in denaro pari a Euro _________________________________ per ciascuna azione/quota assegnata (ovvero complessivamente Euro _________________________________), comunque nel limite di legge; in ogni caso, il conguaglio in denaro non potrà eccedere il 10% del valore nominale delle azioni/quote assegnate.
(Clausola alternativa per incorporazione di società interamente posseduta o senza concambio)
Qualora ricorra una fattispecie in cui non si procede alla determinazione del rapporto di cambio (es. incorporazione di società interamente posseduta), le azioni/quote dell’Incorporanda detenute dall’Incorporante saranno annullate senza concambio e senza conguagli in denaro; l’eventuale differenza contabile da annullamento/integrazione sarà trattata secondo i principi contabili applicabili.
5. Modalità di assegnazione delle azioni/quote della società incorporante
In esecuzione della fusione, la Società Incorporante assegnerà ai soci della Società Incorporanda le azioni/quote della Società Incorporante risultanti dall’applicazione del rapporto di cambio di cui all’art. 4, con le seguenti modalità: _________________________________ (es. assegnazione automatica con iscrizione nel libro soci/registro imprese; consegna titoli se esistenti; gestione arrotondamenti/resti; eventuale liquidazione resti mediante conguaglio).
Ai fini del concambio, la Società Incorporante:
a) procederà ad un aumento di capitale a servizio del concambio per complessivi Euro _________________________________, mediante emissione di n. ________ azioni/quote del valore nominale Euro ________ (ovvero senza indicazione del valore nominale, se del caso), con sovrapprezzo Euro _________________________________;
oppure, in alternativa:
b) non procederà ad aumento di capitale per concambio in quanto: _________________________________ (es. utilizzo azioni proprie nel rispetto delle norme applicabili; incorporazione “semplificata” senza concambio; altre ragioni compatibili).
Le azioni/quote assegnate avranno le medesime caratteristiche e diritti di quelle già in circolazione nella Società Incorporante, salvo quanto previsto al successivo art. 8.
6. Data di partecipazione agli utili
Le azioni/quote assegnate ai soci della Società Incorporanda parteciperanno agli utili della Società Incorporante a decorrere dal _________________________________ (es. dalla data di efficacia della fusione; oppure dal primo giorno dell’esercizio in corso; oppure altra data).
7. Decorrenza contabile e imputazione delle operazioni al bilancio
Ai fini contabili e di bilancio, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal _________________________________, con le modalità e nei limiti consentiti dai principi contabili applicabili e dalla disciplina civilistica vigente.
Resta ferma, ove prevista, l’eventuale retrodatazione degli effetti contabili entro i limiti di legge e di corretta rappresentazione contabile, e con riferimento al bilancio/situazione patrimoniale di cui all’art. 10.
8. Trattamento riservato a categorie particolari di soci o titolari di strumenti diversi dalle azioni/quote
Eventuali categorie particolari di soci e/o titolari di strumenti finanziari diversi dalle azioni/quote (es. azioni con diritti particolari, strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili, diritti amministrativi o patrimoniali speciali) saranno trattati come segue: _________________________________.
In mancanza, si dà atto che non esistono categorie particolari di soci né strumenti diversi dalle azioni/quote che richiedano trattamenti specifici ai fini della fusione.
9. Vantaggi particolari a favore degli amministratori
Non sono proposti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle Società Partecipanti.
(Clausola alternativa)
Sono proposti i seguenti vantaggi particolari a favore di _________________________________: _________________________________.
10. Situazioni patrimoniali, bilanci e documentazione a supporto
Il presente Progetto è redatto sulla base di:
a) bilanci d’esercizio chiusi al _________________________________ e approvati in data _________________________________; e/o
b) situazione patrimoniale di fusione riferita al _________________________________, predisposta ai sensi dell’art. 2501-quater c.c., ove necessaria, allegata sub Allegato “B”.
Le relazioni richieste dalla normativa (relazione degli amministratori e/o relazione degli esperti) saranno predisposte e messe a disposizione nei termini di legge, salvo ricorrenza di ipotesi di esonero o rinuncia nei modi previsti dalla disciplina applicabile.
11. Deposito/pubblicazione del progetto e decisioni di fusione
Il presente Progetto sarà depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese competente per ciascuna delle Società Partecipanti (ovvero pubblicato sul sito internet, ove applicabile), nei termini e con le modalità di legge.
Le decisioni di fusione saranno assunte dalle Società Partecipanti secondo le rispettive regole di competenza e di quorum previste dalla legge e dagli statuti/atti costitutivi.
12. Effetti della fusione e successione nei rapporti
Con l’efficacia della fusione:
a) la Società Incorporanda si estinguerà senza liquidazione;
b) la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda, senza soluzione di continuità, secondo la disciplina civilistica applicabile;
c) ogni ulteriore effetto civilistico, contabile e organizzativo sarà disciplinato dall’atto di fusione e dalle scritture esecutive conseguenti.
13. Spese dell’operazione
Le spese, imposte, tasse e onorari inerenti e conseguenti alla fusione saranno a carico di _________________________________ (di regola: della Società Incorporante), salvo diverso accordo scritto e nel rispetto della normativa applicabile.
14. Condizioni, autorizzazioni e clausole finali
L’operazione è subordinata alle seguenti condizioni/adempimenti (se presenti): _________________________________ (es. autorizzazioni regolamentari, assensi contrattuali, condizioni sospensive, nulla osta, ecc.).
Per quanto non espressamente previsto nel presente Progetto, si applicano le disposizioni di legge in materia di fusione.
Sottoscrizione
Il presente Progetto è stato approvato dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti in data _________________________________.
Per la Società Incorporante _________________________________
Il _________________________________ (carica) _________________________________ (firma)
Per la Società Incorporanda _________________________________
Il _________________________________ (carica) _________________________________ (firma)
Allegati (da adattare al caso concreto)
Allegato “A”: Statuto/atto costitutivo dell’Incorporante (vigente o post-fusione)
Allegato “B”: Situazione patrimoniale (se necessaria) / riferimento al bilancio sostitutivo
Allegato “C”: Eventuali relazioni (amministratori / esperti) oppure dichiarazioni di rinuncia/esonero se applicabili
Allegato “D”: Eventuali ulteriori documenti richiamati
Fac Simile Progetto Di Fusione Per Incorporazione Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello progetto di fusione per incorporazione da scaricare. Il modulo progetto di fusione per incorporazione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile progetto di fusione per incorporazione può essere convertito in PDF o stampato.
