In questa pagina è possibile trovare un fac simile recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte del preponente da scaricare e compilare.
Indice
Recesso per Giusta Causa dal Contratto di Agenzia da Parte del Preponente
La giusta causa di recesso dal contratto di agenzia è definita dall’art. 1751, comma 2, c.c., come un’inadempienza imputabile all’agente tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto.
Questa definizione richiama, seppur vagamente, la nozione di giusta causa di recesso prevista dall’art. 2119 c.c. per il rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, come evidenziato più volte dalla giurisprudenza, tale concetto può essere applicato per analogia anche al contratto di agenzia, con alcune differenze dovute alla specificità del rapporto. Nel contratto di agenzia, infatti, il vincolo fiduciario è più intenso rispetto al lavoro subordinato, poiché l’agente gode di maggiore autonomia nella gestione della propria attività, in termini di luoghi, tempi e modalità, con l’obiettivo di perseguire le finalità aziendali. Di conseguenza, un comportamento di minore gravità può legittimare il recesso per inadempimento da parte del preponente (Cass. 6915/2021).
In altre parole, per legittimare il recesso del preponente è sufficiente un comportamento meno grave, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, la cui decisione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 23331/2018).
Di seguito vengono riportati alcuni casi pratici che evidenziano la particolare rilevanza del vincolo fiduciario nel rapporto di agenzia.
-Un caso (Cass. 10026/2021) ha confermato la legittimità del recesso dal contratto di agenzia da parte del preponente, motivato dal mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita previsti nel mandato. In tale circostanza, non è stato considerato rilevante né il fatto che l’azienda avesse tollerato simili mancanze da parte di altri agenti, né la difficoltà di raggiungimento degli obiettivi, rilevata solo dopo la cessazione del rapporto e non contestata nel corso dello stesso.
-In un altro caso (Cass. 6915/2021), il recesso per giusta causa è stato ritenuto legittimo per violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà previsti dall’art. 1746 c.c. L’agente, infatti, aveva tentato di indurre altri collaboratori del preponente a intraprendere una nuova attività imprenditoriale nello stesso settore merceologico, indipendentemente dal fatto che tale iniziativa non si fosse concretizzata. La violazione del dovere di lealtà e buona fede costituisce, infatti, un motivo sufficiente per giustificare il recesso.
-La giusta causa di recesso è stata riconosciuta anche nel caso in cui un agente ha utilizzato a scopi personali un conto corrente intestato al consorzio dei promotori. Sebbene le somme fossero state restituite tempestivamente, questa condotta ha minato il vincolo fiduciario, particolarmente rilevante in considerazione del ruolo di supervisione svolto dall’agente all’interno della rete (Cass. 9/2021).
-Infine, un altro esempio significativo riguarda un agente assicurativo che aveva commesso gravi inadempienze, appropriandosi di somme rilevanti e violando le normative antiriciclaggio, nonché impiegando collaboratori non iscritti al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi. Anche in questo caso, nonostante la restituzione delle somme sottratte da parte dell’amministratore unico, il giudice ha ritenuto compromesso il rapporto fiduciario (Tribunale di Torino, sez. IV Civile, Sentenza n. 4589/2017).
Dai casi esaminati emerge chiaramente che
-Nel contratto di agenzia, il vincolo fiduciario è più forte rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Per legittimare il recesso è quindi sufficiente un comportamento di minore gravità rispetto a quello richiesto per il licenziamento per giusta causa.
-Ai fini della giusta causa di recesso, non è necessario dimostrare un danno patrimoniale concreto subito dal preponente o un vantaggio economico per l’agente. Ciò che rileva è se il comportamento contestato sia in grado di compromettere irreparabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.
-Anche il disvalore ambientale della condotta e la posizione professionale dell’agente sono elementi importanti da considerare. Un comportamento trasgressivo può avere un effetto diseducativo e compromettere il rispetto degli obblighi aziendali, incidendo negativamente sull’organizzazione nel suo complesso.
Esempio di Recesso per Giusta Causa dal Contratto di Agenzia da Parte del Preponente
Di seguito è possibile trovare un esempio di recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte del preponente.
Oggetto: Recesso per giusta causa dal contratto di agenzia
Egregio sig. ____,
Le comunichiamo la nostra decisione di recedere ex art. 2119 c.c. per giusta causa con effetto immediato dal contratto di agenzia concluso in data _____________ in conseguenza dei seguenti fatti a Lei imputabili che non consentono una prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Fatti consistiti nel: (descrivere esattamente il /i comportamento/i contestato/i).
Distinti saluti
Modello Recesso per Giusta Causa dal Contratto di Agenzia da Parte del Preponente Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte del preponente da scaricare. Il modulo recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte del preponente compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte del preponente può essere convertito in PDF o stampato.