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Indice
Come Funziona il Ricorso per Liquidazione Giudiziale
Il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale è l’atto con cui si chiede al tribunale di avviare la procedura concorsuale che ha sostituito il fallimento nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, contenuto nel D.Lgs. 14/2019. La finalità è liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e distribuire il ricavato ai creditori secondo le rispettive posizioni. Il ricorso deve dimostrare i presupposti della procedura: il semplice mancato pagamento di una fattura non determina automaticamente l’apertura.
Ai sensi dell’articolo 121, la liquidazione giudiziale riguarda gli imprenditori commerciali insolventi che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore. L’articolo 2 individua questi requisiti in un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti il deposito, oppure dall’inizio dell’attività se più recente, insieme a debiti complessivi, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Per consumatori, professionisti e imprese minori vengono invece in considerazione le procedure di sovraindebitamento. Lo stato d’insolvenza consiste nell’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestata da inadempimenti o altri fatti esteriori. Occorre quindi descrivere circostanze concrete, come pagamenti sistematicamente omessi, esecuzioni infruttuose o altri elementi significativi. L’articolo 49 esclude l’apertura quando i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro. Questa soglia riguarda l’esposizione accertata, non necessariamente il solo credito del ricorrente.
L’articolo 37 attribuisce l’iniziativa al debitore, a uno o più creditori, agli organi e alle autorità amministrative con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa e al pubblico ministero. Il creditore deve documentare la propria posizione, ma non è sempre necessario disporre di una sentenza definitiva o di un titolo esecutivo. Il tribunale può valutare incidentalmente l’esistenza del credito ai fini della legittimazione. Le contestazioni del debitore devono comunque essere affrontate attraverso allegazioni e prove adeguate. La competenza territoriale si determina, normalmente, in base al centro degli interessi principali del debitore, secondo l’articolo 27. Per una società questo si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, salva prova contraria e ferme le regole speciali. Prima del deposito è quindi opportuno acquisire una visura aggiornata e verificare eventuali trasferimenti. Il procedimento si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale, nell’ambito del procedimento unitario previsto dal Codice.
Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, identificare le parti ed esporre oggetto, ragioni e conclusioni della domanda. Nel ricorso del creditore devono essere ricostruiti origine, importo e scadenza del credito, collegando ogni affermazione ai documenti prodotti. Contratti, fatture, corrispondenza, riconoscimenti del debito e atti esecutivi possono sostenere la richiesta. L’articolo 40 prevede la sottoscrizione del difensore munito di procura; consente però al debitore di stare personalmente in giudizio nel procedimento di liquidazione giudiziale.
Quando è il debitore a chiedere l’apertura, trova applicazione la documentazione prevista dall’articolo 39. Occorre depositare le scritture obbligatorie, i bilanci e le dichiarazioni fiscali dei periodi richiesti, accompagnati dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata. Devono essere rappresentati il patrimonio, i creditori, le prelazioni e i diritti di terzi sui beni. È inoltre richiesta una relazione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio precedente. Gli obblighi del debitore non vanno confusi con gli allegati normalmente disponibili al creditore ricorrente.
Il deposito effettuato dall’avvocato avviene attraverso il processo civile telematico, rispettando le indicazioni dell’ufficio competente e gli adempimenti relativi alle spese di giustizia. Il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati secondo l’articolo 40. L’articolo 41 prevede la convocazione delle parti entro quarantacinque giorni dal deposito e almeno quindici giorni tra notificazione e udienza, salvo abbreviazioni motivate per urgenza. Il decreto stabilisce anche il termine per le memorie difensive.
Il debitore può contestare il credito, l’insolvenza o l’assoggettabilità alla procedura, depositando la documentazione necessaria. Il tribunale valuta le prove e può acquisire informazioni da banche dati pubbliche. Il mancato pagamento, la contumacia o l’assenza di una difesa non dispensano dall’accertamento dei presupposti. Se accoglie la domanda, il tribunale apre la liquidazione con sentenza e nomina il giudice delegato e il curatore.
Il creditore che ha presentato il ricorso non viene automaticamente ammesso al passivo. Deve presentare la relativa domanda al curatore, rispettando il termine fissato nella sentenza, normalmente trenta giorni prima dell’udienza di verifica. L’apertura non garantisce il recupero integrale: il pagamento dipende dall’attivo disponibile, dalle spese della procedura e dall’ordine delle prelazioni.

Esempio Ricorso per Liquidazione Giudiziale
Di seguito è possibile trovare un esempio di ricorso per liquidazione giudiziale.
TRIBUNALE DI _______________
Sezione competente per le procedure concorsuali
RICORSO PER L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Ai sensi degli artt. 37, 40, 41, 49 e 121 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di seguito “CCII”
PER
Il/La _______________ [nome e cognome oppure denominazione del creditore], codice fiscale _______________, partita IVA _______________, con residenza o sede in _______________, via _______________ n. _______, [se ente: in persona di _______________, nella qualità di _______________, munito dei relativi poteri], rappresentato e difeso dall’Avv. _______________, codice fiscale _______________, del Foro di _______________, in forza della procura alle liti allegata al deposito, con studio in _______________, via _______________ n. _______, e domicilio digitale all’indirizzo PEC _______________, risultante dai pubblici elenchi.
Il difensore indica tale indirizzo PEC per le comunicazioni relative al presente procedimento.
Ricorrente
CONTRO
_______________ [denominazione e forma giuridica oppure nome e cognome dell’imprenditore individuale], codice fiscale _______________, partita IVA _______________, con sede in _______________, via _______________ n. _______, iscritto al Registro delle imprese di _______________, numero REA _______________, PEC _______________, [se società: in persona del legale rappresentante pro tempore].
Debitore resistente
1. Oggetto della domanda e origine del credito
Il ricorrente domanda l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore sopra identificato.
Il credito trae origine da _______________ [descrivere il rapporto, il contratto e le prestazioni eseguite], come risulta da _______________ [indicare i documenti e i relativi numeri di produzione].
Le obbligazioni di pagamento sono maturate alle seguenti scadenze: _______________.
Alla data del presente ricorso il capitale residuo è pari a euro _______________, al netto degli incassi di euro _______________, oltre a _______________ [indicare interessi e ulteriori accessori, precisando titolo e criterio di calcolo].
Il dettaglio del credito, delle scadenze, dei pagamenti ricevuti e degli accessori è esposto nel prospetto prodotto sub doc. _______.
2. Inadempimento e iniziative di recupero
Il pagamento è stato richiesto con _______________ [diffida, sollecito o altra comunicazione] del _______________, ricevuta il _______________, con il seguente esito: _______________ (doc. _______).
Le eventuali contestazioni del debitore e le ragioni per cui non incidono sulla pretesa sono le seguenti: _______________ [descrivere le contestazioni e le relative risposte, oppure precisare che non risultano contestazioni].
[Compilare il seguente paragrafo soltanto se esiste un titolo.]
Il credito è accertato da _______________ [sentenza, decreto ingiuntivo o altro titolo], n. _______ del _______________, emesso da _______________ e notificato il _______________. Il relativo stato processuale è il seguente: _______________ [precisare esecutività, eventuale opposizione, impugnazione o sospensione] (doc. _______).
[Compilare il seguente paragrafo se sono state svolte iniziative esecutive o ulteriori attività di recupero.]
Il ricorrente ha intrapreso _______________ [indicare procedimento, ufficio giudiziario, numero di ruolo e date], con il seguente esito documentato: _______________ (doc. _______).
3. Attività del debitore e dati dimensionali
Il debitore esercita l’attività commerciale di _______________, come risulta dalla visura camerale del _______________ e da _______________ (doc. _______).
In relazione a eventuali discipline speciali o cause di esclusione dalla liquidazione giudiziale si rappresenta quanto segue: _______________.
I dati dimensionali disponibili, riferiti agli esercizi _______________, sono i seguenti: _______________ [indicare attivo patrimoniale e ricavi per ciascun esercizio, nonché l’ammontare dei debiti anche non scaduti, precisando fonti, date e documenti].
Da tali elementi risulta _______________ [specificare il requisito dell’impresa minore che non ricorre e il relativo periodo; se mancano dati, precisare quali accertamenti si richiedono].
4. Manifestazioni dello stato di insolvenza
L’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni emerge dai seguenti fatti: _______________.
[Esporre circostanze concrete, date, importi e fonti: ad esempio plurimi inadempimenti, esecuzioni infruttuose, dichiarazioni del debitore o altri fatti esteriori documentati. Indicare per ciascuna circostanza i documenti prodotti.]
Le circostanze descritte risultano dai documenti _______________ e, considerate complessivamente, evidenziano _______________ [spiegare perché il quadro rappresenta uno stato di insolvenza e non un mero ritardo o una contestazione del solo credito del ricorrente].
5. Debiti scaduti e non pagati
Il complesso dei debiti scaduti e non pagati documentati o conosciuti ammonta a euro _______________, di cui euro _______________ verso il ricorrente ed euro _______________ verso _______________ [indicare gli altri creditori, le scadenze e le fonti delle informazioni].
I documenti e gli accertamenti richiesti a tale riguardo sono i seguenti: _______________.
La verifica della soglia di cui all’art. 49, comma 5, CCII è richiesta sulla base di tutte le risultanze istruttorie.
6. Competenza e procedimenti collegati
Il centro degli interessi principali del debitore è situato in _______________, dove si svolgono _______________ [indicare gli elementi riconoscibili dai terzi relativi alla gestione abituale degli interessi].
La competenza di questo Tribunale discende dall’art. 27 CCII, tenuto conto di _______________ [precisare la sede risultante dal registro, eventuali trasferimenti e relativi effetti, nonché eventuali criteri speciali di competenza] (doc. _______).
In merito alla cessazione dell’attività o alla cancellazione dal Registro delle imprese si rappresenta quanto segue: _______________ [indicare la situazione; in caso di cessazione o cancellazione, precisare date e presupposti temporali rilevanti ai sensi dell’art. 33 CCII].
Per quanto noto al ricorrente, in relazione alla presenza o all’assenza di procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e di misure protettive rilevanti, risulta quanto segue: _______________.
[In caso di procedimento pendente, compilare i dati seguenti.]
Tribunale di _______________; R.G. n. _______________; stato del procedimento _______________; provvedimenti adottati e relativa efficacia _______________.
[Se applicabile.]
Il presente ricorso è proposto nel procedimento già pendente ai sensi dell’art. 40, comma 9, CCII.
7. Presupposti della domanda
La qualità di creditore risultante dai fatti e dai documenti sopra indicati fonda la legittimazione del ricorrente ai sensi dell’art. 37, comma 2, CCII. Il credito viene dedotto ai fini dell’iniziativa per l’apertura della procedura, restando distinto il successivo accertamento del passivo.
Ai sensi dell’art. 121 CCII, la liquidazione giudiziale riguarda gli imprenditori commerciali insolventi che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di impresa minore.
L’art. 2, comma 1, lettera d), CCII richiede congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000 e ricavi annui non superiori a euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti il deposito, o dall’inizio dell’attività se più recente, nonché debiti, anche non scaduti, non superiori a euro 500.000. Gli elementi esposti al paragrafo 3 sono dedotti ai fini di tale verifica, fermo l’onere dimostrativo posto a carico del debitore dall’art. 121 CCII.
Il quadro descritto al paragrafo 4 integra lo stato di insolvenza previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b), CCII.
Quanto al limite previsto dall’art. 49, comma 5, CCII, l’apertura è esclusa quando i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria siano complessivamente inferiori a euro 30.000. Il limite riguarda il complesso dei debiti scaduti e non pagati e non il solo credito azionato dal ricorrente.
Ricorrono pertanto, sulla base degli elementi dedotti e all’esito degli accertamenti richiesti, i presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale, previa definizione delle eventuali domande concorrenti secondo le disposizioni del Codice.
Conclusioni
Per questi motivi, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale voglia:
- Fissare l’udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’art. 41 CCII, disponendo gli adempimenti di notificazione previsti dall’art. 40 CCII.
- All’esito del contraddittorio e dell’istruttoria, accertati i presupposti di legge e definite le eventuali domande concorrenti, dichiarare con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale di _______________ [denominazione oppure nome e cognome del debitore], codice fiscale _______________.
- Adottare i conseguenti provvedimenti previsti dall’art. 49 CCII, inclusa la nomina del giudice delegato e del curatore, con ogni conseguente statuizione sulle spese, ove dovuta.
Istanze istruttorie
Si chiede che siano disposti il deposito della documentazione del debitore previsto dall’art. 41 CCII e le acquisizioni di cui all’art. 42 CCII.
Ai sensi dell’art. 41, comma 6, CCII, si chiede inoltre l’ammissione dei seguenti mezzi istruttori: _______________ [indicare specificamente documenti, informazioni o prove richiesti, soggetti interessati e fatti da accertare], in quanto rilevanti per _______________.
Documenti prodotti
Numerare progressivamente i soli documenti effettivamente prodotti e coordinare i richiami nel testo. Eliminare le voci non pertinenti.
Doc. _______ – Visura camerale aggiornata e, se rilevante, storica del debitore.
Doc. _______ – _______________ [contratto, ordini, attestazioni delle prestazioni e fatture].
Doc. _______ – Prospetto del credito residuo, dei pagamenti ricevuti e degli accessori.
Doc. _______ – _______________ [diffide, ricevute di consegna e corrispondenza].
Doc. _______ – _______________ [titolo giudiziale ed eventuali atti delle procedure esecutive].
Doc. _______ – _______________ [bilanci disponibili e documenti relativi ai dati dimensionali e allo stato di insolvenza].
Doc. _______ – _______________ [documentazione sugli altri debiti scaduti e sui procedimenti collegati].
Doc. _______ – _______________ [ulteriori documenti pertinenti].
Si allega separatamente la procura alle liti.
Luogo _______________, data _______________
Avv. _______________
Firma digitale
Fac Simile Ricorso per Liquidazione Giudiziale Word
In questa sezione è presente un modello ricorso per liquidazione giudiziale da scaricare. Il modulo ricorso per liquidazione giudiziale compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile ricorso per liquidazione giudiziale può essere convertito in PDF o stampato.
