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Indice
Ricorso Violazione Obbligo di non Concorrenza da Parte dell’Agente
In base a quanto stabilito dall’art. 1743 codice civile, l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Andando più nel dettaglio, il rapporto di agenzia è regolato dal principio di esclusiva bilaterale, che si basa sulla natura e sugli obiettivi di tale rapporto. L’agente ha il compito di promuovere e sviluppare gli affari del preponente in una specifica area geografica, concentrandosi sulla vendita di beni o servizi della ditta. L’obiettivo è indirizzare la domanda della clientela verso i prodotti o servizi del preponente.
Questo regime implica che l’agente non possa promuovere, nella stessa zona e nello stesso settore commerciale, gli affari di altre imprese concorrenti. Tale vincolo di esclusiva garantisce che l’agente concentri i propri sforzi unicamente sugli interessi del preponente, evitando conflitti di interesse che potrebbero compromettere la sua efficacia commerciale.
Allo stesso modo, il preponente è vincolato dall’obbligo di non creare ostacoli all’attività dell’agente, per esempio, affidando la stessa zona e lo stesso ramo di commercio ad altri agenti in concorrenza. Questo garantisce all’agente la possibilità di lavorare senza interferenze o competizioni interne che potrebbero pregiudicare il buon esito degli affari.
La violazione del patto di non concorrenza da parte dell’agente comporta in capo al preponente il diritto a ottenere la restituzione del corrispettivo del patto di non concorrenza pagato all’agente, oltre al risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento contrattuale dell’agente.
Esempio di Ricorso Violazione Obbligo di non Concorrenza da Parte dell’Agente
Di seguito è possibile trovare un esempio di ricorso violazione obbligo di non concorrenza da parte dell’agente.
(RITO DEL LAVORO) RICORSO EX ART. 700 C.P.C. NELL’INTERESSE DEL PREPONENTE (VIOLAZIONE OBBLIGO DI NON CONCORRENZA
EX ART. 1751 BIS C.C. DA PARTE DELL’AGENTE)
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TRIBUNALE DI ____________
Sezione Lavoro
La ALFA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra ________ , con sede in _______, via _______________ n. ___, Cod. Fisc. e P.Iva
__________________, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta delega a margine del presente atto, dagli Avv. ti ___________________ (cod. fisc.
______________) (pec ___________) e ________________, (cod.fisc. ________________) (pec _______________) elettivamente domiciliata presso e nello
studio del secondo in _____________, via __________ n. ___
Espone
In fatto
1) Con contratto di agenzia concluso in data ___________ la ALFA s.p.a. conferiva ad Rossi Paolo l’incarico di promuovere, in qualità di agente di commercio,
relativamente alla zona ____________, le vendite degli articoli dalla medesima commercializzati (doc. ___);
2) Il rapporto era a tempo indeterminato;
3) Unitamente al tale contratto veniva concluso un “Patto di non concorrenza” postcontrattuale (doc. ___) in virtù del quale Rossi Paolo era tenuto per il periodo
successivo allo scioglimento del contratto di agenzia in essere con la ALFA s.p.a. all’osservanza di un “patto di non concorrenza” che gli inibiva lo svolgimento
di ogni attività promozionale e/o di vendita e comunque concorrente con la società ricorrente;
4) Come previsto da tale patto, Rossi Paolo era obbligato “a non esercitare attività in qualsiasi forma, in proprio o per conto terzi, in concorrenza con la ditta
ALFA s.r.l. per un periodo di anni due dalla cessazione del mandato di agenzia” (doc. __);
5) Tale obbligo aveva “per oggetto gli articoli commerciati dalla ALFA s.p.a.” e si riferiva “alle zone ____________ e _______”;
6) Con lettera in data _______ Rossi Paolo recedeva dal rapporto di agenzia con un preavviso di mesi tre;
7) Successivamente all’intervenuta cessazione del rapporto a seguito dell’espletato periodo di preavviso, la società ALFA s.p.a. veniva a conoscenza del fatto che
Rossi Paolo, nonostante l’obbligo assunto in virtù del menzionato patto di non concorrenza postcontrattuale, promuoveva affari in violazione dello stesso per
conto di altra azienda concorrente della ALFA s.p.a., la società BETA s.p.a. con sede in __________, diretta concorrente della ALFA s.p.a. come da visure delle
rispettive società eseguite presso la CCIAA (doc.ti _____) che si producono;
8) In virtù di tale nuovo rapporto collaborativo Rossi Paolo svolgeva e sta attualmente svolgendo attività promozionale di vendita nell’ambito della zona
_________________, presso la medesima clientela già a suo tempo contattata e servita per conto della ALFA s.p.a.;
9) La condotta di Rossi Paolo, palesemente lesiva degli impegni presi e concretamente in violazione del patto di non concorrenza, è stata puntualmente
confermata dagli stessi clienti della ALFA S.p.A. come emerge da recenti dichiarazioni dagli stessi rilasciate (doc. ti ____);
10) Ad ulteriore dimostrazione della violazione del patto di non concorrenza postcontrattuale si producono copie commissioni (doc. ti _____) sottoscritte da
Rossi Paolo, rilasciate alla clientela ed aventi ad oggetto la vendita di prodotti di abbigliamento venduto per conto della società BETA s.p.a.;
In Diritto
Sul fumus boni juris
In ragione della documentazione prodotta risulta più che evidente come Rossi Paolo stia operando attualmente nell’interesse di impresa concorrente della
ALFA S.p.A. nella medesima zona (___________________) in oggettiva violazione del patto di non concorrenza ex art. 1751 bis c.c.
Risulta, infatti, per tabulas sia il rapporto concorrenziale effettivo o quanto meno potenziale (di per sé sufficiente) tra le imprese ALFA S.p.A. e BETA s.p.a. nel
periodo coperto dal patto che lo svolgimento di attività di procacciamento d’affari svolta da parte del Sig. Rossi Paolo nell’interesse della citata impresa
concorrente.
La condotta osservata da Rossi Paolo si risolve, dunque, in una chiara violazione degli impegni contrattuali dallo stesso assunti in punto all’obbligo di non
concorrenza postcontrattuale la quale, oltre a comportare per la ALFA s.p.a. ingenti danni ex art. 1218 c.c. conseguenti ad una diminuzione del volume delle
vendite e di cui ci si riserva la quantificazione, ha reso altresì necessaria l’attivazione del presente procedimento onde scongiurare il ripetersi di tale situazione
chiaramente lesiva degli interessi e diritti della ricorrente.
Sul periculum in mora
E’ orami più che acquisito che anche i diritti di credito possano essere tutelati in via d’urgenza, “in quanto suscettibili di essere irreparabilmente pregiudicati
durante il tempo necessario per farli valere in giudizio”(cfr. MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino 1994, p. 309; ss).
Conclusione, questa, recepita anche dalla giurisprudenza, ferma nel concedere l’inibitoria cautelare ex art. 700 c.p.c. in caso di violazione del patto di non
concorrenza proprio in ambito lavoristico con ragionamento immediatamente e naturalmente estensibile anche al rapporto di agenzia ispirato dai medesimi
principi.
Frequente è, in giurisprudenza, l’affermazione che “in caso di violazione del patto di non concorrenza potrà essere inibita al lavoratore la prosecuzione di un
rapporto posto in essere in violazione di tale patto stipulato in sede di assunzione nei confronti dell’ ex datrice di lavoro” (Pret. Milano, 16 dicembre 1992, est.
Bonavitacola, in DPL 1993, N. 27; 1849, CON NOTA Di Rotondi, p. 1800 ; Pret. Milano, 22 febbraio 1999, est. Frattin, in Orient. Giur. Lav., 1999, 156; Pret. Ascoli
Piceno, 17 maggio 1997; Pret. Bologna, 6 giugno 1995, in Lav. Giur. 1996, 381; Pret. Forlì, 29 settembre 1995, in Lav. Giur., 1996, 381 nonchè Trib. Forlì, 18 giugno
2002, D.L. Riv. Critica dir. Lav. 2002, 656 secondo cui “In caso di violazione di un patto di non concorrenza può essere concessa alla parte che ne abbia
interesse la tutela inibitoria volta all’immediata cessazione della condotta pregiudizievole; tale violazione, infatti, costituisce condotta produttiva di un danno
immediato che, per sua natura, è, nel successivo giudizio di merito, difficilmente provabile in tutta la sua estensione da parte del danneggiato e,
conseguentemente, difficilmente riparabile, stante anche il naturale protrarsi nel tempo degli effetti pregiudizievoli della condona concorrenziale.”).
Come ritenuto in Dottrina, “il provvedimento ex art. 700 c.p.c. è condizionato, oltre che al pericolo di ripetizione o continuazione dell’illecito, alla irreparabilità
del temuto imminente pregiudizio: connotato che, in senso tecnico, designa non tanto la grave misura del pregiudizio (né la probabile incapacità del convenuto
di far fronte ad una futura condanna al risarcimento), quanto l’inadeguatezza di un provvedimento risarcitorio, concesso, in via definitiva, a reintegrare
pienamente la lesione del richiedente” (cfr. GUSTAVO GHIDINI, Della concorrenza sleale, in Commentario Piero Schlesinger 1994, pag. 431 ss. Ed ivi riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali).
Nel caso di specie, oltre ad essere pacifico che la società presso la quale il Sig. Rossi Paolo svolge la propria attività è in concorrenza con la ALFA S.p.a., è
altrettanto pacifico (pur non essendo rilevante ai fini della configurabilità del periculum essendo sufficiente la potenzialità del danno) che il passaggio del
convenuto alla BETA s.p.a. ha già causato notevoli pregiudizi alla società ricorrente.
La BETA s.p.a., infatti, svolgendo la propria attività con il contributo fattivo ed originario del Sig. Rossi Paolo, ancorché legato da patto di non concorrenza, si è
posta in posizione di sleale concorrenza sfruttando il know-how della società ricorrente nel tentativo di carpirne il mercato.
È evidente, dunque, che la condotta del Sig. Rossi Paolo e la prosecuzione del rapporto di lavoro dello stesso con la società BETA s.p.a. abbia già arrecato e
continui ad arrecare alla ALFA s.p.a. un pregiudizio imminente ed irreparabile, insuscettibile di essere risarcito integralmente per equivalente e per il quale si
impone l’adozione di un provvedimento cautelare.
Il perdurare della qui lamentata condotta illecita tenuta da Rossi Paolo determina, infatti, il pericolo per la società ricorrente di vedere vanificati gli sforzi e gli
investimenti effettuati nel corso degli anni per l’acquisizione della clientela.
Effetto lesivo, questo, destinato ad aggravarsi nel tempo come conseguenza dei progressivi e sempre maggiori contatti che Rossi Paolo avrà con la clientela
proponendo per conto del BETA s.p.a. prodotti concorrenti con quelli commercializzati dalla ALFA s.p.a.
Al riguardo va infatti osservato che, nel caso in cui il lavoratore violi il patto di non concorrenza, il requisito del c.d. periculum in mora è ricavabile nello
svolgimento, da parte di quest’ultimo, di una attività potenzialmente in concorrenza con l’attività svolta dalla società ricorrente. Infatti, la protrazione del
rapporto di lavoro e la potenziale divulgazione di tecniche lavorative è suscettibile di arrecare un pregiudizio irreparabile.
Fondati sono quindi i motivi che si pongono alla base del presente ricorso ex art. 700 c.p.c. che trova la propria ratio nel fatto che l’esercizio dell’azione in via
ordinaria – che si anticipa avrà ad oggetto la condanna al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del patto – comporterebbe un pregiudizio
imminente ed attuale per la ALFA s.p.a. rappresentato dalla situazione di progressiva acquisizione – in favore di un concorrente da parte di un ex agente legato
da un obbligo di non concorrenza postcontrattuale – di propria clientela con conseguente contrazione nelle vendite da parte della ALFA s.p.a. medesima e perdita
di quote di mercato.
Situazione, questa, che nelle more di un giudizio ordinario andrebbe ancor più ad aggravarsi con conseguenti consistenti ricadute in termini economici e di
immagine per la ALFA s.p.a.;
Ragione per cui stante l’imminenza e l’irreparabilità del danno subito dalla società ricorrente, con conseguenti riflessi in termini di vendita e di distribuzione dei
prodotti dalla stessa ALFA s.p.a. commercializzati, unico rimedio cautelare esperibile è quello atipico e residuale dell’art. 700 c.p.c., volto ad ottenere, in via
anticipata. l’inibitoria alla continuazione nello svolgimento da parte di Rossi Paolo di attività promozionale e di vendita per conto della società BETA s.p.a..
La concessione del decreto inaudita altera parte
Attesa la particolare gravità della condotta illecitamente posta in essere dal Sig. Rossi Paolo e la palese malafede ed intenzionalità dello stesso si chiede che
codesto Ill.mo Sig. Giudice designato voglia concedere il provvedimento richiesto inaudita alter parte ex at. 669 sexies, 2° e 3° c.p.c.
Si consideri, tra l’altro, il grave pregiudizio che deriverebbe inevitabilmente alla ALFA s.p.a. dall’ulteriore passare del tempo e, in ultima analisi, anche dalla
conoscenza della presente procedura da parte del resistente prima dell’emanazione di qualunque provvedimento.
Considerato, infatti, l’insieme complessivo degli elementi, è fondato timore dell’istante che l’instaurazione del contraddittorio possa vanificare l’effettività del
provvedimento cautelare, sia per l’eccezionale urgenza di provvedere che non consente ormai la convocazione delle parti, sia perché la controparte, se avvisata,
potrebbe sottrarsi agli effetti del provvedimento, nella sostanza vanificandolo, magari modificando artatamente la situazione lavorativa in cui si trova.
Tutto ciò esposto la società ricorrente ALFA s.p.a., come sopra rappresentata e difesa,
chiede
che l’Ecc. mo Tribunale di ________, Sezione Lavoro, Voglia, con ordinanza, inaudita altera parte o, in subordine, previa audizione delle parti,
a) Inibire ad Rossi Paolo lo svolgimento di ogni attività promozionale e/o di vendita per conto della società BETA s.p.a. e comunque ogni attività concorrenziale
con la ALFA s.p.a.;
b) Fissare la somma di euro _______ o quella diversa stabilita dal Giudicante, per ogni singola violazione e/o inosservanza dell’emanando provvedimento.
Ai sensi dell’art. 10, comma 6, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura.
In via istruttoria si chiede che il Giudice, qualora lo ritenga necessario, voglia
– eventualmente disporre l’audizione dei seguenti testi nonchè interrogatorio formale di Rossi Paolo sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione “Vero
che”:
_____________________________
– disporre e ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società BETA s.p.a.l’esibizione del contratto di agenzia e/o di procacciamento di affari e/o di collaborazione in essere
con Rossi Paolo nonché delle fatture da quest’ultimo emesse alla società BETA s.p.a. medesima;
– disporre e ordinare ex art. 210 / 213 c.p.c. all’ ENASARCO di fornire informazioni, atti e/o documenti attinenti il rapporto di agenzia in essere.
Si producono i documenti di cui a narrativa.
Luogo e data, ______________
Avv. __________________
Modello Ricorso Violazione Obbligo di non Concorrenza da Parte dell’Agente Editabile da Scaricare
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