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Vendita Auto Da Privato A Azienda
La vendita di un’auto da un privato a un’azienda è, giuridicamente, una compravendita tra un venditore non professionale e un acquirente che agisce nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo. Non si applica il Codice del Consumo, perché manca il requisito del “consumatore” come acquirente, e la disciplina di riferimento è quella del codice civile sulla vendita di beni mobili, integrata dalle regole del Codice della strada e delle norme fiscali sui passaggi di proprietà. Questo cambia parecchio il quadro delle garanzie e delle tutele rispetto all’acquisto da concessionaria.
Dal punto di vista civilistico il contratto si perfeziona con l’accordo su cosa si vende, a che prezzo e alle condizioni pattuite. Nella pratica è quasi sempre opportuno redigere una scrittura privata di compravendita, in cui si riportino i dati completi delle parti, i dati del veicolo (marca, modello, targa, numero di telaio, anno di immatricolazione, chilometraggio dichiarato, eventuali accessori), il prezzo e le modalità di pagamento, oltre all’eventuale dichiarazione che il mezzo viene venduto nello stato di fatto in cui si trova. Questa scrittura non basta però a trasferire la proprietà agli occhi dei pubblici registri: per i veicoli la proprietà si trasferisce con l’atto di vendita con firma autenticata del venditore e la successiva trascrizione al PRA e aggiornamento dei dati in Motorizzazione. La firma del privato venditore deve essere autenticata da un pubblico ufficiale abilitato (Comune, notaio, STA ACI, motorizzazione, agenzia di pratiche auto), generalmente sul retro del certificato di proprietà o sul documento unico. L’azienda acquirente, attraverso il proprio legale rappresentante, deve poi curare che la voltura sia trascritta al PRA entro i termini (in genere sessanta giorni dall’autentica) recandosi a uno Sportello Telematico dell’Automobilista o a un’agenzia, con tutti i documenti necessari: atto di vendita autenticato, documento del legale rappresentante, visura o atto costitutivo da cui risultino denominazione e poteri, carta di circolazione e certificato di proprietà del veicolo.
La natura privato verso impresa incide fortemente sulle garanzie. Non essendo il venditore un professionista, non si applica la garanzia legale di conformità di due anni prevista dal Codice del Consumo per i rapporti tra professionista e consumatore; restano, invece, le regole generali del codice civile sulla garanzia per vizi della cosa venduta. L’articolo 1490 c.c. obbliga il venditore a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; il compratore deve denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna, salvo dolo del venditore.
Nella prassi delle vendite tra privato e azienda si inseriscono spesso clausole del tipo “vista e piaciuta”, con cui l’acquirente dichiara di avere visionato il veicolo e di accettarlo nello stato in cui si trova; tali clausole possono restringere la possibilità di far valere vizi non apparenti, ma non coprono il dolo del venditore né vizi da lui taciuti in malafede. Se, ad esempio, il privato sa di un sinistro grave e non lo dichiara, o contraffà il chilometraggio, quella condotta può costituire dolo e riaprire spazi di tutela anche oltre i limiti usuali.
Per l’azienda acquirente l’auto diventa un bene strumentale o un bene ad uso promiscuo a seconda dell’attività svolta; la fattura non c’è, perché il venditore è un privato e non emette documenti IVA. Questo significa che non vi è IVA detraibile sull’operazione e il costo si giustifica in contabilità con l’atto di vendita e il passaggio di proprietà; l’azienda potrà comunque iscrivere il veicolo tra le immobilizzazioni e dedurre i costi secondo le regole ordinarie (ammortamenti, limiti di deducibilità per autovetture, ecc.), ma non potrà detrarre IVA a monte perché l’operazione non è soggetta all’imposta. Di converso, proprio perché non c’è fattura, è essenziale che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili (bonifico, assegno “non trasferibile” intestato al venditore) e che la causale richiami chiaramente la compravendita del veicolo, onde evitare problemi probatori o rilievi antiriciclaggio, specialmente se gli importi sono rilevanti.
Sul piano del rischio giuridico, un aspetto spesso sottovalutato è la verifica della “storia” del veicolo prima di impegnarsi. L’azienda farebbe bene a richiedere una visura al PRA per verificare l’assenza di ipoteche, fermi amministrativi e gravami; è perfettamente possibile che un’auto venga venduta con un fermo fiscale registrato: il passaggio di proprietà è ammesso, ma il fermo segue il veicolo e impedisce di circolare finché il debito del precedente proprietario non viene estinto o il fermo revocato. Il compratore non risponde dei bolli non pagati dal venditore, ma sopporta gli effetti del fermo.
Un controllo sui chilometri, sui tagliandi, sull’assenza di incidenti gravi e su eventuali richiami ufficiali è altrettanto prudente, perché in assenza di garanzia di conformità la posizione dell’azienda acquirente è meno protetta rispetto a quella di un consumatore in concessionaria.
La gestione del passaggio di proprietà comporta anche la ripartizione delle responsabilità. Fino alla trascrizione l’auto resta formalmente intestata al privato, che risponde nei confronti della P.A. per bollo e sanzioni amministrative (ad esempio autovelox) notificate sulla base dei dati PRA; dopo la trascrizione, ogni nuovo obbligo graverà sull’azienda. È per questo che l’ACI e le agenzie specializzate ricordano che è sempre buona prassi, per il venditore, verificare che la sua firma autenticata sia effettivamente trascritta al PRA entro i 60 giorni, così da non restare, di fatto, proprietario “apparente” di un’auto che non possiede più.
In caso di ritardo nell’intestazione da parte dell’azienda, la sanzione e gli oneri per la mancata trascrizione ricadono su chi è inadempiente rispetto a questo obbligo, ma l’intreccio di responsabilità può generare contenziosi.
Un cenno va fatto alla possibilità che la vendita serva a un’azienda che esercita commercio di autoveicoli. In quel caso l’acquisto da privato rientra nella catena commerciale; l’azienda, rivendendo il mezzo, sarà tenuta ad applicare IVA sulla rivendita (spesso con il regime del margine) e sarà tenuta alla garanzia legale di conformità nei confronti del successivo acquirente-consumatore secondo le regole del Codice del Consumo.
A monte, però, il rapporto tra privato e azienda resta disciplinato dal codice civile: la casa di commercio che compra da un privato non potrà far valere nei confronti di lui la garanzia biennale di conformità, ma solo la garanzia per vizi di un anno e con denuncia entro otto giorni dalla scoperta; di conseguenza, sarà importante che la concessionaria effettui controlli approfonditi prima di inserire l’auto nel proprio parco.
Esempio di Vendita Auto Da Privato A Azienda
Di seguito è possibile trovare un esempio di vendita auto da privato a azienda.
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AUTOVEICOLO
TRA PRIVATO E SOCIETÀ
Tra
Il/La Sig./Sig.ra ________________________, nat a ______________________________ () il __________________, C.F. ______________________________, residente in ______________________________, via/piazza ______________________________ n. _____, CAP __________, documento di identità n. __________________ rilasciato da __________________ in data __________________, di seguito anche il “Venditore”
e
La società ______________________________ S.r.l. / S.p.A. / altro, con sede legale in ______________________________, via/piazza ______________________________ n. _____, CAP __________, iscritta al Registro delle Imprese di __________________ al n. __________________, C.F. / P. IVA ______________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra ________________________, nat a ______________________________ () il __________________, C.F. ______________________________, documenti e poteri come da visura camerale allegata, di seguito anche l'”Acquirente”
congiuntamente “le Parti”, si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Venditore dichiara di essere pieno ed esclusivo proprietario del seguente autoveicolo:
– Marca: ______________________________
– Modello/versione: ______________________________
– Targa: ______________________________
– Numero di telaio (VIN): ______________________________
– Data prima immatricolazione: __________________
– Colore: ______________________________
– Alimentazione: ______________________________
– Potenza (kW/CV): __________________
– Chilometraggio indicato alla data odierna: _________ km
– Ulteriori caratteristiche / accessori rilevanti: ______________________________
di seguito anche il “Veicolo”.
Il Venditore vende e trasferisce all’Acquirente, che accetta, la piena proprietà del Veicolo alle condizioni di cui al presente contratto.
ART. 2 – PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il prezzo di vendita del Veicolo è pattuito in complessivi euro __________________ (in lettere: ______________________________), oltre/compreso ogni onere accessorio come di seguito specificato.
L’Acquirente si obbliga a corrispondere il prezzo al Venditore con le seguenti modalità:
– mezzo di pagamento: __________________ (es. bonifico bancario, assegno bancario/circolare non trasferibile, altro mezzo tracciabile)
– estremi (IBAN / n. assegno / banca): ______________________________
– data prevista per il pagamento: __________________
Il Venditore, a pagamento avvenuto, rilascerà quietanza liberatoria, anche mediante sottoscrizione in calce al presente contratto.
ART. 3 – CONSEGNA DEL VEICOLO E PASSAGGIO DEI RISCHI
La consegna materiale del Veicolo, comprensivo di chiavi, carta di circolazione, certificato di proprietà/cartaceo o attestazione di proprietà digitale (se disponibile in formato cartaceo), eventuali manuali di uso/manutenzione e documentazione tagliandi, avverrà in data __________________ presso ______________________________.
Dal momento della consegna materiale, ogni rischio di perdita, danneggiamento e responsabilità per circolazione del Veicolo graverà sull’Acquirente, fermo restando che fino all’avvenuto perfezionamento del passaggio di proprietà presso il PRA il Veicolo rimane formalmente intestato al Venditore.
ART. 4 – DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL VENDITORE
Il Venditore dichiara e garantisce:
a) di essere unico ed esclusivo proprietario del Veicolo e di poter validamente disporre del medesimo;
b) che sul Veicolo non gravano ipoteche, privilegi, pegni, fermi amministrativi, sequestri, vincoli o altri diritti di terzi, salvo quanto eventualmente indicato di seguito: ______________________________ (indicare “nessuno” se non vi sono);
c) che il Veicolo non è di provenienza illecita;
d) che, salvo quanto eventualmente dichiarato separatamente, il Veicolo non ha subìto incidenti di particolare gravità tali da compromettere la struttura portante e non è stato oggetto di pratiche di ricostruzione con pezzi di provenienza illecita, a sua conoscenza;
e) che il chilometraggio indicato è quello risultante dal contachilometri alla data odierna.
Il Venditore vende il Veicolo nello stato di fatto e d’uso in cui attualmente si trova. L’Acquirente dichiara di aver visionato e provato il Veicolo, di averne verificato le condizioni generali e di accettarlo “visto e piaciuto”, con esclusione di ogni garanzia per vizi apparenti facilmente riconoscibili da un acquirente diligente.
Resta in ogni caso salva la responsabilità del Venditore per dolo, per vizi occulti dolosamente taciuti e per provenienza illecita del Veicolo.
ART. 5 – DICHIARAZIONI DELL’ACQUIRENTE
L’Acquirente dichiara:
– di aver esaminato il Veicolo e di ritenerlo idoneo all’uso cui intende destinarlo;
– di essere consapevole che il Venditore è un soggetto privato e che, pertanto, non si applica la disciplina del Codice del Consumo sulla garanzia legale di conformità;
– di voler acquistare il Veicolo quale bene destinato all’attività aziendale / promiscua secondo la normativa fiscale applicabile, assumendo ogni conseguenza contabile e tributaria connessa all’acquisto da soggetto privato.
ART. 6 – FORMALITÀ DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
Le Parti convengono che le formalità di trascrizione del passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e di aggiornamento dei dati sulla carta di circolazione saranno curate da ______________________________ (indicare: Acquirente / Agenzia incaricata dall’Acquirente), con oneri relativi a carico di ______________________________ (indicare: Venditore / Acquirente / entrambe le Parti).
Il Venditore si impegna a sottoscrivere l’atto di vendita nelle forme richieste per la trascrizione al PRA (autenticazione di firma sul certificato di proprietà / documento equipollente o su atto separato) in data __________________ o, comunque, entro e non oltre __________________, mettendosi a disposizione presso ______________________________.
L’Acquirente si impegna a richiedere la trascrizione al PRA e l’aggiornamento della carta di circolazione entro i termini di legge decorrenti dalla data di autenticazione della firma del Venditore e, in ogni caso, con la massima tempestività, manlevando e tenendo indenne il Venditore da ogni conseguenza, responsabilità, sanzione o onere che dovesse derivare dal ritardo nell’esecuzione delle formalità o dal mancato aggiornamento dei registri.
ART. 7 – IMPOSTE E SPESE
Tutte le spese relative alla formalizzazione del presente contratto, alle autentiche di firma, alle pratiche di passaggio di proprietà, alle relative imposte e tasse (imposta provinciale di trascrizione, emolumenti PRA, bolli, diritti di motorizzazione, eventuali compensi di agenzia) sono a carico di ______________________________, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Le eventuali spese relative a certificazioni o perizie tecniche richieste dall’Acquirente sono a carico di quest’ultimo, salvo diverso accordo.
ART. 8 – DATA DI EFFETTO DELLA COMPRAVENDITA
La compravendita produce effetto tra le Parti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e dal momento della consegna materiale del Veicolo, fatto salvo il perfezionamento delle formalità di trascrizione al PRA ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Per le violazioni del Codice della Strada rilevate successivamente alla consegna del Veicolo, l’Acquirente si impegna a manlevare il Venditore, fornendo tempestivamente i dati del conducente e tutta la collaborazione necessaria a correggere eventuali intestazioni errate, fermo restando l’obbligo del Venditore di cooperare fornendo copia del presente contratto.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano di essere state reciprocamente informate, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali indicati nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale, all’esecuzione delle formalità amministrative e all’adempimento di obblighi di legge, con modalità prevalentemente cartacee e informatiche e per il tempo strettamente necessario.
Ciascuna Parte potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e gli altri diritti previsti dalla normativa rivolgendosi all’altra Parte ai recapiti indicati in epigrafe.
ART. 10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di ______________________________, fatto salvo il foro inderogabile eventualmente previsto dalla legge in relazione alla sede legale dell’Acquirente qualora applicabile.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa, anche verbale, intervenuta tra le Parti in ordine alla compravendita del Veicolo.
Ogni modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
Qualora una o più clausole del presente contratto siano dichiarate invalide o inefficaci, tale invalidità o inefficacia non comporterà l’invalidità delle restanti clausole, che continueranno a rimanere pienamente valide ed efficaci.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo ______________________________, data __________________
Il Venditore __________________
Per l’Acquirente __________________
(qualifica: legale rappresentante / procuratore, ecc.)
QUIETANZA DI PAGAMENTO
Io sottoscritto/a ______________________________, in qualità di Venditore, dichiaro di aver ricevuto in data __________________ dall’Acquirente ______________________________ l’importo di euro __________________ (in lettere: ______________________________) a saldo del prezzo di cui all’art. 2 del presente contratto, mediante ______________________________ (indicare mezzo di pagamento ed estremi).
Luogo ______________________________, data __________________
Firma del Venditore __________________
Fac Simile Vendita Auto Da Privato A Azienda Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello vendita auto da privato a azienda da scaricare. Il modulo vendita auto da privato a azienda compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile vendita auto da privato a azienda può essere convertito in PDF o stampato.
Modulo Vendita Auto Da Privato A Azienda PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modulo vendita auto da privato a azienda PDF editabile.
