In questa pagina è possibile trovare un fac simile clausola di forza maggiore da scaricare e compilare.
Indice
Clausola di Forza Maggiore
Contrariamente a quanto avviene nel contesto della contrattualistica internazionale, l’ordinamento italiano non fornisce una definizione univoca di forza maggiore.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la forza maggiore comprende eventi naturali o umani che, a causa della loro imprevedibilità e straordinarietà, non possono essere evitati o controllati dalle parti coinvolte.
Nel Codice Civile, il concetto di forza maggiore è generalmente collegato all’art. 1256, comma 1, che la definisce come una “causa non imputabile al debitore” tale da rendere impossibile l’adempimento. Quando tale causa si verifica, se è definitiva, comporta l’estinzione dell’obbligazione; se invece è temporanea, libera il debitore dalla responsabilità per ritardo nell’adempimento (art. 1256, comma 2).
Un ulteriore riferimento alla forza maggiore è presente nell’art. 1467 c.c., riguardante i contratti con prestazioni corrispettive. Tale articolo consente al debitore di chiedere la risoluzione del contratto qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa di “avvenimenti straordinari ed imprevedibili”, estranei alla normale alea contrattuale.
A questo proposito, è utile menzionare la sentenza n. 22396 della Cassazione Civile del 19 ottobre 2006, che distingue due elementi riguardanti l’art. 1467 c.c.: La straordinarietà, di natura oggettiva, valuta l’evento in base a fattori misurabili come frequenza, dimensioni e intensità. –L’imprevedibilità, di natura soggettiva, si riferisce alla normale capacità e diligenza media della parte, escludendo l’ipotesi di una mera possibilità astratta dell’evento.
Particolare attenzione merita la sentenza n. 965 della Cassazione Penale, sez. V, del 28 febbraio 1997, che avvicina il concetto italiano di forza maggiore a quello internazionale. In tale sentenza, si stabilisce che solo quegli eventi che non solo impediscono l’esecuzione del contratto, ma rendono inefficace ogni tentativo del debitore di eliminarne gli effetti, possono essere qualificati come forza maggiore. È inoltre richiesto che l’evento non dipenda da azioni od omissioni imputabili al debitore.
Questo principio chiarisce la questione dell’imputabilità dell’inadempimento, includendo tutti gli eventi che generano responsabilità per il debitore. Eventi prevedibili o causati dal comportamento del debitore non configurano forza maggiore, a meno che non si dimostri che “l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.).
In tale contesto, è rilevante anche la responsabilità per custodia, con riferimento alle norme speciali in materia di trasporto di cose (artt. 1693 e 1694 c.c.), deposito (artt. 1785 e 1787 c.c.), comodato (art. 1805 c.c.) e servizio bancario di cassette di sicurezza (art. 1839 c.c.), che escludono la responsabilità in caso di forza maggiore o caso fortuito.
La giurisprudenza ribadisce che la prova del caso fortuito richiede l’esatta identificazione del fatto che ha reso impossibile l’adempimento (Cass. Civ. n. 6892/1987), mentre non basta dimostrare la diligenza del debitore (Cass. Civ. n. 7363/1997).
Alla luce di quanto detto, è consigliabile, anche in ambito nazionale, predisporre nei contratti una clausola di forza maggiore chiara e dettagliata, includendo un elenco di eventi straordinari e imprevedibili, il cui verificarsi possa escludere la responsabilità del debitore in caso di inadempimento.
Esempio Clausola di Forza Maggiore
Di seguito è possibile trovare un esempio di clausola di forza maggiore.
Ognuna delle PARTI non sarà responsabile per l’eventuale inadempimento alle condizioni del presente Contratto, qualora tale inadempimento sia causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, o da altro evento imprevedibile ed al di fuori della possibilità di controllo della PARTE che lo subisce.
Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, la PARTE la cui prestazione è resa impossibile dal verificarsi di un caso di forza maggiore cercherà di adottare soluzioni che consentano di ovviare, o quantomeno di limitare, le conseguenze del caso di forza
maggiore.
L’insorgere e la cessazione della causa di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto dalla PARTE la cui prestazione è resa impossibile.
Resta inteso che, nel caso in cui la forza maggiore dovesse durare per oltre …. (…..) giorni dal suo insorgere, la PARTE le cui obbligazioni non sono impedite dalla causa di forza maggiore avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Contratto.
Modello Clausola di Forza Maggiore Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello clausola di forza maggiore da scaricare. Il modulo clausola di forza maggiore compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile clausola di forza maggiore può essere convertito in PDF o stampato.