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Contratto Conto Vendita Moto
Il contratto di conto vendita per una moto è, in termini giuridici, una particolare applicazione del cosiddetto “contratto estimatorio” disciplinato dagli artt. 1556-1559 del codice civile, talvolta combinato con un mandato o una commissione a vendere. In pratica il proprietario consegna la moto a un concessionario o rivenditore, che la espone e cerca un acquirente, con l’obbligo di pagarne il prezzo al proprietario solo se la vendita va a buon fine, oppure di restituire il veicolo entro un termine stabilito.
L’art. 1556 c.c. definisce il contratto estimatorio come l’accordo con cui una parte consegna una o più cose mobili all’altra, che si obbliga a pagarne il prezzo salvo che le restituisca nel termine stabilito.
La dottrina e la prassi indicano questo contratto proprio come “conto vendita”. Nel caso delle moto, il proprietario (tradens) affida il veicolo al concessionario (accipiens) perché lo venda a terzi; il concessionario acquista il potere di disporre della moto ma, secondo l’interpretazione oggi prevalente, la proprietà rimane al tradens finché l’accipiens non paga il prezzo o la moto non viene venduta al cliente finale.
Molti contratti di conto vendita moto, però, sono redatti come un vero e proprio mandato o contratto di commissione a vendere: il commissionario (concessionario) si impegna a concludere la compravendita in nome proprio ma per conto del proprietario, incassando il prezzo dal compratore e riconoscendo al committente la somma pattuita al netto della provvigione.
In questi casi l’elemento estimatorio (facoltà di restituzione della moto) può essere più o meno accentuato a seconda di come il contratto è scritto.
Per fare in modo che il rapporto sia chiaro e tuteli entrambe le parti, il contratto dovrebbe sempre essere scritto, sottoscritto in duplice copia e contenere almeno alcuni elementi fondamentali. In primo luogo l’esatta identificazione delle parti, con dati anagrafici e fiscali di proprietario e concessionario, e l’indicazione che si tratta di un contratto in conto vendita o estimatorio. In secondo luogo la descrizione precisa della moto (marca, modello, numero di telaio, targa, chilometraggio, eventuali accessori e modifiche), nonché la dichiarazione del proprietario di esserne titolare e di consegnarla libera da vincoli come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti. È poi essenziale indicare il prezzo base che il proprietario desidera realizzare, separandolo dalla provvigione o margine spettante al concessionario: il contratto può prevedere un prezzo minimo “netto” garantito al proprietario, lasciando libertà al venditore di applicare un prezzo di vendita al pubblico più alto e trattenere la differenza, oppure una percentuale fissa sul prezzo effettivamente realizzato.
Molto importante è la durata del conto vendita, cioè il termine entro cui il rivenditore deve vendere o restituire la moto: la Cassazione ha chiarito che il termine di restituzione è elemento centrale del contratto estimatorio, perché delimita il periodo entro cui l’accipiens può liberarsi restituendo il bene anziché pagare il prezzo. Il contratto dovrebbe anche disciplinare espressamente poteri e limiti del concessionario: uso della moto per prove su strada, trasferimento presso altre sedi o fiere, facoltà di ridurre il prezzo entro una certa percentuale senza nuovo consenso del proprietario, possibilità o meno di concedere dilazioni di pagamento all’acquirente. Qui entrano in gioco le norme sul mandato e sulla commissione, che impongono al commissionario di agire con la diligenza del buon padre di famiglia e di attenersi alle istruzioni del committente, salvo rispondere personalmente delle conseguenze se se ne discosta.
Un punto chiave è distinguere tra proprietà “giuridica” della moto e disponibilità materiale. Nel conto vendita classico il proprietario mantiene la titolarità del veicolo, mentre il concessionario ne ha solo la disponibilità per custodirlo, esporlo e venderlo.
La proprietà si trasferisce al compratore solo con la stipula della dichiarazione di vendita e la trascrizione al PRA, esattamente come nelle compravendite ordinarie di veicoli usati. Proprio per questo, la Suprema Corte ha affermato che la semplice consegna del veicolo in conto vendita, senza passaggio di proprietà, non libera il proprietario originario dalle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada commesse con quel veicolo, fino a quando risulta intestato a lui, risponde delle multe e, in alcuni casi, anche di incauto affidamento.
Per ridurre questi rischi, alcune guide pratiche suggeriscono, in alternativa al puro conto vendita, la mini voltura, cioè un passaggio di proprietà intermedio al concessionario, che diventa per un periodo il titolare formale del veicolo e si assume anche gli oneri connessi.
È una scelta che ha costi e conseguenze fiscali diverse rispetto al conto vendita puro e va valutata caso per caso.
Dal punto di vista della responsabilità per incidenti stradali, si applica l’art. 2054 c.c., secondo cui il conducente del veicolo è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione, ma il proprietario è responsabile in solido con lui, salvo provare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà e dopo avere adottato tutte le misure idonee a impedirla.
Se la moto resta intestata al proprietario e viene usata per prove su strada, anche in sua assenza, l’eventuale danneggiato potrà agire sia contro il conducente sia contro il proprietario e, di riflesso, sulla compagnia assicurativa. Nel contratto conviene quindi disciplinare in modo minuzioso chi può utilizzare la moto, per quali finalità (esposizione statica, brevi test ride accompagnati, spostamenti logistici), sotto quale copertura assicurativa e con quali limiti di responsabilità interna tra proprietario e concessionario. In ogni caso, verso i terzi opera la presunzione di responsabilità del proprietario e del conducente prevista dall’art. 2054 c.c., che non può essere derogata dal contratto.
Sul piano amministrativo, finché non viene effettuato il passaggio di proprietà, il proprietario originario resta soggetto al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo) e riceverà eventuali notifiche di sanzioni al Codice della strada, salvo alcune ipotesi particolari in cui il veicolo è inserito in appositi elenchi di veicoli da rivendere predisposti dal concessionario come previsto dalla normativa regionale.
Il contratto di conto vendita non è, di per sé, sufficiente a liberarlo da tali obblighi, come confermato dalla Cassazione in materia di sanzioni.
La disciplina della garanzia è uno dei profili più delicati. Il codice civile impone al venditore l’obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa venduta che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il Codice del Consumo, per i rapporti tra professionista e consumatore, prevede inoltre la garanzia legale di conformità sui beni di consumo, applicabile anche ai beni usati, con durata ordinaria di due anni riducibile ad almeno un anno se il bene è di seconda mano.
Nel conto vendita moto, però, la situazione varia in base alla struttura giuridica concreta. Se la vendita viene conclusa formalmente tra il proprietario privato e l’acquirente, con il concessionario che agisce solo come intermediario, il compratore non può invocare la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo, perché non sta acquistando da un professionista ma da un altro privato; resta comunque applicabile la garanzia per vizi ex art. 1490 c.c., per quanto di solito limitata da clausole di visto e piaciuto nei limiti consentiti dalla legge.
Se invece il concessionario vende in nome proprio la moto al consumatore, anche se il veicolo è in conto vendita, nei confronti dell’acquirente egli assume a tutti gli effetti la posizione di venditore professionale e quindi risponde in via diretta della garanzia legale di conformità, oltre che dei vizi civilistici.
In questo caso il contratto di conto vendita regola soltanto i rapporti interni tra concessionario e proprietario, ma non può comprimere i diritti del compratore previsti dalla normativa imperativa. Per evitare equivoci, nel contratto di conto vendita è opportuno chiarire espressamente se la vendita al terzo avverrà “per conto e in nome del proprietario” oppure “per conto del proprietario ma in nome del concessionario”, prevedendo le relative conseguenze in tema di garanzie e di rivalsa tra le parti nel caso in cui l’acquirente faccia valere difetti o non conformità.
Il contratto dovrebbe stabilire chi sopporta il rischio di danneggiamento della moto durante il periodo di conto vendita. La disciplina del contratto estimatorio, all’art. 1557 c.c., pone normalmente il rischio del perimento o deterioramento della cosa a carico dell’accipiens, che resta obbligato a pagare il prezzo anche se l’impossibilità di restituire il bene dipende da cause a lui non imputabili.
Sul fronte della responsabilità civile verso terzi, le compagnie consentono di solito di sospendere o trasferire la polizza RC moto una volta documentata la consegna in conto vendita, oppure di stipulare coperture specifiche a carico del concessionario; ma le condizioni variano da compagnia a compagnia e vanno coordinate con quanto previsto nel contratto.
Esempio di Contratto Conto Vendita Moto
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto conto vendita moto.
L’anno _________ , il giorno _________ del mese di ___________;
I SOTTOSCRITTI
Sig.______________________________________________________,
codice fiscale_________________________________________
nato/a a ________________________________________il____________
e residente a _________________________________________________
in via__________________________________________________ numero civico_______; telefono__________________________; indirizzo di posta elettronica ordinaria_____________________;
indirizzo di posta elettronica certificata_______________________;
mandante
e
Sig.______________________________________________________,
codice fiscale_________________________________________
nato/a a ________________________________________il____________
e residente a _________________________________________________
in via__________________________________________________ numero civico_______; telefono__________________________; indirizzo di posta elettronica ordinaria_____________________;
indirizzo di posta elettronica certificata_______________________; mandatario
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Oggetto
1.1 Il mandante conferisce al mandatario che accetta, mandato a vendere in suo nome e per suo conto, il motoveicolo usato modello_____________________________________telaio_____________targa_________ (di seguito veicolo). A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il mandante deposita il veicolo presso la sede del mandatario a _____________________ in via______________________________.
1.2 Circa lo stato del veicolo alla data di deposito presso il mandatario, le parti constatano quanto segue:
chilometri percorsi: ___________;
meccanica (descriverne lo stato d’uso evidenziando eventuali difetti)
impianto elettrico (descriverne lo stato d’uso evidenziando eventuali difetti)
accessori (elencare gli accessori presenti, descriverne lo stato d’uso e gli eventuali difetti)
1.3 Lo stato d’uso del veicolo nelle varie parti sopra elencate, si desume altresì dalle n._______ fotografie di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articolo 2 Corrispettivi
2.1 Il prezzo della vendita non dev’essere inferiore a __________euro, salvo diverso futuro accordo scritto tra le parti.
2.2 Il compenso spettante al mandatario per l’espletamento del presente mandato sarà complessivamente pari al________% del prezzo di vendita.
Articolo 3 Obblighi del mandatario
3.1 Il mandatario è custode del veicolo con ogni conseguente responsabilità per danni derivanti dallo stesso ovvero a esso cagionati.
3.2 Il mandatario sopporterà le spese di custodia e buona conservazione del veicolo nonché per eventuali interventi di riparazione o miglioria da eseguire solo previa autorizzazione scritta del mandante;
3.3 A copertura dei rischi derivanti dalla custodia del veicolo nonché dalla circolazione stradale dello stesso, il concessionario dispone della polizza assicurativa n.___________________ emessa dalla Compagnia___________________________ di cui rilascia copia al mandante completa delle condizioni generali del contratto di assicurazione.
3.4 Ai fini della esenzione dall’obbligo di pagare la tassa di proprietà, il mandatario comunica i dati del veicolo alle autorità competenti nei termini e nelle forme di legge. In mancanza, il mandatario terrà indenne il mandante da ogni eventuale sanzione o richiesta di pagamento avanzata da terzi.
3.5 Il mandatario ha l’obbligo di comunicare al mandante l’avvenuta vendita del veicolo entro e non oltre 7 giorni dalla stessa. Nello stesso termine, il mandatario verserà al mandante l’importo dovuto ai sensi articolo 2 mediante bonifico a favore di _____________________________ alle seguenti coordinate: Banca _______________________________ Agenzia di__________________________ IBAN __________________________________________.
3.6 Il mandatario ha l’obbligo di trascrivere il trasferimento di proprietà del veicolo presso il competente ufficio P.R.A. entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto di vendita è stata autenticata come previsto dall’articolo 94 del codice della strada. In mancanza, il mandatario terrà indenne il mandante da ogni eventuale sanzione o richiesta di pagamento avanzata da terzi.
3.7 Il mandatario ha l’obbligo di restituire il veicolo al mandante qualora non sia riuscito a venderlo entro ______________ dalla data di conclusione del presente contratto.
Articolo 4 Obblighi del mandante
Contestualmente al deposito del veicolo, il mandante consegna al mandatario la carta di circolazione e il certificato di proprietà nonché la seguente ulteriore documentazione:
libretto di manutenzione (SI/NO)______;
libretto di garanzia(SI/NO) _____;
Articolo 5 Clausola di mediazione e foro competente
5.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di _____________________________ e risolte secondo il Regolamento di mediazione dalla stessa adottato.
5.2 Le parti s’impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale per il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del mandante, se ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo 6 – Allegati
Costituisce parte integrante del presente contratto l’allegato A contenente n.________________ fotografie del veicolo.
Letto, approvato e sottoscritto
Luogo __________________________ data____________________________
Firma ______________________________________________
Nome e cognome del mandante
Firma ______________________________________________
Nome e cognome del mandatario
Fac Simile Contratto Conto Vendita Moto Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto conto vendita moto da scaricare. Il modulo contratto conto vendita moto compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto conto vendita moto può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Contratto Conto Vendita Moto PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modulo conto vendita moto PDF editabile.
