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Indice
Contratto Estimatorio
L’articolo 1556 del Codice Civile stabilisce che Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra, e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è un contratto tipico che rientra nella categoria dei negozi giuridici volti all’alienazione di beni, ma con una particolarità: non si tratta di un’alienazione definitiva, bensì funzionale allo scambio. Attraverso questo contratto, infatti, si realizza un do ut des, come nel contratto di compravendita, ma con la possibilità di restituire i beni in luogo del pagamento.
Il contratto estimatorio coinvolge due parti principali: il tradens, ovvero colui che consegna i beni, e l’accipiens, colui che li riceve. Il tradens consegna all’accipiens una o più cose mobili, e quest’ultimo ha due opzioni
-Restituire i beni nello stato in cui li ha ricevuti, entro un termine stabilito nel contratto;
-Pagare il prezzo dei beni al tradens, trattenendoli.
Si tratta di un contratto consensuale, poiché richiede il consenso di entrambe le parti, ma è anche reale, in quanto si perfeziona con la consegna effettiva dei beni. Il perfezionamento del contratto, quindi, avviene solo quando l’accipiens entra materialmente in possesso dei beni consegnati.
Con la consegna, l’accipiens acquisisce il diritto di disporre dei beni, ma non ne diventa proprietario. La proprietà resta in capo al tradens fino al momento del pagamento del prezzo. Questo implica che i beni consegnati non entrano nel patrimonio dell’accipiens fino a che non si verifichi il pagamento, e quindi non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro da parte dei creditori dell’accipiens.
L’articolo 1558 del Codice Civile conferma questo principio: “Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo”.
Secondo l’articolo 1557 del Codice Civile, “Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile”. Ciò significa che l’accipiens si assume il rischio del deterioramento o della perdita dei beni, anche quando tali eventi si verificano per cause a lui non imputabili. In tal caso, è comunque tenuto al pagamento del prezzo, poiché non sarebbe in grado di restituire i beni nello stato in cui li ha ricevuti.
Questa disposizione è giustificata dal fatto che l’accipiens ha il potere di disporre dei beni per proprio interesse. Il potere di disposizione sui beni rappresenta infatti la funzione principale del contratto estimatorio.
L’accipiens è obbligato a pagare il prezzo dei beni quando
-Non restituisce i beni ricevuti entro il termine stabilito nel contratto;
-Vende i beni a terzi;
-Utilizza i beni in un altro modo (ad esempio per il proprio uso);
-I beni si deteriorano.
In tutti questi casi, l’accipiens non può più restituire i beni nelle condizioni originarie e, pertanto, è tenuto a pagare il prezzo al tradens.
La stipula del contratto estimatorio comporta un effetto traslativo della proprietà dei beni dal tradens all’accipiens. Però, questo trasferimento di proprietà si perfeziona solo con il pagamento del prezzo da parte dell’accipiens. Nel frattempo, l’accipiens ha il diritto di disporre dei beni consegnati, ma non ne diventa proprietario fino al pagamento.
Il tradens, una volta consegnati i beni, non può più disporre degli stessi, mentre l’accipiens può legittimamente venderli. Dalla consegna, quindi, l’accipiens ha la possibilità di alienare i beni a terzi, ottenendo il corrispettivo, ma resta sempre vincolato all’obbligo di pagare il tradens o di restituire i beni invenduti.
La disciplina del contratto estimatorio nel Codice Civile è piuttosto sintetica, e non specifica dettagliatamente la modalità di consegna dei beni. Questo ha portato la dottrina a esaminare due possibili interpretazioni:
-Consegna materiale dei beni: Questa interpretazione prevede il trasferimento fisico dei beni dal tradens (chi consegna) all’accipiens (chi riceve). È la modalità più coerente con la natura del contratto estimatorio, poiché la sua finalità è quella di consentire all’accipiens di disporre concretamente dei beni. Questo passaggio fisico dei beni realizza pienamente lo scopo del contratto, che è di consentire all’accipiens di gestire e vendere i beni mobili.
-Consegna consensuale: In alcune situazioni, è possibile che la consegna avvenga solo tramite consenso, ovvero senza il passaggio materiale dei beni. Ciò può accadere quando l’accipiens ha già i beni presso di sé. Anche in questo caso si instaura immediatamente la relazione giuridica prevista dal contratto, poiché l’accipiens acquisisce il diritto di disporre dei beni, pur non essendone ancora proprietario.
Un aspetto importante del contratto estimatorio riguarda il momento in cui l’obbligo di pagamento del prezzo diventa effettivo. In generale, l’accipiens è tenuto a pagare il prezzo solo quando non restituisce i beni al tradens entro il termine stabilito. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo scatta anche quando la restituzione diventa impossibile, per qualsiasi causa, anche non imputabile all’accipiens.
In una sentenza significativa, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 757/1949) ha stabilito che l’obbligo di pagamento del prezzo si consolida nel momento in cui la restituzione diventa impossibile. Questo principio riflette il carattere peculiare del contratto estimatorio: la proprietà dei beni rimane al tradens fino al pagamento del prezzo, ma l’obbligo di pagare il prezzo sorge se l’accipiens non è in grado di restituire i beni ricevuti.
L’articolo 1556 del Codice Civile circoscrive l’oggetto del contratto estimatorio ai beni mobili. Questa limitazione spiega l’ampio utilizzo del contratto estimatorio nei settori commerciali legati alla vendita al dettaglio, come quello degli edicolanti, librai, negozi di abbigliamento o commercianti di oggetti usati. In questi contesti, il contratto permette ai venditori di rifornirsi di merci senza doverle pagare immediatamente, evitando così il rischio di accumulare invenduti.
L’uso di questo contratto non si limita solo ai piccoli commercianti. Anche editori e grossisti ricorrono frequentemente al contratto estimatorio, noto nel linguaggio comune come contratto di conto vendita, per distribuire i propri prodotti in modo capillare attraverso una rete di dettaglianti.
Nonostante teoricamente il contratto estimatorio possa essere applicato anche a beni mobili registrati, nella prassi ciò avviene raramente. Gli obblighi pubblicitari e le formalità richieste per il trasferimento di questi beni rendono questa ipotesi poco pratica e macchinosa.
Il contratto estimatorio offre numerosi vantaggi per entrambe le parti. Per l’accipiens (spesso il venditore al dettaglio), consente di ottenere una vasta gamma di prodotti senza dover affrontare immediatamente il costo d’acquisto, riducendo il rischio finanziario. Per il tradens (ad esempio l’editore o il grossista), il contratto rappresenta un modo efficace per aumentare la distribuzione dei propri prodotti, raggiungendo mercati che, operando autonomamente, potrebbero essere difficili da penetrare.
Il contratto estimatorio viene spesso accostato al contratto di deposito, ma esistono differenze sostanziali tra i due. L’articolo 1766 del Codice Civile definisce il contratto di deposito come l’accordo in cui una parte (il deponente) consegna una cosa mobile a un’altra (il depositario) con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura.
Nel contratto estimatorio, invece, manca l’obbligo di custodia: l’accipiens non è tenuto a custodire i beni ricevuti, ma ha il diritto di disporne liberamente, a condizione che, entro il termine stabilito, li restituisca o ne paghi il prezzo. Nonostante condivida una struttura simile, con una parte che consegna i beni e l’altra che li riceve, il contratto estimatorio è finalizzato alla commercializzazione dei beni e non alla loro semplice custodia.
Esempio di Contratto Estimatorio
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto estimatorio.
CONTRATTO ESTIMATORIO O DI CONTO VENDITA
Con la presente scrittura privata, stipulata tra:
[Nome dell’azienda Tradente], con sede legale in [Indirizzo completo], P.IVA [P.IVA Tradente], rappresentata legalmente dal Sig. [Nome del legale rappresentante], di seguito denominata Tradente;
e
[Nome dell’azienda Accipiente], con sede legale in [Indirizzo completo], P.IVA [P.IVA Accipiente], rappresentata legalmente dal Sig. [Nome del legale rappresentante], di seguito denominata Accipiente;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Tradente consegna all’Accipiente i beni elencati nell’inventario allegato al presente contratto, con l’incarico di venderli. L’Accipiente si impegna a restituire i beni invenduti entro il termine di [indicare il termine] e a corrispondere al Tradente il prezzo dei beni venduti, come indicato a fianco di ciascun prodotto nell’inventario.
ART. 2 – SPESE
Le spese di consegna dei beni elencati nell’articolo 1 saranno a carico del Tradente. Le eventuali spese di restituzione dei beni rimasti invenduti saranno a carico dell’Accipiente.
ART. 3 – IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE
L’Accipiente sarà tenuto a pagare il prezzo dei beni ricevuti, anche nel caso in cui la restituzione entro il termine convenuto diventi impossibile per cause a lui non imputabili.
ART. 4 – DISPONIBILITÀ DEI BENI
Fino alla restituzione dei beni invenduti o al pagamento del loro prezzo, il Tradente non potrà disporre dei beni consegnati all’Accipiente.
ART. 5 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di [indicare la città del foro competente].
ART. 6 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme vigenti del Codice Civile e alle leggi applicabili.
ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese relative alla redazione, eventuale registrazione e copie del presente contratto saranno a carico di [specificare chi sopporterà le spese, Tradente o Accipiente].
La presente scrittura privata è redatta in tre originali, uno dei quali verrà conservato per eventuale uso di registrazione.
Firma del Tradente: ___________________
Firma dell’Accipiente: ___________________
Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli 3 (Impossibilità di Restituzione) e 5 (Foro Competente).
Firma del Tradente: ___________________
Firma dell’Accipiente: ___________________
Modello Contratto Estimatorio Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto estimatorio da scaricare. Il modulo contratto estimatorio compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto estimatorio può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto Estimatorio PDF
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto estimatorio PDF editabile.