In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto di finanziamento in pool da scaricare e compilare.
Indice
Contratto di Finanziamento in Pool
Con la dizione evergreen (traduzione italiana «sempreverde») si individua una forma di finanziamento in pool ovvero è un contratto mediante il quale un pool di banche concede un’apertura di credito ad un’azienda che può utilizzarla per un certo numero di mesi (trimestre, semestre), rinnovabile in tutto o in parte, salvo revoca.
Caratteristica di tale forma di finanziamento è il fatto che non sono previste né rate di ammortamento, né piani di rimborso, né periodi di mancato utilizzo. Gli unici obblighi contrattuali dell’azienda sono il puntuale pagamento di interessi e spese ed il rimborso del capitale alla scadenza.
pool è un consorzio fra più enti ed istituti finanziatori, finalizzato alla concessione di apertura di una linea di credito a favore di un’impresa. Scopo di questo intervento plurimo è quello della ripartizione del rischio del finanziamento che viene diviso fra più istituti di credito mutuanti. Il prestito viene di norma organizzato da una banca capofila che tiene i rapporti sia con il richiedente sia con altre banche finanziatrici.
Il prestito, per effetto dei continui rinnovi cui è contrattualmente destinato, è «sempreverde», appunto per questa facoltà data al beneficiario di attingere regolarmente alla linea di credito nella misura variabile ed in base alle sue effettive esigenze, senza peraltro perdere, in caso di utilizzo incostante o di mancato utilizzo, il beneficio di credito della linea.
Esempio di Contratto di Finanziamento in Pool
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di finanziamento in pool.
Contratto di finanziamento in pool
Spettabile banca
Ci riferiamo alla Vostra lettera del ….. che qui di seguito trascriviamo per accettazione:
Spettabile
….. Società per Azioni
Finanziaria …..
Via
Con riferimento alla Vostra richiesta, Vi confermiamo le condizioni alle quali la nostra Banca (successivamente definita «Banca Erogante») in proprio, nonché in nome e per conto degli altri istituti successivamente indicati Vi concede un’apertura di credito per l’ammontare di Euro ….. ( ….. ), organizzata dalla Banca …..
I. Importo
Le seguenti banche, istituti di credito speciale e società finanziarie (in prosieguo «Enti Finanziatori»), senza vincolo di solidarietà tra gli stessi e ciascuno per la quota indicata, concedono alla …..
-Società per Azioni ….. con sede in ….. (in prosieguo «Società»), un’apertura di credito dell’ammontare di Euro ….. ( )
—Banca ….. Euro
—Banca ….. Euro
—Banca ….. Euro
—Banca ….. Euro
—Banca ….. Euro
Totale ….. Euro
2. Durata
L’apertura di credito è concessa dal ….. al …..
3. Utilizzi
La Società potrà utilizzare la linea di credito dando alla Banca Erogante preavviso scritto irrevocabile via fax di ogni utilizzo che dovrà pervenire entro le ore 11 del quarto giorno lavorativo bancario precedente quello di erogazione e di ogni successivo rinnovo, nel quale sarà precisato l’importo
dell’utilizzo, che dovrà essere pari a 6 …… o più, per multipli di Euro …… La durata di ciascun utilizzo sarà di uno, due o tre mesi a scelta della Società.
La linea di credito sarà utilizzabile — fino all’importo massimo di cui all’art. 1— anche sotto forma di rinnovo totale o parziale di un utilizzo.
Con il preavviso la Società indicherà il periodo prescelto per l’utilizzo (o il rinnovo) e la data di erogazione.
Non saranno consentiti utilizzi la cui scadenza sia successiva alla data di cessazione dell’apertura di credito.
4. Erogazione
L’erogazione di ogni singolo utilizzo avverrà mediante accredito da parte della Banca Erogante per sé e in nome e per conto degli Enti Finanziatori, del conto della Società presso la Banca Erogante.
Ogni utilizzo sarà ripartito fra gli Enti Finanziatori proporzionalmente alla rispettiva partecipazione alla linea di credito.
Ciascuno degli Enti Finanziatori aprirà un conto speciale intestato alla Società al quale dovrà essere addebitato l’importo di ogni singolo utilizzo e accreditato il relativo rimborso ed effettuerà gli adempimenti di segnalazione, certificazione e fiscali relativi al credito concesso ed agli utilizzi dello stesso.
5. Rimborso degli utilizzi
L’importo di ogni utilizzo (sempreché non rinnovato) sarà rimborsato, a mezzo stanza di compensazione, salvo causa di forza maggiore, alla scadenza dello stesso mediante versamento alla Banca Erogante, con pari valuta, del relativo importo.
Se il giorno di scadenza di un utilizzo non fosse un giorno lavorativo bancario, la scadenza sarà il giorno lavorativo bancario immediatamente precedente.
Risulta essere esclusa la possibilità di rimborsi anticipati nell’ambito di ogni periodo di utilizzo.
6. Recesso della Società
La Società avrà facoltà di recedere in ogni momento dalle linea di credito senza pagamento di alcuna penale, dandone preavviso scritto irrevocabile di un mese alla Banca Erogante e rimborsando alla scadenza prestabilita gli eventuali utilizzi in essere ed i relativi interessi. Nessun utilizzo sarà concesso dopo l’invio della comunicazione di recesso.
7. Tasso di interesse
Per ciascun utilizzo o rinnovo che sarà erogato dagli Enti Finanziari, la Società corrisponderà gli interessi al tasso lettera della lira interbancaria a uno, due o tre mesi (a seconda del periodo di utilizzo prescelto), quotato da ATIC (Associazione Tesorieri Aziende Creditizie) su Reuter per valuta il giorno di ciascun utilizzo o rinnovo, maggiorato di 0,10 punti percentuali p.a.
In difetto di pubblicazione del tasso ATIC, verrà considerato come tasso di riferimento sul quale sarà effettuata la maggiorazione di 0,10 punti percentuali p.a. quello risultante dalla media arrotondata al sedicesimo superiore fra i tassi interbancari lettera a uno, due o tre mesi (a seconda del periodo di utilizzo prescelto) quotati da:
—Banca ……
—Banca ……
due giorni lavorativi bancari precedenti ciascun utilizzo e rinnovo.
Qualora una delle banche sopraindicate non quotasse il tasso per la lira interbancaria lettera a uno, due o tre mesi, la Banca Erogante terrà conto dei tassi delle sole banche che lo avranno quotato.
Il tasso di interesse come sopra determinato sarà comunicato per fax alla Società e a ciascun Ente Finanziatore della Banca Erogante nel più breve tempo possibile. I relativi interessi dovranno essere corrisposti al netto di qualsivoglia onere per imposte, ritenute o condizioni che determinassero comunque un onere per gli Enti Finanziari (fatta eccezione per gli oneri derivanti dall’applicazione dell’IRES), oneri tutti che resteranno a carico della Società.
Il calcolo degli interessi sarà effettuato sulla base di un anno di 360 giorni per il numero effettivo del giorni trascorsi.
8. Commissione di mancato utilizzo
Sull’importo non utilizzato della linea di credito la Società — a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di stipula di questo contratto — corrisponderà agli Enti Finanziatori una commissione pari a 0,05% p.a.
9. Pagamento degli interessi e della commissione di mancato utilizzo
Gli interessi e la commissione di mancato utilizzo saranno pagati alla scadenza di ogni trimestre solare (la prima volta il 30 giugno ….. ) ed alla cessazione della linea di credito.
L’importo degli interessi dovuti e della commissione di mancato utilizzo — calcolato dalla Banca Erogante sulla base di un anno di 360 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi — sarà dalla Banca Erogante stessa comunicato alla Società, almeno cinque giorni prima della relativa scadenza.
Se il giorno di pagamento non fosse giorno lavorativo bancario, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo bancario immediatamente precedente.
10. Interessi di mora
Nel caso di ritardo di qualsiasi pagamento previsto a carico della Società saranno dovuti sugli importo non pagati gli interessi di mora ad un tasso pari a quello previsto al precedente art. 7, maggiorato di un punto percentuale. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine, e senza pregiudizio della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 14.
11. Controllo del capitale della Società
La Società dichiara che il proprio capitale è direttamente e interamente posseduto dalla …..
12. Obblighi vari della Società
La Società si obbliga per il periodo dall’accettazione della presente fino alla totale estinzione di tutte le ragioni di credito nei suoi confronti:
a) ad inviare alla Banca Erogante per la trasmissione agli Enti Finanziari entro novanta giorni dalla relativa approvazione dell’assemblea, i bilanci annuali ed il conto economico, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
b) a rimettere alla Banca Erogante per la trasmissione agli Enti Finanziatori verbale di eventuali assemblee straordinarie entro sessanta giorni dall’assemblea;
c) a comunicare immediatamente agli Enti Finanziatori — prima dell’iscrizione nel libro soci —ogni modifica nel controllo del proprio capitale sociale rispetto a quanto descritto sub art. 11;
d) a comunicare immediatamente alla Banca Erogante per la trasmissione agli Enti Finanziatori ogni evento di carattere tecnico, amministrativo o giuridico che possa modificare sostanzialmente in modo negativo l’attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
e) a fornire quelle informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste di volta in volta dalla Banca Erogante per conto degli Enti Finanziatori;
f) a costituire in favore degli Enti Finanziatori garanzie di grado e valore equivalenti a quelle che fossero eventualmente accordate ad altri enti finanziatori per finanziamenti e aperture di credito di durata pari al credito concesso con la presente.
13. Indilazionabilità degli obblighi della Società
L’obbligo della Società di pagare alle relative scadenze le somme dovute sia a titolo di rimborso dei singoli utilizzi che di pagamento di interessi, o di commissioni di non utilizzo, oppure ad altro titolo, e più in generale l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, non potrà essere sospeso o ritardato neanche per il caso di contestazione, anche di natura giudiziale, che sia sollevata dalla Società o che comunque insorga tra le parti.
14. Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del Contratto
I) Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Società dal beneficio di ogni termine:
a) il verificarsi di alcune delle condizioni di cui all’art. 1186 c.c.;
b) l’apertura di procedure concorsuali a carico della Società, qualsiasi situazione da cui derivi l’impossibilità o l’incapacità di adempiere, totalmente o parzialmente, le proprie obbligazioni, la deliberazione di liquidazione o comunque la messa in liquidazione della Società, la cessione dei beni ai creditori, l’inadempimento, da parte delle Società, di obbligazioni assunte verso altre banche o enti finanziatori;
c) la modifica del controllo del capitale sociale della Società rispetto a quanto descritto sub art. 11;
d) il verificarsi di eventi tali da incidere sostanzialmente in senso negativo sulla situazione eco-
nomica, finanziaria o patrimoniale della Società.
Il) Si conviene espressamente la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 c.c. in caso di:
a) mancanza o ritardo da parte della Società, protratti per oltre cinque giorni, nel pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi di questo contratto per rimborso degli utilizzi (cbe non siano oggetto di rinnovo), interessi, commissione di mancato utilizzo;
b) mancanza o ritardo da parte della Società protrattosi per oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta della Banca Erogante nel pagamento di somme per spese ed importo compensativo, che non siano validamente contestate dalla Società;
c) inadempimento della Società rispetto alle obbligazioni assunte sub art. 12, lett. c) e I).
III) Verificandosi anche una sola delle ipotesi contemplate ai punti I e II, la Banca Erogante potrà risolvere il contratto o considerare la Società decaduta dal beneficio del termine dandone semplice comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società.
In tal caso, la presente linea si intenderà scaduta dal giorno della ricezione della lettera raccomandata suddetta per l’intera quota ancora in essere e la Società dovrà, entro quindici giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, rimborsare alla Banca Erogante per la distribuzione pro-quota tra gli Enti Finanziatoti, l’importo utilizzato della linea di credito con gli intesesi ordinari e moratori, se dovuti, e l’eventuale commissione di mancato utilizzo maturati fino a tale data, nonché gli eventuali ulteriori interessi di mora a partire dal termine di cui sopra e fino al giorno dell’effettivo pagamento.
15. Importo compensativo in caso di modifica del trattamento dei depositi interbancari
Qualora a seguito di nuove interpretazioni delle disposizioni attualmente in vigore da parte delle autorità competenti anche amministrative o a seguito della modifica delle disposizioni in vigore o della introduzione di nuove norme di legge o di disposizioni amministrative fosse modificato l’attuale trattamento dei depositi interbancari dal punto di vista degli obblighi di riserva, del trattamento fiscale o da altro punto di vista, con la conseguenza che il costo complessivo per gli Enti Finanziatori dei depositi interbancari risultasse superiore al tasso di mercato della lira inter-bancaria, la Banca Erogante potrà darne comunicazione alla Società e la Società si impegna a versare per i futuri utilizzi, su richiesta della Banca Erogante, un importo pari all’ammontare di tale maggior costo quale sarà accertato e documentato dalla Banca Erogante e dalla medesima comunicato alla società.
Verificandosi tale ipotesi, la facoltà di recesso, in deroga a quanto previsto al punto 6, potrà essere esercitata dalla Società in qualsiasi momento con un preavviso di 10 giorni lavorativi bancari senza il pagamento di alcuna penale e comporterà l’immediata cancellazione della linea di credito.
16. Prova del credito
La Società riconosce piena efficacia probatoria ai libri ed alle registrazioni degli Enti Finanziari riguardo agli importi da essa dovuti per capitale, interessi (anche moratori) e ad ogni altro titolo, salvo il caso di manifesto errore materiale.
17. Oneri eventuali
Resta inteso che rimarrà a carico della Società qualsivoglia onere per imposte, escluse le imposte sul reddito degli Enti Finanziatoti, diritti, ritenute che dovessero essere applicate in relazione al presente contratto.
18. Cessione del Contratto
Ciascun Ente Finanziario potrà cedere il Contratto, limitatamente alla propria quota di partecipazione, ad altro Ente Finanziatore residente in Italia, con il consenso della Società. Tale consenso non potrà essere negato se non per gravi motivi. La cessione nei confronti della Società avrà effetto dalla avvenuta comunicazione ad opera della Banca Erogante.
19. Modifiche alle presenti condizioni
Dovranno rivestire forma scritta.
20. Autorità giudiziaria competente
Sarà competente il foro di ….. , in via esclusiva.
21. Comunicazioni
Le comunicazioni saranno fatte per lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:
-alla Società: ….. – Società per Azioni – ….. – Via ….. –
-alla Banca Erogante: Banca ….. – Filiale di ….. – Via …..
22. Variazioni di indirizzo
Ogni variazione di indirizzo dovrà essere notificata alle altre parti con lettera raccomandata A.R.
Se d’accordo con quanto precede, Vi preghiamo volerci trascrivere su Vostra carta intestata il testo della presente firmandolo per accettazione e sottoscrivendo, con separata Vostra firma, la seguente dichiarazione:
«Anche con riferimento agli arti. 1341, 1342 e 1469-bis del codice civile italiano, dichiariamo di accettare esplicitamente le clausole:
n. 10 Interessi di mora;
n. 12 Obblighi vari della Società;
n. 13 Indilazionabilità degli obblighi della Società;
n. 14 Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto;
n. 15 Importo compensativo in caso di modifica del trattamento dei depositi interbancari;
n. 16 Prova del credito;
n. 18 Cessione del contratto;
n. 20 Autorità giudiziaria competente».
Con i migliori saluti.
Vi diamo dunque il nostro assenso su quanto sopra trascritto.
Modello Contratto di Finanziamento in Pool Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di finanziamento in pool da scaricare. Il modulo contratto di finanziamento in pool compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di finanziamento in pool può essere convertito in PDF o stampato.