In questa pagina è possibile trovare un fac simile dichiarazione ex art. 164-ter disp. att. c.p.c. da scaricare e compilare.
Indice
Dichiarazione ex art. 164-ter disp. att. c.p.c.
La dichiarazione ex art. 164-ter disp. att. c.p.c. comunica al debitore e all’eventuale terzo pignorato che il pignoramento è diventato inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo tempestivamente. Serve a documentare la cessazione degli obblighi derivanti da quello specifico pignoramento, con conseguenze concrete, per esempio, sulle somme accantonate da una banca o da un datore di lavoro. La disposizione è contenuta nelle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Il D.Lgs. 164/2024 ne ha aggiornato il testo, sostituendo il riferimento al mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo con quello alla mancata iscrizione del processo. Quando si utilizza un vecchio fac simile, occorre quindi verificare la formulazione e la disciplina applicabile al procedimento.
Il termine per iscrivere a ruolo varia secondo il tipo di espropriazione. Nell’esecuzione mobiliare presso il debitore l’articolo 518 c.p.c. prevede quindici giorni dalla consegna degli atti al creditore; nell’espropriazione presso terzi l’articolo 543 ne prevede trenta. Per il pignoramento immobiliare l’articolo 557 stabilisce quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Esistono regole particolari, come quelle relative ai veicoli: il calcolo deve partire dall’evento previsto dalla norma applicabile, senza assumere automaticamente come riferimento la notifica al debitore. Scaduto inutilmente il termine, il creditore deve notificare la dichiarazione entro i cinque giorni successivi al debitore e all’eventuale terzo. L’inefficacia deriva dalla mancata iscrizione tempestiva: la dichiarazione rende nota una conseguenza già prodotta. L’omissione della comunicazione non mantiene in vita gli obblighi del debitore o del terzo, ma lascia inadempiuto un obbligo espressamente imposto al creditore.
Per predisporre l’atto è opportuno identificare creditore, debitore ed eventuali terzi, precisando i dati del difensore e il titolo della sua rappresentanza. Vanno richiamati il pignoramento, le date rilevanti, il titolo esecutivo e il precetto. È utile indicare quando gli atti sono stati consegnati al creditore, quale termine trovava applicazione e quando è scaduto. La dichiarazione deve attestare chiaramente la mancata iscrizione tempestiva e la conseguente inefficacia, evitando formule generiche sul semplice abbandono dell’azione. La norma richiede un atto notificato. Una telefonata, una normale email o l’invio informale del modulo non offrono le garanzie della notificazione prescritta. Quando procede l’avvocato, anche la notifica tramite PEC deve rispettare la legge 53/1994, compresi i requisiti relativi agli indirizzi, alla relazione di notificazione e ai documenti trasmessi. Occorre conservare l’atto sottoscritto e la prova della notifica a ciascun destinatario.
Per il terzo pignorato la dichiarazione permette di ricondurre lo svincolo al procedimento corretto. Prima di liberare somme o beni deve essere verificata l’eventuale presenza di altri pignoramenti o vincoli, che conservano una propria autonomia. La cessazione degli obblighi riguarda infatti il pignoramento divenuto inefficace; non autorizza a ignorare provvedimenti diversi. La sola affermazione del debitore non sostituisce le verifiche sulla situazione processuale. L’articolo 164-ter va inoltre distinto dall’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo previsto dall’articolo 543 c.p.c. Quest’ultimo riguarda un processo già iscritto e deve essere notificato al terzo e depositato entro l’udienza indicata nel pignoramento. Le conseguenze della sua omissione seguono una disciplina propria, che non va sovrapposta alla mancata iscrizione iniziale. Nel pignoramento presso terzi va distinta anche l’ipotesi del pagamento anticipato. L’articolo 543 c.p.c., nel testo modificato dal D.Lgs. 164/2024, impone al creditore che riceve il pagamento prima della scadenza del termine per l’iscrizione di comunicarlo immediatamente al debitore e al terzo. In questo caso l’obbligo del terzo termina quando riceve la comunicazione, senza attendere la successiva scadenza.
Se il pignoramento è stato trascritto, la sua inefficacia non elimina materialmente la formalità dai registri. L’articolo 164-ter consente la cancellazione sulla base di un ordine giudiziale oppure della dichiarazione del creditore resa nelle forme richieste dalla legge. Per i veicoli, le indicazioni dell’ACI sulla cancellazione del pignoramento contemplano la dichiarazione in scrittura privata autenticata da un notaio; se cartacea, la pratica va presentata agli sportelli PRA. Il semplice modulo notificato non equivale automaticamente a un titolo idoneo alla cancellazione. Quando invece il processo è stato regolarmente iscritto e si vuole abbandonarlo, occorre valutare la rinuncia agli atti della procedura esecutiva ai sensi dell’articolo 629 c.p.c., considerando anche i creditori intervenuti. La dichiarazione ex articolo 164-ter non sostituisce tale adempimento. L’inefficacia del pignoramento, inoltre, non comporta di per sé l’estinzione del credito.

Esempio Dichiarazione ex art. 164-ter disp. att. c.p.c.
Di seguito è possibile trovare un esempio di dichiarazione ex art. 164-ter disp. att. c.p.c.
Dichiarazione di inefficacia del pignoramento
Per mancata iscrizione a ruolo
Ai sensi dell’art. 164-ter, primo comma, disp. att. c.p.c.
Atto destinato alla notificazione al debitore e all’eventuale terzo pignorato.
Creditore procedente
Nome e cognome o denominazione: ________________________
Codice fiscale e partita IVA se attribuita: ________________________
Residenza o sede legale: ________________________
Rappresentante e qualifica se il creditore è un ente: ________________________
Difensore del creditore
Avvocato: ________________________
Codice fiscale: ________________________
Studio e domicilio eletto: ________________________
PEC: ________________________
Estremi e collocazione della procura alle liti: ________________________
Debitore destinatario
Nome e cognome o denominazione: ________________________
Codice fiscale: ________________________
Residenza o sede legale: ________________________
Recapito per la notificazione: ________________________
Terzo pignorato destinatario se presente
Nome e cognome o denominazione: ________________________
Codice fiscale: ________________________
Residenza o sede legale: ________________________
Recapito per la notificazione: ________________________
Ulteriori terzi destinatari e relativi dati e recapiti se presenti:
________________________
________________________
Pignoramento e dichiarazione
Il creditore sopra indicato, come sopra rappresentato e difeso, espone i dati dell’esecuzione promossa nei confronti del debitore sopra identificato.
Tribunale competente per l’esecuzione: ________________________
Tipo di pignoramento, selezionare la voce pertinente:
☐ Presso terzi
☐ Mobiliare presso il debitore
☐ Immobiliare
☐ Veicoli ai sensi dell’art. 521-bis c.p.c.
☐ Altra forma, da precisare: ________________________
Titolo esecutivo e relativi estremi:
________________________
________________________
Data di notifica del precetto: ________________________
Importo del precetto in euro: ________________________
Data di esecuzione o date delle notifiche del pignoramento: ________________________
Ufficio e numero cronologico del pignoramento: ________________________
Beni o crediti pignorati e riferimenti della trascrizione se eseguita:
________________________
________________________
Decorrenza e scadenza del termine
Norma applicabile al termine di iscrizione: ________________________
Evento da cui decorre il termine: ________________________
Data di tale evento: ________________________
Termine in giorni: ________________________
Scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo: ________________________
Dichiarazione del creditore
Il creditore, come sopra rappresentato e difeso, dichiara che il termine sopra indicato è decorso senza che il processo esecutivo relativo al pignoramento descritto sia stato iscritto a ruolo e che, pertanto, il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine stabilito dalla legge.
Ai sensi dell’art. 164-ter, primo comma, disp. att. c.p.c., sono cessati gli obblighi del debitore e dell’eventuale terzo derivanti da tale pignoramento. Si richiede al terzo, ove presente, di darne seguito nei rapporti interessati, svincolando le somme o i beni assoggettati esclusivamente al pignoramento divenuto inefficace, fatti salvi ulteriori vincoli autonomi.
La presente dichiarazione riguarda l’inefficacia del pignoramento sopra identificato. Restano impregiudicati gli eventuali diritti di credito non estinti per altre cause. Per la cancellazione di una trascrizione restano necessari gli adempimenti e le forme previsti dall’art. 164-ter, secondo comma, disp. att. c.p.c.
Allegati effettivamente uniti all’atto:
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________________________
Sottoscrizione
Luogo: ________________________
Data: ________________________
Firma dell’avvocato del creditore
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Fac Simile Dichiarazione ex art. 164-ter disp. att. c.p.c. Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello dichiarazione ex art. 164-ter disp. att. c.p.c. da scaricare. Il modulo dichiarazione ex art. 164-ter disp. att. c.p.c. compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile dichiarazione ex art. 164-ter disp. att. c.p.c. può essere convertito in PDF o stampato.
