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Richiesta Accesso Civico Generalizzato Foia
La richiesta di accesso civico generalizzato, spesso chiamata FOIA italiano, è lo strumento con cui chiunque, senza dovere dimostrare un interesse qualificato, può ottenere dai soggetti pubblici dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli che devono essere pubblicati per obbligo di trasparenza. La base normativa è l’articolo 5, comma 2, del Decreto legislativo 33/2013, che ha affiancato all’accesso documentale della legge 241/1990 e all’accesso civico “semplice” per gli atti soggetti a pubblicazione, una forma di accesso aperta e orizzontale fondata sulla massima conoscibilità dell’azione amministrativa. La domanda va presentata all’amministrazione che detiene materialmente gli atti o i dati, secondo il principio di disponibilità effettiva, usando qualunque canale scritto idoneo a provarne la ricezione: non esistono formule sacramentali né è obbligatorio un modulo, anche se molti enti ne mettono a disposizione uno per facilitare l’istruttoria. L’identificazione del richiedente non è condizione di ammissibilità e non va fornita una motivazione, ma una breve descrizione dell’oggetto richiesto e di dove presumibilmente si trovi aiuta a circoscrivere l’ambito e a ridurre i tempi.
Il procedimento è semplice e tendenzialmente gratuito. L’ente deve rispondere entro trenta giorni, rilasciando i documenti in formato digitale ove possibile e preferendo formati aperti riutilizzabili; può chiedere il rimborso dei soli costi di riproduzione o invio, ma non può subordinare l’accesso al pagamento di diritti diversi. Se nella documentazione compaiono soggetti i cui interessi potrebbero essere pregiudicati, l’amministrazione li informa della richiesta perché possano presentare opposizione; questo passaggio sospende il termine per un periodo limitato e impone all’ente di svolgere il cosiddetto bilanciamento, cioè la verifica se l’ostensione, magari con oscuramento selettivo, possa comunque essere consentita senza arrecare un pregiudizio concreto e attuale ai diritti dei terzi. Le linee guida in materia spiegano che il rifiuto non può fondarsi su ragioni astratte o generiche, ma deve misurare l’effetto effettivo della divulgazione sul bene protetto.
I limiti sono strettamente tipizzati e si distinguono tra esclusioni assolute ed esclusioni relative. Restano fuori gli atti coperti da segreto di Stato o da divieti espressi di divulgazione, e in generale gli ambiti nei quali una norma speciale sottrae per intero il dato alla conoscibilità. Nelle ipotesi relative, l’accesso è valutato caso per caso applicando il test del pregiudizio concreto a interessi pubblici come sicurezza, ordine pubblico, difesa, stabilità economico-finanziaria e conduzione di indagini, e a interessi privati come la tutela dei dati personali, il segreto commerciale e industriale o i diritti di proprietà intellettuale. La protezione dei dati personali non si traduce in un diniego automatico: l’amministrazione deve verificare se basti una anonimizzazione o un oscuramento di elementi identificativi per consentire comunque l’accesso; quando invece i dati rientrano nelle categorie particolari o riguardano aspetti strettamente privati non pertinenti allo scopo di trasparenza, il diniego è giustificato. È escluso che l’accesso civico diventi uno strumento di controllo generalizzato sul personale o un onere sproporzionato per l’ente, ma la sola complessità della ricerca non legittima il rifiuto: l’amministrazione deve cooperare con chi chiede l’accesso per precisare l’oggetto e, se necessario, fornire la parte già disponibile. L’esito del procedimento può essere positivo, con ostensione integrale o parziale attraverso oscuramenti mirati, oppure negativo con indicazione puntuale delle ragioni e del limite applicato. Il silenzio oltre i trenta giorni ha valore di diniego e apre immediatamente la strada ai rimedi. Chi riceve un rifiuto espresso o tacito può chiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente, che decide in via autonoma entro termini brevi e, se necessario, ordina l’ostensione con istruzioni operative. Resta sempre possibile rivolgersi al giudice amministrativo con il rito speciale dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, che consente una tutela celere e in forma semplificata; in molte realtà territoriali è attivabile anche il difensore civico competente per gli enti locali. Questi strumenti coesistono con la via informale del chiarimento con l’ufficio, che spesso risolve difficoltà legate a un oggetto troppo ampio o a una confusione tra documenti e dati presenti in più sistemi.
La portata del FOIA italiano va letta insieme agli altri due canali di accesso. Se il documento che cerchi era soggetto a pubblicazione obbligatoria e non è stato pubblicato, lo strumento appropriato è l’accesso civico “semplice”, che impone la pubblicazione o la trasmissione del documento senza margini di discrezionalità. Se invece sei portatore di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza di un determinato atto rispetto a una specifica situazione giuridicamente rilevante, resta praticabile l’accesso documentale della legge 241/1990, che offre una tutela modellata sul singolo caso e sul contraddittorio con i controinteressati. L’accesso civico generalizzato non sostituisce questi istituti, ma li integra assicurando a chiunque un livello base di conoscibilità che prescinde dall’interesse e dalla legittimazione qualificata.
Sotto il profilo pratico vale la pena di strutturare la richiesta in modo da agevolare la ricerca e ridurre i conflitti: identificare l’oggetto con indicazioni temporali e funzionali, preferire il formato digitale, esplicitare l’eventuale finalità di riuso in coerenza con le licenze open data che l’ente può applicare, e dichiarare la disponibilità a precisare il perimetro su richiesta dell’ufficio. Se nella risposta compaiono oscuramenti, è utile chiedere che siano motivati per singolo passaggio, così da comprendere quale limite sia stato applicato e valutare l’eventuale riesame. Ricordarsi infine che il soggetto passivo resta l’ente che detiene il dato e che i patti parasociali, i contratti con clausole di riservatezza o gli accordi con fornitori non possono imporre alla pubblica amministrazione segreti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge: la riservatezza contrattuale rileva solo se coincide con un interesse meritevole di tutela riconosciuto dall’ordinamento, altrimenti cede di fronte al diritto di accesso. Con questa grammatica, la richiesta FOIA diventa un canale effettivo di controllo diffuso e di partecipazione informata, senza scardinare le protezioni necessarie per le persone e per gli interessi pubblici sensibili.
Esempio di Richiesta Di Accesso Civico Generalizzato Foia
Di seguito è possibile trovare un esempio di richiesta di accesso civico generalizzato FOIA.
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
(per accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 5, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Al/alla (amministrazione destinataria)
_________________________________
Servizio/Ufficio (indicare l’ufficio che detiene il dato o il documento, se noto)
___________________________________
Il/La sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome_________________________
E-mail/PEC ______________________________________________________________________
Tel./Cell. ________________________________________________________________________
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica) ________________________________________________________________________________
Con la seguente finalità (informazione facoltativa utile all’amministrazione a fini statistici e/o per precisare ulteriormente l’oggetto della richiesta)
□ a titolo personale
□ per attività di ricerca o studio
□ per finalità giornalistiche
□ per conto di un’organizzazione non governativa
□ per conto di un’associazione di categoria
□ per finalità commerciali
chiede
l’accesso ai seguenti dati e/o documenti detenuti dall’amministrazione (indicare l’oggetto del dato e/o del documento richiesti e, se noti, i lori estremi, nonché il settore o l’ambito di competenza cui si riferiscono per una corretta assegnazione della domanda all’ufficio competente)
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
chiede
di voler ricevere quanto richiesto (barrare la modalità prescelta):
□ all’indirizzo e-mail/PEC sopra indicato (opzione preferibile)
□ con servizio postale (costi a carico del richiedente) all’indirizzo di seguito indicato:
________________________________________________________________________________
□ personalmente presso gli uffici indicati sul sito istituzionale dell’amministrazione
□ in formato digitale (munirsi di CD o chiave USB)
□ in formato cartaceo
□ altro (specificare) _______________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. Il sottoscritto è consapevole altresì che essi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata qui (link alla pagina del sito istituzionale dell’amministrazione dove è pubblicata la informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR).
Luogo e data ________________________Firma (per esteso) ____________________________
(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata. Il documento non va trasmesso unicamente se:
la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata (art. 65, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005);
la richiesta è presentata mediante un servizio che prevede l’identificazione dell’istante attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi (art. 65, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 82/2005);
la richiesta è inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID) (art. 65, c. 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 82/2005))
Fac Simile Richiesta Di Accesso Civico Generalizzato Foia Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello richiesta di accesso civico generalizzato FOIA da scaricare. Il modulo richiesta di accesso civico generalizzato FOIA compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile richiesta di accesso civico generalizzato FOIA può essere convertito in PDF o stampato.
Modulo Richiesta Di Accesso Civico Generalizzato Foia PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modulo richiesta di accesso civico generalizzato FOIA PDF editabile.
