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Indice
Contratto di Vendita Attrezzature Usate
Il contratto di vendita di attrezzature usate è lo strumento giuridico con cui un soggetto trasferisce a un altro la proprietà di macchinari, utensili o apparecchi che sono già stati impiegati in un ciclo produttivo o lavorativo. Il punto di partenza nella redazione di questo contratto è l’individuazione precisa delle parti contraenti: occorre riportare la ragione sociale o i dati anagrafici, la sede legale o la residenza, il codice fiscale, la partita IVA e, nel caso di società, il nominativo del legale rappresentante. Specificare se il rapporto intercorre tra due imprese o tra un professionista e un consumatore privato è fondamentale, perché da questa distinzione dipende l’applicazione di regimi diversi in materia di garanzie e responsabilità.
La descrizione del bene oggetto della vendita deve essere quanto più dettagliata possibile: marca, modello, numero di serie, ore di lavoro effettive, interventi di manutenzione già eseguiti e dotazioni fornite a corredo, come manuali, certificazioni di conformità e accessori. Questa precisione serve a evitare contestazioni successive e a definire con chiarezza lo stato dell’attrezzatura al momento del trasferimento. È prassi consolidata ricorrere alla formula del “visto e piaciuto”, con cui l’acquirente dichiara di aver preso visione dell’attrezzatura e di accettarla nello stato di fatto in cui si trova, fatta salva la garanzia prevista dall’articolo 1490 del codice civile per gli eventuali vizi occulti.
Il tema della conformità alle norme di sicurezza è assolutamente centrale. L’articolo 72 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che chiunque venda, noleggi o conceda in uso macchine e attrezzature di lavoro è tenuto ad attestare sotto la propria responsabilità che le stesse siano conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dall’Allegato V del medesimo decreto. Se la macchina è soggetta alle direttive comunitarie e reca la marcatura CE, essa viene ceduta con la relativa dichiarazione di conformità e tutta la documentazione correlata; in caso contrario, il venditore deve comunque rilasciare un’attestazione di conformità ai requisiti dell’Allegato V. La violazione di questo obbligo non è una mera irregolarità formale: l’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 vieta espressamente la vendita di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza, e la violazione comporta sanzioni penali che possono arrivare all’arresto da tre a sei mesi o all’ammenda fino a 43.840 euro.
Il prezzo deve essere indicato in cifra, con l’indicazione dell’eventuale regime IVA applicabile, che può essere quello ordinario oppure, per i rivenditori abituali di beni usati, il regime del margine. È opportuno specificare anche la ripartizione delle spese accessorie relative allo smontaggio, all’imballaggio, al trasporto e all’eventuale collaudo presso la sede dell’acquirente. Per quanto riguarda il passaggio di proprietà, l’articolo 1470 del codice civile prevede che la titolarità si trasferisca al momento del consenso tra le parti, salvo che sia stata inserita una clausola di riserva di proprietà ai sensi dell’articolo 1523, che vincola l’effetto traslativo al pagamento integrale del corrispettivo. La disciplina delle garanzie merita particolare attenzione. L’articolo 1490 del codice civile impone al venditore di garantire che l’attrezzatura sia esente da difetti che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Nelle transazioni tra professionisti la garanzia può essere limitata contrattualmente, ma non può mai essere esclusa quando il venditore abbia agito con dolo o colpa grave. Le clausole di esonero da responsabilità, inoltre, non possono mai riguardare il rispetto degli obblighi di conformità alle norme di sicurezza, poiché questi ultimi hanno carattere di inderogabilità.
Il contratto dovrebbe sempre contenere una clausola sul foro competente, individuando il tribunale al quale sottoporre eventuali controversie, e un richiamo alla legge italiana come legge applicabile al rapporto. Per una tutela ancora maggiore, è consigliabile che le parti facciano ispezionare l’attrezzatura da un tecnico indipendente prima della conclusione dell’accordo, in modo da disporre di una valutazione oggettiva dello stato del bene e della sua rispondenza alle norme vigenti.
Esempio di Contratto di Vendita Attrezzature Usate
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di vendita attrezzature usate.
CONTRATTO DI VENDITA DI MACCHINARI USATI
Tra
________________________, con sede in ______________, C.F. e P.IVA ____________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore __________________________________________(di seguito denominata “Fornitrice”),
e
[Nome Acquirente], con sede legale in ____________________________, C.F. e P.IVA ____________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore __________________________________________ (di seguito denominato “Compratore”),
si conviene e si stipula quanto segue.
Premesse e oggetto
-La Fornitrice è proprietaria di taluni macchinari usati, di seguito genericamente indicati come “Macchine” o “Macchinari”, descritti nei documenti allegati.
-Il Compratore dichiara di aver preso visione delle Macchine nello stato di fatto in cui si trovano e di volerle acquistare alle condizioni sotto specificate, accettandone integralmente il contenuto e le limitazioni di cui al presente atto.
-Le presenti clausole sono formulate alla luce delle disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 17/2010 (attuazione della Direttiva 2006/42/CE – “Direttiva Macchine”), della Direttiva 2009/104/CE, nonché del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”).
Clausole contrattuali
1) Pagamento
Le condizioni di pagamento sono concordate in ________________________________________________________. In caso di mancato ritiro dei Macchinari o di mancato versamento delle somme dovute nei termini previsti, il contratto si intende risolto di pieno diritto e la Fornitrice potrà trattenere tutte le somme già percepite, senza necessità di ulteriore avviso o costituzione in mora. Resta salvo il diritto della Fornitrice al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
2) Termini di consegna
La consegna è prevista entro i termini indicati in __________________________________________, da intendersi meramente indicativi e calcolati a partire dal giorno in cui la Fornitrice riceverà il presente contratto debitamente firmato e regolarizzato in ogni sua parte, nonché la somma concordata a titolo di pagamento anticipato, ove prevista. Pur impegnandosi a fare tutto il possibile per il rispetto di tali termini, la Fornitrice non riconosce alcun indennizzo o penalità in caso di ritardo. Il Compratore non può annullare l’ordine, se non nei casi espressamente previsti nel presente contratto. Per “data di consegna” si intende il momento in cui i Macchinari vengono messi a disposizione del Compratore presso le officine della Fornitrice. In presenza di eventi di forza maggiore (conflitti, sommosse, scioperi, serrate, restrizioni energetiche e altri impedimenti rilevanti), la Fornitrice potrà posticipare adeguatamente i termini di consegna.
3) Riserva di proprietà
I Macchinari oggetto di vendita rimangono di proprietà della Fornitrice fino all’integrale pagamento del prezzo, ai sensi degli articoli 1523 e seguenti del Codice Civile. L’emissione o l’accettazione di effetti cambiari, assegni o altri titoli non costituisce pagamento liberatorio, né comporta novazione degli obblighi contrattuali, valendo solo pro solvendo e sempre salvo buon fine.
In tale periodo, il Compratore si impegna a non vendere, cedere, dare in pegno né trasferire i beni a terzi, in tutto o in parte, senza previo consenso scritto della Fornitrice. In caso di mancato pagamento, la Fornitrice potrà esercitare il proprio diritto di rivendicare i beni dovunque essi si trovino, iscrivendo, se lo ritiene opportuno, privilegio ex art. 2762 c.c., con spese a carico del Compratore.
Il Compratore è altresì tenuto ad assicurare le Macchine contro furto, avarie, incendi o altri rischi e, in caso di azioni esecutive sul bene, a darne tempestiva notizia scritta alla Fornitrice.
4) Trasferimento del rischio
Dal momento in cui i Macchinari vengono consegnati al vettore (qualunque ne sia il mezzo e la modalità di trasporto), tutti i rischi di perdita, furto o danno ricadono integralmente sul Compratore. Resta inteso che la Fornitrice non risponderà di eventuali danni o spese derivanti dal trasporto.
5) Eventuale rimborso in caso di resa
Se, a seguito di specifico accordo, la Fornitrice accetta di ritirare un macchinario usato già consegnato, il rimborso dovuto al Compratore si limiterà alla semplice restituzione delle somme ricevute, senza alcun obbligo di ulteriori risarcimenti o indennizzi.
6) Garanzia
Le Macchine vengono vendute “nello stato di fatto” in cui si trovano, senza alcuna garanzia in merito al loro funzionamento, alla qualità o alle prestazioni. Il Compratore dichiara di aver visionato le Macchine con la necessaria diligenza e di accettarle così come sono, fatte salve le ipotesi di difetti occulti non rilevabili con la normale attenzione.
Qualora i Macchinari siano sprovvisti di marcatura CE e rientrino nella disciplina del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Allegato V), il venditore provvederà, se del caso, al rilascio di apposita dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui al medesimo Allegato V, assumendo ogni responsabilità prevista dalla normativa.
7) Clausola “vista e piaciuta” e difetti occulti
Il Compratore riconosce di aver esaminato adeguatamente i Macchinari, dichiarandosi pienamente soddisfatto dello stato di conservazione, delle parti meccaniche, elettriche e di ogni altro aspetto tecnico, con la conseguenza che non potrà eccepire vizi apparenti in un momento successivo alla consegna.
Qualora, nonostante l’ordinaria diligenza, emergano difetti non percepibili al momento della stipula (vizi occulti), il Compratore deve avvisare immediatamente la Fornitrice per iscritto, a pena di decadenza, impegnandosi a sospendere qualunque utilizzo o vendita “tal quale” dei Macchinari, finché tali difetti non siano eliminati a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro. La eventuale messa a norma e le relative spese saranno a esclusivo carico del Compratore, salvo diversi accordi scritti con la Fornitrice.
8) Eventuale restituzione
Nel caso in cui la Fornitrice, per motivi eccezionali e a proprio insindacabile giudizio, decida di riprendere in consegna Macchinari già venduti e consegnati, essa sarà tenuta esclusivamente a restituire le somme già incassate a titolo di prezzo, senza alcun ulteriore obbligo risarcitorio o nei confronti del Compratore.
9) Inadempimento e facoltà di risoluzione
Per l’inadempimento di anche uno solo degli obblighi previsti a carico del Compratore, ivi compreso il mancato pagamento di una qualunque rata del prezzo entro la scadenza, la Fornitrice avrà la facoltà di:
-esigere l’immediato pagamento del saldo residuo, con decadenza del Compratore dal beneficio del termine, oppure
-risolvere il contratto e procedere al ritiro dei Macchinari, restituendo all’acquirente le somme incassate, previa detrazione di una quota pari al 5% del prezzo a titolo di risarcimento del danno (penale contrattuale), e di un ulteriore 5% per ogni mese o frazione di mese di utilizzo a titolo di noleggio.
Ai sensi dell’art. 1526 c.c., il Compratore rinuncia a qualsiasi richiesta di riduzione di tali somme per la parte relativa alle penali e agli indennizzi.
10) Interessi di mora
In caso di ritardato pagamento, insoluto bancario o mancato rispetto delle scadenze convenute, decorreranno di diritto, senza necessità di messa in mora, gli interessi moratori come stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.
11) Trascrizione e formalità
Il Compratore autorizza la Fornitrice a compiere, ove necessario, tutte le formalità di registrazione e pubblicità immobiliare o mobiliare (ad esempio trascrizioni, annotazioni), sia in Italia sia all’estero, finalizzate a garantire la riserva di proprietà, con spese a carico del Compratore.
12) Esonero da responsabilità della Fornitrice per montaggio e utilizzo futuri
Il Compratore riconosce che lo smontaggio, il trasporto e l’eventuale rimontaggio presso la propria sede, nonché ogni futura installazione o modifica funzionale, sono di sua esclusiva competenza e responsabilità, rientrando nella propria veste di “committente”. Di conseguenza, ogni obbligo in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ricade sul Compratore, compreso l’adeguamento delle Macchine, qualora fosse richiesto.
La Fornitrice non risponderà in alcun modo di incidenti, danni a persone o cose, né di controversie amministrative o penali, derivanti dall’uso o dal riassetto delle Macchine da parte del Compratore o di eventuali terzi da lui incaricati.
13) Foro competente e legge applicabile
Le parti convengono espressamente che ogni controversia derivante dal presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, esecuzione e interpretazione, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di ______________, con applicazione delle leggi italiane vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto
Luogo, data
____________________________________________________
Il Compratore __________________________
La Fornitrice __________________________
Allegati
____________________________
Fac Simile Contratto di Vendita Attrezzature Usate Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di vendita attrezzature usate da scaricare. Il modulo contratto di vendita attrezzature usate compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di vendita attrezzature usate può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Contratto di Vendita Attrezzature Usate PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto vendita attrezzature usate PDF editabile.
