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Indice
Accordo Flessibilità Orario di Lavoro
L’accordo di flessibilità dell’orario di lavoro è un’intesa con cui il datore di lavoro e il dipendente stabiliscono modalità più elastiche di distribuzione della prestazione lavorativa. Può prevedere, per esempio, fasce variabili di entrata e uscita, un intervallo entro cui recuperare eventuali ore mancanti, una diversa distribuzione dell’orario nei singoli giorni oppure periodi con maggiore attività compensati da periodi meno intensi. Non costituisce una tipologia autonoma di contratto di lavoro e deve sempre essere coordinato con il contratto individuale, il contratto collettivo nazionale applicato e gli eventuali accordi aziendali.
Prima di sottoscrivere l’intesa è necessario verificare le disposizioni del CCNL di riferimento. La contrattazione collettiva può stabilire fasce obbligatorie di presenza, limiti alla flessibilità, modalità di recupero, periodi di riferimento e procedure per modificare i turni. Un accordo individuale non può eliminare diritti inderogabili riconosciuti dalla legge o attribuire al datore di lavoro una libertà illimitata nella variazione dell’orario. La disciplina generale stabilisce normalmente in quaranta ore settimanali l’orario ordinario di lavoro, salva una durata inferiore prevista dal contratto collettivo. La durata media settimanale, comprese le ore di straordinario, non può superare quarantotto ore. Devono inoltre essere garantite almeno undici ore consecutive di riposo ogni ventiquattro ore e un riposo settimanale di almeno ventiquattro ore consecutive, da cumulare con quello giornaliero. Quando la prestazione giornaliera supera sei ore, deve essere riconosciuta una pausa secondo le modalità stabilite dal CCNL, fermo restando il minimo previsto dalla normativa.
Per evitare contestazioni, l’accordo dovrebbe essere redatto per scritto e indicare chiaramente le generalità delle parti, il rapporto di lavoro interessato, l’orario precedentemente applicato e il nuovo sistema di flessibilità. È opportuno specificare l’ampiezza delle fasce di entrata e uscita, le eventuali ore di presenza obbligatoria, il numero complessivo di ore da lavorare, il metodo utilizzato per registrare le presenze e il periodo entro cui compensare debiti o crediti orari. La flessibilità non deve essere confusa con il lavoro straordinario. Se il dipendente anticipa o posticipa l’uscita mantenendo invariato il monte ore complessivo, normalmente non si produce lavoro straordinario. Le ore eccedenti diventano invece rilevanti quando superano l’orario ordinario e sono richieste o autorizzate secondo le regole aziendali e collettive. L’accordo dovrebbe quindi chiarire che la permanenza oltre la fascia prevista non determina automaticamente il diritto al pagamento dello straordinario, salvo preventiva autorizzazione o diversa disciplina applicabile.
Particolare attenzione è necessaria nei rapporti a tempo parziale. Il contratto part time deve indicare per iscritto la durata della prestazione e la sua collocazione temporale. Le clausole che consentono di modificare l’orario o aumentarne la durata sono soggette alle condizioni stabilite dalla legge e dal contratto collettivo. Il lavoratore ha normalmente diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, salvo diverse intese, e alle compensazioni previste dal CCNL. Quando il contratto collettivo non disciplina tali clausole, l’accordo deve essere concluso davanti a una commissione di certificazione e rispettare specifici limiti. Il rifiuto del lavoratore di accettare queste variazioni non costituisce, da solo, un giustificato motivo di licenziamento. L’intesa dovrebbe inoltre precisare la durata, che può essere determinata o indeterminata, la data di entrata in vigore, le modalità di rinnovo e le condizioni per la revoca. È consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il ritorno all’orario ordinario, evitando modifiche improvvise che possano compromettere l’organizzazione personale del dipendente o quella aziendale.
La flessibilità oraria può migliorare la conciliazione tra quotidianità privata e lavoro, ma deve essere regolata in modo trasparente. Prima della firma è opportuno controllare il CCNL applicato e, nei casi più complessi, richiedere l’assistenza di un consulente del lavoro, di un’organizzazione sindacale o di un professionista esperto in diritto del lavoro. Un testo generico, non coordinato con la disciplina collettiva o privo di limiti precisi, può infatti generare controversie sulla retribuzione, sul recupero delle ore e sulla legittimità delle variazioni richieste.

Esempio di Accordo Flessibilità Orario di Lavoro
Di seguito è possibile trovare un esempio di accordo flessibilità orario di lavoro.
Tra
| Datore di lavoro | ____________________________________________________________ |
| Sede legale | ____________________________________________________________ |
| Codice fiscale o Partita IVA | ____________________________________________________________ |
| Rappresentato da | ____________________________________________________________ |
| In qualità di | ____________________________________________________________ |
di seguito denominato anche “Datore di lavoro”
e
| Lavoratore o lavoratrice | ____________________________________________________________ |
| Nato o nata a | ________________________________ il ____ / ____ / ______ |
| Residente in | ____________________________________________________________ |
| Codice fiscale | ____________________________________________________________ |
| Qualifica | ____________________________________________________________ |
| Livello di inquadramento | ____________________________________________________________ |
| Unità o sede di lavoro | ____________________________________________________________ |
di seguito denominato anche “Lavoratore”.
Il Datore di lavoro e il Lavoratore sono congiuntamente denominati anche “Parti”.
Premesso che
Tra le Parti è in essere un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal ____ / ____ / ______, regolato dal contratto individuale di lavoro, dalla normativa vigente, dal contratto collettivo nazionale di lavoro ________________________________________________ e dagli eventuali accordi collettivi o regolamenti aziendali applicabili.
Il rapporto di lavoro è:
☐ a tempo pieno;
☐ a tempo parziale di tipo ________________________________________________;
☐ a tempo indeterminato;
☐ a tempo determinato con scadenza il ____ / ____ / ______.
L’orario contrattuale è pari a __________ ore settimanali, normalmente distribuite nei giorni e nelle fasce orarie di seguito indicate:
| Giorni di lavoro | ____________________________________________________________ |
| Orario ordinario di ingresso | Dalle ore __________ alle ore __________ |
| Orario ordinario di uscita | Dalle ore __________ alle ore __________ |
| Pausa | Dalle ore __________ alle ore __________ |
Il Lavoratore ha manifestato l’esigenza di beneficiare di una maggiore flessibilità nella collocazione dell’orario di lavoro e il Datore di lavoro, valutate le esigenze organizzative, produttive, tecniche e di servizio, ha dichiarato la propria disponibilità a concordare una diversa modalità di distribuzione della prestazione.
Le Parti intendono disciplinare la flessibilità dell’orario senza modificare, salvo espressa previsione contenuta nel presente accordo, la durata complessiva della prestazione lavorativa, l’inquadramento, la retribuzione e gli altri elementi del rapporto di lavoro.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono quanto segue.
Articolo 1. Oggetto dell’accordo
Con il presente accordo le Parti disciplinano una modalità flessibile di collocazione dell’orario di lavoro, consentendo al Lavoratore di variare l’orario di ingresso, di uscita e, ove previsto, la collocazione della pausa, nel rispetto delle fasce stabilite, del monte ore contrattuale, delle esigenze aziendali e delle disposizioni applicabili.
La flessibilità non comporta una riduzione dell’orario dovuto né attribuisce automaticamente al Lavoratore il diritto di scegliere liberamente qualsiasi orario di presenza.
La prestazione deve essere organizzata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle mansioni, la continuità del servizio, il coordinamento con colleghi e responsabili, la partecipazione alle riunioni e il rispetto degli impegni aziendali programmati.
Articolo 2. Monte ore contrattuale
Il monte ore contrattuale resta fissato in __________ ore settimanali, corrispondenti a __________ ore giornaliere, salvo la diversa distribuzione consentita dal presente accordo.
Il Lavoratore è tenuto a completare la prestazione dovuta entro il periodo di compensazione stabilito all’articolo 7.
La flessibilità riguarda esclusivamente la collocazione temporale della prestazione e non modifica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto individuale e dal contratto collettivo applicato.
Articolo 3. Fasce di flessibilità
L’orario di lavoro potrà essere svolto nel rispetto delle seguenti fasce:
| Parametro | Dalle ore | Alle ore |
|---|---|---|
| Fascia consentita per l’ingresso | __________ | __________ |
| Fascia obbligatoria di presenza mattutina | __________ | __________ |
| Fascia consentita per la pausa | __________ | __________ |
| Fascia obbligatoria di presenza pomeridiana | __________ | __________ |
| Fascia consentita per l’uscita | __________ | __________ |
L’ingresso e l’uscita devono avvenire entro le fasce indicate. Durante le fasce obbligatorie il Lavoratore deve essere presente e regolarmente operativo, salvo ferie, permessi, malattia o altre assenze autorizzate o giustificate.
Eventuali variazioni occasionali al di fuori delle fasce concordate devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile ________________________________________________, salvo situazioni urgenti da comunicare tempestivamente.
Articolo 4. Pausa
La pausa giornaliera è collocata, di regola, tra le ore __________ e le ore __________.
La pausa ha una durata minima di __________ minuti e una durata massima di __________ minuti, nel rispetto della legge, del contratto collettivo e delle disposizioni aziendali.
La durata della pausa non è computata nell’orario di lavoro quando, secondo la disciplina applicabile, il Lavoratore non è tenuto a rimanere a disposizione del Datore di lavoro.
L’orario di uscita è determinato tenendo conto dell’orario effettivo di ingresso, della pausa fruita e della prestazione giornaliera dovuta.
Articolo 5. Esigenze organizzative e continuità del servizio
La fruizione della flessibilità è subordinata alla regolare esecuzione delle mansioni e alla compatibilità con le esigenze organizzative, produttive, tecniche e di servizio.
Il Lavoratore deve assicurare la presenza necessaria per appuntamenti, riunioni, attività formative, consegne, turni, apertura al pubblico, rapporti con clienti o fornitori e altri impegni comunicati dall’azienda.
Per comprovate esigenze aziendali, il Datore di lavoro o il responsabile incaricato può richiedere la presenza del Lavoratore in una determinata fascia oraria, dandone comunicazione con un preavviso di almeno __________ ore o __________ giorni, salvo situazioni urgenti o imprevedibili.
La richiesta occasionale di presenza in una specifica fascia non modifica in modo permanente il presente accordo.
Articolo 6. Rilevazione delle presenze
L’orario effettivamente svolto è rilevato mediante:
☐ badge o sistema elettronico di rilevazione;
☐ applicativo informatico;
☐ registro delle presenze;
☐ foglio presenze;
☐ altro sistema: ________________________________________________.
Il Lavoratore è tenuto a effettuare personalmente e correttamente le timbrature o le registrazioni previste all’inizio e al termine della prestazione e, quando richiesto, all’inizio e alla fine della pausa.
Eventuali errori, omissioni o anomalie devono essere comunicati al responsabile entro ________________________________________________.
La flessibilità non esonera il Lavoratore dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione per ferie, permessi, assenze, trasferte e prestazioni eccedenti l’orario ordinario.
Articolo 7. Saldo orario e compensazione
| Periodo di compensazione | ☐ stessa giornata ☐ settimana ☐ mese ☐ altro periodo: ________________________________________________ |
| Credito orario massimo | __________ ore e __________ minuti |
| Debito orario massimo | __________ ore e __________ minuti |
| Termine per il recupero | ____________________________________________________________ |
| Modalità di recupero | ____________________________________________________________ |
Gli scostamenti rispetto all’orario dovuto devono essere compensati entro il periodo indicato.
Il credito orario può essere utilizzato esclusivamente secondo le modalità autorizzate dall’azienda e non dà automaticamente diritto a riposi, permessi retribuiti o compensi aggiuntivi.
Il debito orario deve essere recuperato mediante prolungamento della prestazione o diversa distribuzione dell’orario, nel rispetto delle fasce consentite e dei limiti di legge e di contratto.
Il superamento dei limiti di credito o debito non è ammesso senza preventiva autorizzazione scritta.
Alla scadenza del periodo di compensazione, l’eventuale saldo residuo sarà trattato secondo quanto previsto dal contratto collettivo, dagli accordi aziendali, dal regolamento interno e dalle disposizioni applicabili.
Articolo 8. Lavoro straordinario e lavoro supplementare
La permanenza nei locali aziendali oltre l’orario dovuto o oltre la fascia ordinaria di uscita non costituisce automaticamente lavoro straordinario o supplementare.
Le prestazioni eccedenti devono essere richieste o preventivamente autorizzate dal Datore di lavoro o dal responsabile ________________________________________________, secondo le procedure aziendali e il contratto collettivo applicato.
In assenza di autorizzazione, le ore eccedenti non potranno essere considerate automaticamente come lavoro straordinario, lavoro supplementare o credito orario, fatti salvi i casi in cui la prestazione sia stata effettivamente richiesta, utilizzata o resa necessaria da esigenze non differibili tempestivamente comunicate.
Il lavoro straordinario o supplementare regolarmente autorizzato sarà compensato secondo le maggiorazioni, i riposi compensativi e le altre condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Articolo 9. Riposi, pause e limiti dell’orario di lavoro
Il presente accordo deve essere applicato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sull’orario di lavoro, dal contratto collettivo e dagli eventuali accordi aziendali.
Devono essere garantiti il riposo giornaliero, il riposo settimanale, le pause, le ferie e ogni altra tutela inderogabile riconosciuta al Lavoratore.
La flessibilità e il recupero delle ore non possono determinare il superamento dei limiti massimi di durata dell’orario né una riduzione dei periodi minimi di riposo.
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come rinuncia preventiva a diritti inderogabili.
Articolo 10. Decorrenza e durata
Il presente accordo:
☐ ha durata determinata, con decorrenza dal ____ / ____ / ______ e scadenza il ____ / ____ / ______;
☐ ha durata indeterminata, con decorrenza dal ____ / ____ / ______;
☐ è applicato in via sperimentale dal ____ / ____ / ______ al ____ / ____ / ______.
Nel caso di applicazione sperimentale, le Parti effettueranno una verifica entro __________ giorni dalla conclusione del periodo, valutando la compatibilità della flessibilità con le esigenze personali del Lavoratore e con quelle organizzative dell’azienda.
La prosecuzione dell’accordo oltre la scadenza richiede:
☐ una conferma scritta;
☐ un nuovo accordo;
☐ opera secondo le modalità previste dal CCNL o dal regolamento aziendale.
Articolo 11. Modifica dell’accordo
Le modifiche permanenti delle fasce di flessibilità, del periodo di compensazione, del monte ore o delle altre condizioni essenziali devono risultare da un nuovo accordo scritto sottoscritto dalle Parti.
Restano consentiti gli adeguamenti occasionali richiesti dalle esigenze organizzative, purché siano compatibili con la legge, il contratto collettivo e il presente accordo.
Ciascuna Parte può chiedere un riesame delle condizioni concordate mediante comunicazione scritta contenente le ragioni della richiesta.
Articolo 12. Sospensione della flessibilità
Il Datore di lavoro può sospendere temporaneamente l’applicazione della flessibilità in presenza di esigenze organizzative, produttive, tecniche, sostitutive o di servizio, tra cui periodi di particolare intensità lavorativa, assenze di personale, scadenze, attività formative, inventari, verifiche, riunioni o necessità di presidio.
La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno __________ giorni, salvo urgenze o circostanze imprevedibili.
Durante il periodo di sospensione il Lavoratore osserverà il seguente orario:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Articolo 13. Cessazione e recesso dall’accordo
Ciascuna Parte può comunicare la volontà di cessare l’applicazione del presente accordo con un preavviso scritto di __________ giorni.
Il preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell’altra Parte.
La cessazione anticipata può avere effetto immediato in presenza di giustificati motivi, incompatibilità organizzative sopravvenute, utilizzo irregolare della flessibilità, ripetute violazioni delle fasce obbligatorie o mancato recupero dei debiti orari.
Alla cessazione dell’accordo, il Lavoratore tornerà a osservare il seguente orario ordinario:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L’eventuale saldo orario residuo sarà regolato secondo il contratto collettivo, gli accordi aziendali e le disposizioni interne applicabili.
Articolo 14. Rapporto di lavoro a tempo parziale
Quando il rapporto è a tempo parziale, il presente accordo disciplina esclusivamente la flessibilità concordata compatibile con la collocazione temporale indicata nel contratto individuale.
Il presente testo non attribuisce automaticamente al Datore di lavoro il potere unilaterale di modificare la collocazione temporale della prestazione o di aumentarne la durata.
Qualora le Parti intendano introdurre una clausola elastica, la relativa pattuizione deve essere redatta nel rispetto dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, del contratto collettivo applicato e delle eventuali condizioni di forma, preavviso, compensazione, limite e revoca previste dalla disciplina vigente.
In tale ipotesi le Parti dovranno compilare e sottoscrivere l’Allegato B del presente modello, dopo avere verificato la disciplina collettiva applicabile.
Articolo 15. Trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nel presente accordo saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro, all’organizzazione dell’orario, alla rilevazione delle presenze e all’adempimento degli obblighi normativi, contrattuali e amministrativi.
Il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e delle informative consegnate al Lavoratore.
Articolo 16. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano il contratto individuale di lavoro, il contratto collettivo nazionale, gli eventuali accordi territoriali o aziendali, il regolamento interno e la normativa vigente.
Le premesse e gli allegati sottoscritti costituiscono parte integrante del presente accordo.
Il presente accordo non comporta novazione del rapporto di lavoro e non modifica gli elementi contrattuali non espressamente richiamati.
Il Lavoratore dichiara di avere letto il testo, di averne compreso il contenuto e di avere ricevuto le informazioni necessarie sulle modalità di applicazione della flessibilità.
Il presente accordo è redatto in due copie, una per ciascuna Parte.
Luogo: ________________________________________________
Data: ____ / ____ / ______
| IL DATORE DI LAVORO
Firma ________________________________________ |
IL LAVORATORE O LA LAVORATRICE
Firma ________________________________________ |
ALLEGATO A
PROSPETTO SETTIMANALE DELL’ORARIO FLESSIBILE
| Lavoratore o lavoratrice | ____________________________________________________________ |
| Periodo di applicazione | Dal ____ / ____ / ______ al ____ / ____ / ______ |
| Monte ore settimanale | __________ ore |
| Unità o sede di lavoro | ____________________________________________________________ |
| Giorno | Ingresso | Inizio pausa | Fine pausa | Uscita | Ore dovute | Fascia obbligatoria | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ________________ | ________________ |
| Martedì | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ________________ | ________________ |
| Mercoledì | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ________________ | ________________ |
| Giovedì | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ________________ | ________________ |
| Venerdì | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ________________ | ________________ |
| Sabato | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ________________ | ________________ |
| Domenica | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ________________ | ________________ |
Regole operative concordate
| Preavviso per variazioni occasionali | ____________________________________________________________ |
| Canale di comunicazione | ____________________________________________________________ |
| Responsabile autorizzante | ____________________________________________________________ |
| Regola per i saldi residui | ____________________________________________________________ |
| Ulteriori condizioni | ____________________________________________________________
____________________________________________________________ |
Le Parti confermano che il presente prospetto è coerente con l’accordo principale, con il monte ore contrattuale e con le disposizioni applicabili.
Luogo: ________________________________________________
Data: ____ / ____ / ______
| IL DATORE DI LAVORO
Firma ________________________________________ |
IL LAVORATORE O LA LAVORATRICE
Firma ________________________________________ |
ALLEGATO B FACOLTATIVO
CLAUSOLA ELASTICA PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Avvertenza: il presente allegato deve essere utilizzato esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo parziale e dopo avere verificato il contratto collettivo applicato. In assenza di una specifica disciplina collettiva possono essere richieste particolari condizioni di forma e la sottoscrizione davanti a una commissione di certificazione.
Il Datore di lavoro ________________________________________________ e il Lavoratore ________________________________________________, con riferimento al rapporto a tempo parziale disciplinato dal contratto sottoscritto in data ____ / ____ / ______, convengono quanto segue.
B.1. Contenuto della clausola elastica
La clausola riguarda:
☐ la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa;
☐ l’aumento della durata della prestazione lavorativa;
☐ entrambe le modalità.
| Giorni o periodi interessati | ____________________________________________________________ |
| Fasce orarie possibili | ____________________________________________________________ |
| Limite massimo dell’aumento | ____________________________________________________________ |
| Esigenze o causali | ____________________________________________________________ |
| Periodo di applicazione | ____________________________________________________________ |
La variazione deve rispettare i limiti quantitativi e temporali previsti dal contratto collettivo e dalla normativa applicabile.
B.2. Preavviso e modalità di comunicazione
La variazione sarà comunicata al Lavoratore con un preavviso di almeno __________ giorni lavorativi, salvo un termine maggiore previsto dal contratto collettivo o una diversa intesa consentita dalla legge.
La comunicazione sarà effettuata mediante:
☐ e-mail;
☐ comunicazione scritta consegnata a mano;
☐ applicativo aziendale;
☐ altro mezzo: ________________________________________________.
La comunicazione dovrà indicare la data, l’orario e la durata della variazione richiesta.
B.3. Compensazioni
Per le prestazioni svolte in applicazione della clausola elastica spettano le compensazioni economiche o normative previste dal seguente contratto collettivo o accordo:
________________________________________________________________________________
Articolo o disposizione applicata:
________________________________________________________________________________
Descrizione della compensazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
B.4. Revoca del consenso e impedimenti
Restano ferme le facoltà di revoca del consenso, le condizioni di esonero e le altre tutele riconosciute dalla legge e dal contratto collettivo in presenza di esigenze personali, familiari, sanitarie, assistenziali o formative previste dalla disciplina applicabile.
Il Lavoratore comunicherà l’eventuale impedimento secondo le procedure aziendali, fornendo la documentazione richiesta quando necessaria.
L’esercizio di una facoltà di revoca o di un diritto riconosciuto dalla normativa non costituisce inadempimento disciplinare né giustificato motivo di licenziamento.
B.5. Durata della clausola
La presente clausola:
☐ ha durata determinata dal ____ / ____ / ______ al ____ / ____ / ______;
☐ ha durata indeterminata con decorrenza dal ____ / ____ / ______;
☐ è applicata in via sperimentale fino al ____ / ____ / ______.
B.6. Dichiarazioni finali
Il Lavoratore dichiara di avere ricevuto informazioni sulle modalità di attivazione della clausola, sui limiti, sul preavviso, sulle compensazioni e sulle condizioni previste per la revoca del consenso.
Le Parti dichiarano di avere verificato la compatibilità della clausola con il contratto collettivo applicato e con la normativa vigente.
Luogo: ________________________________________________
Data: ____ / ____ / ______
| IL DATORE DI LAVORO
Firma ________________________________________ |
IL LAVORATORE O LA LAVORATRICE
Firma ________________________________________ |
Fac Simile Accordo Flessibilità Orario di Lavoro Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello accordo flessibilità orario di lavoro da scaricare. Il modulo accordo flessibilità orario di lavoro compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile accordo flessibilità orario di lavoro può essere convertito in PDF o stampato.
