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Indice
Fideiussione Omnibus
Si tratta di un particolare tipo di fideiussione che ha avuto origine nella prassi bancaria. Gli istituti di credito sono così garantiti il più possibile dal fideiussore dell’imprenditore, al quale la banca concede credito. Viene molto usata per superare la responsabilità limitata delle società di non grandi dimensioni alle quali le banche concedono credito, ai soci di queste società viene infatti chiesto di prestare una fideiussione omnibus per garantire tutti i debiti della società verso la banca ed in questo modo essi rispondono con tutto il proprio patrimonio per questi debiti.
Si è molto discusso se fideiussioni di questo genere possano considerarsi valide, i dubbi sono sorti a causa del loro oggetto che è di ampiezza tale da poter apparire indeterminato. Nonostante il parere contrario della dottrina e di alcuni tribunali, la Corte di Cassazione si è sempre pronunciata nel senso della loro validità. Conforta questo avviso la modifica introdotta dalla l. n.154/1992.
La validità della fideiussione omnibus si lega al fatto che il suo oggetto, anche se non determinato, è determinabile in relazione alle singole obbligazioni, assunte dal debitore, il quale conosce anticipatamente le regole di condotta della banca creditrice.
La figura della fideiussione omnibus si innesta nel tronco della fideiussione per obbligazione futura, con essa il fideiussore garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni che un soggetto, di norma imprenditore, assumerà nei confronti di un altro soggetto, di norma una banca, in dipendenza di una determinata specie di rapporti che verranno intrattenuti tra il debitore principale e il creditore.
Esempio di Fideiussione Omnibus
FIDEIUSSIONE A GARANZIA
DELLE OPERAZIONI BANCARIE
(FIDEIUSSIONE OMNIBUS)
Spett.le… (banca)
Con la presente, Vi comunico di costituirmi fideiussore/Vi comunichiamo di costituirci fideiussori del ………………. e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell’importo di euro ………………. per l’adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite_al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiati o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell’interesse di terzi, fermo restando per la garanzia fideiussoria quanto previsto dall’art. 1948 cod. civ.
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni.
Art. 1 — Oggetto della garanzia
1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.
Art. 2 —Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti
1. Il fideiussore s’impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
Art. 3 — Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni
1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore stesso.
Art. 4 — Recesso dalla garanzia
1. Il recesso del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti della banca finchè questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto
e …………………
2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace nei confronti della banca, ai sensi del precedente comma 1, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.
3. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il fideiussore può recedere dalla fideiussione, con l’effetto che il fideiussore stesso sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.
Art. 5 — Informazioni sull’andamento del rapporto garantito
1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
2. La banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell’importo dallo stesso garantito, l’entità dell’esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa.
3. Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la banca comunica al fideiussore – nei limiti ed alle condizioni ivi previsti — le medesime informazioni con cadenza e secondo le modalità di comunicazione indicate nell’allegato modulo.
Art. 6 — Responsabilità del fideiussore
1. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.
Art. 7 — Pagamento del fideiussore
1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
3. L’eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell’avvenuta decadenza la banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore.
Art. 8 — Invalidità dell’obbligazione garantita
1. Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.
Art. 9 — Recesso dal rapporto garantito
1. La banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti.
Art. 10 — Efficacia della fideiussione
1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell’interesse del debitore medesimo.
2. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.
Art. 11 Invio della corrispondenza al fideiussore
1. L’invio al fideiussore di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca – anche relative al presente contratto – saranno fatti al fideiussore con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
Art. 12 — Segnalazione della garanzia
1. Il fideiussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.
Art. 13 — Clausole non applicabili ai consumatori
1. Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ. a favore di un soggetto che rivesta la medesima qualità fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso — non si applica quanto previsto dal:
– art. 2 (annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti);
– art. 7, comma I (pagamento “a semplice richiesta scritta”).
Modello di Fideiussione Omnibus Word Editabile
Di seguito è disponibile un modello di fideiussione Omnibus Word editabile. La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Modello di Fideiussione Omnibus PDF
In questa sezione è presente un modello di fideiussione omnibus da scaricare. Il modulo fideiussione omnibus messo a disposizione è in formato PDF, può quindi essere aperto e stampato.
