In questa pagina è possibile trovare un fac simile informativa mediazione da scaricare e compilare.
Indice
Informativa Mediazione
L’obbligo dell’avvocato di informare il cliente sulla possibilità o sull’obbligo di avviare la mediazione prima di intraprendere un’azione legale è stabilito dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 28/2010.
Questo obbligo di informativa è previsto in entrambi i casi previsti dalla legge: sia quando la mediazione è obbligatoria, che quando è facoltativa.
A titolo informativo, si ricorda che i metodi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) sono stati introdotti nel nostro ordinamento nelle forme obbligatorie e facoltative, e sono stati ulteriormente rafforzati dalla riforma Cartabia, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso giudiziario.
L’accesso alla procedura di mediazione è molto semplice: è sufficiente presentare una richiesta presso l’organismo di mediazione competente per territorio, anche in una delle sedi di ADR Center.
Riferendoci all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 28/2010, il comma 3 prevede: “All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.”
Questa disposizione impone all’avvocato l’obbligo di informare il cliente della possibilità di risolvere la controversia in modo amichevole, attraverso la mediazione, prima di avviare un’azione legale. Nel fornire tale informazione, l’avvocato deve anche illustrare le agevolazioni fiscali previste dalla legge (articolo 20) e i costi associati alla procedura di mediazione (articolo 17).
Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 4 dispone: “L’avvocato informa l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”
Questa disposizione si riferisce all’obbligo dell’avvocato di informare il cliente quando la mediazione è richiesta dalla legge come condizione preliminare per procedere con una causa legale. Ai sensi dell’articolo 5, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda in specifiche materie, tra cui: condominio, diritti reali, divisione, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opere, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
L’obbligo di informativa che incombe sull’avvocato all’atto del conferimento dell’incarico deve essere adempiuto in forma scritta, in modo chiaro, completo e specifico. Il cliente deve essere messo in condizione di comprendere facilmente quando la mediazione è obbligatoria o facoltativa, i vantaggi in termini di costi, tempi e agevolazioni fiscali previsti dalla legge, e le eventuali implicazioni della procedura sul successivo giudizio.
Il documento contenente l’informativa sulla mediazione, dopo essere stato spiegato dall’avvocato, deve essere sottoscritto dal cliente. Qualora la mediazione si concluda negativamente o il cliente non desideri intraprendere la mediazione facoltativa, tale documento dovrà essere allegato all’atto introduttivo del giudizio.
Se l’informativa non è allegata all’atto introduttivo e il giudice ne rileva l’assenza, questi informerà la parte della facoltà di avviare la mediazione, come stabilito dall’ultimo periodo dell’articolo 4.
Esempio di informativa ex Art. 4 D.Lgs. n. 28/2010
Di seguito è possibile trovare un esempio di informativa mediazione.
Il sottoscritto Sig. ……, nato a …… il ……, Codice Fiscale ……, residente in …… via ……, n. ……, dichiara di essere stato informato dall’Avv. …, del Foro di ……, con studio in … via … n. …, di quanto segue:
1) per le controversie civili e commerciali che abbiano ad oggetto diritti disponibili, sussiste la possibilità, prima di esperire l’azione in giudizio, di avvalersi del procedimento di mediazione previsto e regolato dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
2) per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Sussiste l’obbligo ai sensi del D. L. 21 giugno 2013 n. 69 art. 5, comma 1-bis, di adire al procedimento di mediazione in quanto condizione di procedibilità del giudizio;
3) sono previste delle agevolazioni fiscali connesse all’utilizzo della procedura di mediazione, quali:
a) la possibilità di giovarsi, in caso di successo della mediazione, di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino alla concorrenza di € 500,00;
b) la possibilità di giovarsi, in caso di insuccesso della mediazione, di un credito d’imposta ridotto della metà;
c) tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
d) il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di Euro 50.000,00 e, in caso di valore superiore, l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
4) la parte può, qualora ricorrano le condizioni ex D.P.R. 30 maggio 2002 art. 76, accedere al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, depositando apposita richiesta presso l’organismo di conciliazione prescelto.
Luogo … data …
Firma cliente …
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Modello Informativa Mediazione Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di informativa mediazione da scaricare. Il modulo informativa mediazione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile informativa mediazione può essere convertito in PDF o stampato.