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Indice
Lettera Di Diffida A Società Di Recupero Crediti
La diffida a una società di recupero crediti è una comunicazione formale con cui il destinatario dei solleciti chiede di sospendere ogni ulteriore attività di riscossione fino a quando il preteso credito non sia documentato con chiarezza, ribadendo che l’onere di provare l’esistenza, l’esigibilità e la corretta quantificazione del debito grava su chi lo pretende. Non si tratta di una lettera di circostanza, ma di un atto stragiudiziale che serve a rimettere la pratica su binari trasparenti: nomi, importi, contratti, fatture, estratti analitici, criteri di calcolo di interessi e addebiti accessori devono emergere dai documenti, perché nel nostro ordinamento chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che lo fondano, mentre chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto deve provare i fatti su cui si fonda la sua eccezione. Richiamare questo principio nell’incipit della diffida aiuta a impedire che la gestione scivoli su telefonate generiche o su insistenze prive di riscontri oggettivi.
Prima ancora del contenuto, conta l’indirizzo giusto e il canale di invio. Se scrive direttamente il creditore, ci si rivolge all’ufficio indicato nella diffida; se agisce un’agenzia per conto del creditore, conviene notificare la lettera ad entrambi; se la pretesa proviene da un soggetto che afferma di aver acquistato il credito, è essenziale pretendere prova della legittimazione, perché la cessione diventa opponibile al debitore solo se da lui accettata o se gli è stata notificata, restando altrimenti irrilevante la circolazione interna del credito tra terzi. Il riferimento pratico è l’articolo 1264 del codice civile, che disegna la regola di base sull’efficacia della cessione nei confronti del debitore: in mancanza di notifica o di accettazione, egli non è tenuto a trattare con il cessionario e può chiedere di vedere gli atti, inclusa, quando esistano passaggi successivi, la catena delle cessioni. L’invio mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento consente di fissare data e contenuto a fini probatori.
La parte centrale della diffida deve spiegare perché la richiesta è contestata e che cosa si chiede per verificarla. Se l’oggetto è un contratto di fornitura o una fattura, è coerente domandare copia del contratto sottoscritto, delle condizioni economiche e dei documenti contabili con i criteri usati per calcolare quote capitale, interessi, penali e spese, precisando che il corrispettivo non può essere improvvisato e che voci generiche come oneri di recupero esigono una base legale o contrattuale. Nelle transazioni commerciali tra imprese e nei rapporti con la pubblica amministrazione, il quadro è peculiare perché la disciplina speciale sui ritardi di pagamento riconosce al creditore, senza necessità di costituzione in mora, un importo fisso di quaranta euro per ogni ritardo, oltre al diritto di vedersi rimborsare i costi ragionevoli di recupero se provati: in una diffida B2B è quindi sensato distinguere il piccolo importo fisso previsto dalla legge da altre voci pretese senza prova. Laddove invece il rapporto sia con un consumatore, e quindi soggetto al Codice del Consumo, la pretesa di spese stragiudiziali prive di fondamento va respinta se non coperta da una previsione contrattuale lecita e dimostrata nei suoi presupposti. In ogni caso, chi diffida può chiedere che finché non venga fornita la documentazione la pratica resti congelata.
Un aspetto delicato riguarda la prescrizione e, più in generale, i tempi. Nei crediti civili il termine ordinario è decennale, ma molte obbligazioni periodiche si prescrivono in cinque anni e in alcuni settori regolati esistono termini speciali, come quello biennale per la prima fatturazione tardiva o per i ricalcoli nelle utenze di elettricità, gas e acqua. Richiamare la regola del biennio quando si contestano fatture di conguaglio risalenti ai due anni precedenti è spesso decisivo, perché l’autorità di regolazione dell’energia e dei servizi idrici ne ha chiarito la portata anche alla luce di recenti pronunce del Consiglio di Stato. Una diffida ben scritta eccepisce in via formale la prescrizione per i periodi anteriori, invita al ricalcolo ed evita ammissioni di sorta, lasciando al creditore l’onere di provare eventuali interruzioni.
La forma linguistica non è un dettaglio, perché può produrre effetti sostanziali. Frasi vaghe come “sono disposto a pagare se…” o “mi assumo il debito purché rateizziate” possono essere lette come riconoscimenti idonei a interrompere la prescrizione. Per evitare effetti non voluti, la diffida dovrebbe contenere una formula di salvaguardia che escluda espressamente il riconoscimento del debito e premetta che ogni interlocuzione avviene al solo fine di ottenere riscontri documentali. La tutela è tanto più necessaria perché il codice civile prevede che la prescrizione si interrompa per effetto del riconoscimento del diritto da parte del debitore; di conseguenza, prima di valutare pagamenti o piani di rientro, è utile ottenere il fascicolo completo ed eventualmente qualificare ogni proposta come transazione senza ammissione del debito.
Quando a contattare è una società di recupero, oltre al piano civilistico si innesta quello della protezione dei dati personali. Il Garante ha fissato da tempo regole di comportamento che vietano prassi invasive come telefonate reiterate a orari inopportuni, contatti al domicilio o sul posto di lavoro che possono far conoscere a terzi lo stato debitorio, messaggi preregistrati o comunicazioni a parenti, colleghi, vicini. Una diffida ben formulata richiama queste regole, chiede che i contatti avvengano solo per iscritto ai recapiti indicati, esercita se del caso il diritto alla limitazione del trattamento quando l’esattezza dei dati è in contestazione e diffida dall’effettuare segnalazioni o aggiornamenti verso banche dati esterne fino alla conclusione della verifica. Il vademecum del Garante è utile anche come linguaggio, perché elenca quali dati possono essere trattati e con quali cautele, offrendo un riferimento neutro e autorevole da inserire nella corrispondenza.
Il tema delle segnalazioni ai Sistemi di Informazioni Creditizie merita un paragrafo a sé. Se la diffida nasce su un rapporto bancario o finanziario, è opportuno ricordare che il trattamento dei dati nei SIC è disciplinato da un codice di condotta approvato dall’Autorità, che prevede regole di qualità del dato, obblighi di preavviso prima dell’iscrizione del primo ritardo, tempi di conservazione differenziati in funzione della gravità e dell’esito dell’inadempimento e diritti di accesso e rettifica con risposte in termini certi. Questo significa che nella diffida si può chiedere non solo di sospendere nuove segnalazioni in pendenza di contestazione, ma anche di avere prova dell’avvenuto preavviso e del rispetto delle regole del codice, con l’avvertenza che in mancanza la segnalazione è illegittima e andrà rimossa o corretta. L’esistenza di un organismo di monitoraggio del codice fornisce inoltre un interlocutore ulteriore per le segnalazioni sulle violazioni sistemiche, elemento che rafforza l’effetto persuasivo della diffida.
Accade spesso che, di fronte a una contestazione articolata, l’agenzia risponda proponendo un saldo e stralcio. È una via praticabile quando si desidera chiudere in fretta, ma richiede cautela. Nelle trattative ogni bozza di accordo dovrebbe specificare che il pagamento avviene a titolo transattivo, che la posizione si intende estinta per intero e che ogni segnalazione nei SIC verrà aggiornata o rimossa nei limiti consentiti dalle regole di settore. La diffida può riservarsi di valutare un componimento solo dopo aver ricevuto la documentazione promessa e ribadire che l’apertura a un dialogo non equivale ad ammissione del debito. Questo accorgimento evita che il contatto venga strumentalmente presentato come riconoscimento ai fini interruttivi della prescrizione.
Se la materia riguarda prodotti bancari o finanziari, la diffida può preannunciare, in mancanza di riscontro, l’intenzione di presentare reclamo e poi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. L’ABF è un sistema pubblico di risoluzione alternativa che decide in tempi rapidi sulla base di documenti, con costi contenuti e senza assistenza tecnica obbligatoria; la proposizione del ricorso è possibile solo dopo un reclamo scritto all’intermediario. Integrare questi riferimenti nella diffida non è minaccia sterile, ma indicazione di un percorso concreto che spesso induce a una verifica sostanziale. In ambito di comunicazioni elettroniche e media, l’omologo è la piattaforma ConciliaWeb dell’Autorità per le comunicazioni: prima di andare in giudizio il tentativo di conciliazione è obbligatorio e si svolge online, a valle di un reclamo all’operatore. Un discorso simile vale per luce, gas, idrico e teleriscaldamento, dove il Servizio Conciliazione dell’Autorità di regolazione è il canale istituzionale per comporre le liti. Indicare nella diffida che si è pronti ad attivare questi strumenti, se del caso, segnala preparazione e riduce lo spazio a risposte evasive.
Ci sono infine due profili trasversali da presidiare. Il primo è la tracciabilità delle comunicazioni. La diffida serve anche a contenere contatti telefonici martellanti o comportamenti scorretti, perciò è utile chiedere che ogni comunicazione avvenga per iscritto, ribadire che i numeri non autorizzati non devono essere usati e avvisare che eventuali molestie saranno segnalate alle autorità competenti. Il secondo riguarda la gestione dei dati: la lettera può esercitare il diritto di accesso alle informazioni trattate sulla posizione contestata, chiedere di conoscere la base giuridica del trattamento, domandare la limitazione temporanea fino alla definizione della controversia e pretendere che non vengano effettuate nuove comunicazioni a banche dati esterne in assenza di un titolo chiaro.
Sotto il profilo contenutistico, la diffida efficace è più narrativa che assertiva. Dichiara i dati essenziali della pratica, nega in modo espresso quanto non ritenuto dovuto, spiega con calma perché e quali documenti servono per rivalutare la posizione, ricorda i vincoli sulla cessione del credito quando scrive un cessionario, precisa la linea di condotta sui contatti e sulla privacy, mette in guardia dall’uso di spese stragiudiziali non dovute nei rapporti consumeristici e distingue correttamente, nei rapporti tra imprese, l’importo fisso previsto dal decreto sui ritardi di pagamento da eventuali altri costi da provare. Mantiene uno stile fermo ma civile, evita toni minacciosi e si chiude con un termine ragionevole per il riscontro, preannunciando, solo se pertinente, i canali ADR di settore o l’ABF. Questo impianto scritto non è solo buona educazione, ma costruzione del fascicolo: se la vicenda dovesse arrivare davanti a un mediatore, a un arbitro o a un giudice, la linearità della diffida e la coerenza della richiesta documentale spesso fanno la differenza nell’apprezzamento della serietà della contestazione.
Esempio di Lettera Di Diffida A Società Di Recupero Crediti
Modello GENERICO – contestazione e richiesta documenti
Oggetto: Diffida e richiesta documentazione – pratica n. [___] / Vs. diffida del [data]
Spett.le [Ragione sociale società di recupero],
il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome / Ragione sociale], C.F./P.IVA [___], in riferimento alla Vs. comunicazione del [data] con cui richiedete il pagamento di € [importo] per [fattura/contratto n. ___ del ___ in favore di ___], contesta integralmente la pretesa senza riconoscere alcunché e salvo ogni diritto.
Vi diffido a sospendere ogni attività di recupero finché non avrete trasmesso copia integrale dei documenti probatori: contratto sottoscritto e condizioni economiche, fatture ed estratti conto analitici, criteri di calcolo di interessi e addebiti accessori, eventuali atti interruttivi della prescrizione. In difetto di prova, la pretesa è priva di fondamento.
Ogni contatto dovrà avvenire esclusivamente per iscritto ai recapiti in calce; non autorizzo telefonate o contatti presso terzi (familiari, colleghi, vicini). Esercito il diritto alla limitazione del trattamento dei miei dati in relazione alla posizione contestata e chiedo di astenerVi da segnalazioni o aggiornamenti verso banche dati esterne finché la controversia non sarà definita. Chiedo conferma scritta di quanto sopra entro [10/15] giorni dal ricevimento.
In mancanza di riscontro documentato, mi riservo di adire le sedi competenti, inclusi gli strumenti ADR di settore ove applicabili.
Luogo e data
Firma __________________________
Recapiti per riscontro: [PEC / indirizzo]
Modello per cessione del credito non provata – richiesta legittimazione e “catena” delle cessioni
Oggetto: Diffida – richiesta prova della legittimazione alla riscossione – pratica n. [___]
Spett.le [Ragione sociale società di recupero / cessionario],
ricevo Vs. richiesta di pagamento di € [importo] relativa a [contratto/fattura n. ___ del ___]. Dichiaro di non aver mai ricevuto valida notifica della cessione del credito né di averla accettata; pertanto contesto la Vostra legittimazione senza riconoscere alcunché.
Vi diffido a trasmettere: copia dell’atto di cessione e della relativa notifica/accettazione, con indicazione della catena delle eventuali cessioni e dei poteri in virtù dei quali agite, nonché il fascicolo completo (contratto, condizioni, estratti conto, criteri di calcolo). Fino a tale prova, non siete titolati a riscuotere alcunché nei miei confronti.
Chiedo la sospensione di ogni attività di recupero e di qualsiasi comunicazione a banche dati esterne finché non avrete inviato la documentazione richiesta. Ogni ulteriore contatto avverrà solo per iscritto ai recapiti in calce. Attendo Vs. riscontro entro [10/15] giorni; in difetto, tutelerò le mie ragioni nelle sedi competenti.
Luogo e data
Firma __________________________
Modello per credito già estinto / pagamento effettuato – richiesta chiusura pratica
Oggetto: Diffida – credito estinto per pagamento del [data] – annullamento attività di recupero
Spett.le [Ragione sociale],
con riferimento alla Vs. richiesta di € [importo] per [fattura/posizione n. ___ del ], contesto la pretesa poiché il relativo importo risulta già saldato in data [data], come da ricevuta bonifico/quietanza che allego (CRO/Rif. []). La Vostra ulteriore richiesta è quindi priva di titolo.
Vi diffido a chiudere la pratica, rettificare i Vostri archivi e confermare per iscritto la regolare estinzione del debito, con cessazione immediata di ogni attività di recupero. Qualsiasi addebito di “spese di recupero” è indebito in assenza di valida base legale/contrattuale, tanto più a fronte del pagamento già eseguito.
La presente vale senza riconoscere alcunché e con riserva di ogni azione per i disagi subiti. Attendo Vs. conferma entro [7/10] giorni.
Luogo e data
Firma __________________________
Allego: copia pagamento/quietanza, eventuali precedenti comunicazioni
Modello utenze energia/gas/acqua – sovrafatturazione e prescrizione biennale
Oggetto: Diffida – contestazione fattura n. [___] / eccezione prescrizione – utenza [POD/PDR/Matricola]
Spett.le [Società di recupero per conto di ___],
in relazione alla Vs. richiesta di € [importo] per la fornitura di [luce/gas/acqua] (utenza n. [], POD/PDR [], fattura n. [] del []), contesto la pretesa senza riconoscere alcunché. Il consumo fatturato non corrisponde alle letture reali da me rilevate in data [___] e gli importi riferiti a periodi anteriori a 24 mesi risultano prescritti in base alla normativa vigente sulla prima fatturazione tardiva/ricostruzioni.
Vi diffido a trasmettere il dettaglio di calcolo (periodi, letture reali/stimate, criteri di conguaglio), a stornare immediatamente quanto non dovuto o prescritto e a sospendere ogni ulteriore attività di recupero e qualsiasi segnalazione a banche dati finché la verifica non sarà conclusa. Ogni contatto dovrà avvenire solo per iscritto ai recapiti indicati. In mancanza di riscontro entro [10/15] giorni, presenterò reclamo e attiverò la conciliazione presso l’Autorità competente.
Resto in attesa di Vostre determinazioni.
Luogo e data
Firma __________________________
Allego: foto contatore/autoletture, bollette precedenti, eventuali reclami già inoltrati
Fac Simile Lettera Di Diffida A Società Di Recupero Crediti Word da Scaricare
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La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile lettera di diffida a società di recupero crediti può essere convertito in PDF o stampato.