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Richiesta Risarcimento Danni Carburante Sporco
Il rifornimento con carburante contaminato da acqua, particelle ferrose o sedimenti organici è una delle cause più insidiose di avarie meccaniche: basta una sola erogazione difettosa perché un moderno sistema d’iniezione venga compromesso e il proprietario dell’auto si trovi a dover sostenere costi elevati per traino, fermo tecnico, riparazione e talvolta sostituzione di interi componenti. La legge italiana. combinando norme del Codice del consumo, del Codice civile e della disciplina sulla responsabilità da fatto illecito. offre al danneggiato diversi percorsi per ottenere il risarcimento, ma questi strumenti funzionano soltanto se la richiesta è tempestiva e supportata da prove tecniche che colleghino in modo chiaro il difetto del carburante al danno sofferto.
Il punto di partenza è la qualificazione giuridica del rapporto fra automobilista e gestore dell’impianto di rifornimento. Quando il consumatore acquista benzina o gasolio stipula un contratto di vendita di cosa mobile, sicché trova applicazione la garanzia legale di conformità prevista dagli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo. Il carburante consegnato dev’essere conforme all’accordo di qualità implicito nella transazione: se contiene impurità o acqua, presenta un difetto di conformità che attiva la responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 130. L’automobilista, una volta scoperto il vizio, deve denunciare il difetto entro sessanta giorni, pena la decadenza, mentre l’azione giudiziale si prescrive in ventisei mesi dalla consegna.
Nei casi in cui non ricorra un rapporto di consumo, per esempio perché il rifornimento è effettuato da un’impresa di autotrasporto. resta aperta la via della responsabilità contrattuale ordinaria: l’articolo 1470 garantisce che il bene venduto sia esente da vizi che lo rendano inidoneo all’uso; in subordine opera la responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043, con onere probatorio più gravoso poiché occorre dimostrare non solo il danno e il nesso causale, ma anche la colpa del distributore. La giurisprudenza degli ultimi anni ha comunque teso a valorizzare la posizione del danneggiato, ravvisando in capo al gestore un’obbligazione di risultato circa la purezza del carburante: il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 283 del 6 marzo 2024, ha affermato che il gestore è responsabile per i vizi del prodotto, posto che le acque di condensa nei serbatoi interrati costituiscono un difetto riconducibile alla sua sfera organizzativa..
Sul fronte probatorio, la regola cardine è la pronta cristallizzazione degli elementi di fatto. Appena insorge la sospetta avaria, occorre conservare lo scontrino del rifornimento, annotare data, ora e numero della pompa, fotografare il display dell’erogatore se possibile e, soprattutto, evitare di far eseguire smontaggi distruttivi prima che un tecnico terzo, preferibilmente nominato con procedura di ATP (accertamento tecnico preventivo), prelevi campioni di carburante dal serbatoio del veicolo e da quello della stazione. La Cassazione, con la decisione n. 14332 del 22 maggio 2024, ha sottolineato che, quando il carburante è stato già utilizzato senza residui disponibili per l’analisi, il danneggiato può comunque fornire la prova per presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti, come la vicinanza temporale tra rifornimento e guasto e la simultaneità di più veicoli danneggiati presso la stessa pompa.
In termini operativi, la procedura di richiesta danni si articola in tre fasi. Nella prima si invia al gestore, e alla società petrolifera qualora l’impianto operi in franchising, una diffida a mezzo PEC o raccomandata, in cui si descrive l’accaduto, si quantifica il pregiudizio stimato (traino, diagnosi, riparazione, fermo tecnico, eventuale noleggio sostitutivo) e si invita la controparte a partecipare alle operazioni peritali, indicando data, luogo e nominativo del consulente scelto. Tale invito assume rilievo anche processuale: l’eventuale mancata comparizione del convenuto alle operazioni peritali può essere valutata come comportamento concludente d’ammissione, secondo il Tribunale di Bergamo nella sentenza n. 2440/2023. Se la trattativa stragiudiziale non sortisce effetto, la seconda fase consiste nel promuovere un ricorso per ATP ex articolo 696-bis c.p.c. davanti al tribunale del luogo dove è sito il distributore o dove è avvenuto il danno: lo scopo è cristallizzare le prove tecniche prima del giudizio di merito. Tale ricorso, oltre a favorire un accordo, semplifica la terza e ultima fase, l’azione di condanna, poiché i risultati della perizia costituiscono forte presunzione in ordine al nesso causale. Valori di competenza inferiori a 5.000 euro possono essere portati dinanzi al Giudice di pace, con evidenti vantaggi in termini di tempi e costi, mentre per danni superiori si ricorre al tribunale monocratico.
La quantificazione del danno segue i criteri del danno emergente (costi di riparazione documentati da fatture) e del lucro cessante, spesso identificato nel fermo tecnico. Su quest’ultimo aspetto, la giurisprudenza ammette il risarcimento purché il danneggiato dimostri l’effettiva inutilizzabilità del veicolo e l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale concreto, come il noleggio di un’auto sostitutiva o la perdita di occasioni lavorative. Nei casi di imprese di trasporto la prova è quasi automatica, essendo il veicolo mezzo di produzione; per i privati occorre documentare la necessità del mezzo nella vita quotidiana o professionale.
Particolare cautela meritano le ipotesi di rifornimento presso self-service automatici privi di personale, dove talvolta il danneggiato non riesce a recuperare lo scontrino perché la stampante è guasta. La sentenza del Tribunale di Genova n. 3387/2024 ha ricordato che, in assenza di documento fiscale, la transazione può essere provata con l’estratto conto della carta di pagamento o con testimonianze, soprattutto se più utenti lamentano danni analoghi nello stesso arco orario. Anche i dati del software gestionale dell’impianto, che registra ogni erogazione, possono essere acquisiti tramite ordine di esibizione. Le azioni esperibili non esauriscono la tutela risarcitoria: l’articolo 118 del Codice del consumo disciplina la responsabilità per prodotto difettoso nei confronti del produttore. Se l’analisi chimica rivela che l’inquinamento deriva da cattivo processo di raffinazione o dal trasporto in cisterne contaminate, anziché da mancata manutenzione della pompa, il consumatore può citare il produttore o l’importatore, giovandosi del termine di prescrizione decennale e della disciplina speciale sull’onere probatorio. La strada è più complessa, ma la Suprema Corte ha ricordato che i due regimi, difetto di conformità e prodotto difettoso , non sono alternativi bensì concorrenti, sicché il danneggiato potrà scegliere quello che offre prospettive di successo maggiori.
Per concludere, ottenere il risarcimento per carburante sporco è possibile e, grazie alla recente giurisprudenza di merito e di legittimità, anche più agevole di quanto accadesse in passato, ma solo a patto di agire con tempestività: conservare lo scontrino, documentare i fatti, coinvolgere subito un tecnico, inviare una diffida formale ed eventualmente attivare un accertamento tecnico preventivo sono passaggi cruciali. Chi trascura questi adempimenti rischia di trovarsi di fronte a eccezioni di decadenza o a contestazioni sul nesso causale difficili da superare. Al contrario, una strategia documentata e coerente aumenta le probabilità che la compagnia del distributore giunga a un accordo transattivo senza bisogno di affrontare un processo; se il giudizio diventa inevitabile, l’impianto probatorio raccolto fin dall’inizio sarà la chiave per convincere il giudice a riconoscere integralmente il danno e le spese sostenute.
Esempio di Richiesta Risarcimento Danni Carburante Sporco
Di seguito è possibile trovare un esempio di richiesta risarcimento danni carburante sporco.
Lettera di diffida e richiesta di risarcimento rivolta al gestore dell’impianto di rifornimento e alla società petrolifera
Oggetto: richiesta di risarcimento danni per erogazione di carburante contaminato
Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], residente in [indirizzo completo], codice fiscale [codice fiscale], titolare del veicolo marca [marca], modello [modello], targa [targa], dichiara quanto segue. In data [giorno/mese/anno] alle ore [ora approssimativa] effettuava presso il Vostro impianto sito in [indirizzo stazione di servizio], pompa numero [n° pompa], un rifornimento di [benzina/gasolio/altro] per un importo di euro [importo], come documentato dallo scontrino fiscale che si allega in copia. A distanza di [minuti/ore] dal rifornimento il veicolo accusava anomali spegnimenti / mancate accensioni / spie di avaria motore, rendendo necessario l’intervento del carro attrezzi e il trasferimento presso l’officina [denominazione officina]. Le prime verifiche tecniche hanno evidenziato la presenza di acqua / particolato / sedimenti nel circuito di alimentazione, fatto compatibile con la somministrazione di carburante non conforme ai requisiti di purezza prescritti dal D.M. 2 agosto 2007.
Alla luce di tali circostanze, ai sensi degli articoli 1470 e seguenti codice civile, degli articoli 128-130 Codice del Consumo e dell’articolo 2043 codice civile, Vi invito e diffido formalmente a: riconoscere integralmente il danno emergente quantificato in euro [stima complessiva] (traino, diagnosi, riparazione, eventuale vettura sostitutiva, fermo tecnico) e l’ulteriore eventuale lucro cessante che sarà puntualmente documentato; partecipare alle operazioni peritali fissate per il giorno [data] alle ore [ora] presso [indirizzo officina o studio perito] ove il sottoscritto, assistito dal perito di parte [nome perito], provvederà al prelievo di campioni di carburante e alla redazione di relazione tecnica; garantire, qualora lo riteniate opportuno, la presenza di un Vostro tecnico di fiducia.
Qualora non pervenisse riscontro entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, sarò costretto ad adire l’Autorità giudiziaria per l’esperimento di accertamento tecnico preventivo ex articolo 696-bis c.p.c. con integrale aggravio di spese a Vostro carico. Con riserva di ogni ulteriore azione e diritto, allego copia dello scontrino, del preventivo di riparazione n. [numero] emesso da [officina] in data [data], del verbale di soccorso stradale e del documento di identità. Distinti saluti.
Luogo e data
Firma __________________________________
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
Tribunale di [città competente]
Ricorrente: [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [codice fiscale], rappresentato/a e difeso/a dall’avv. [nome avvocato] (C.F. [codice fiscale avvocato]), con domicilio eletto presso il suo studio in [indirizzo avvocato].
Contro: 1) [ragione sociale gestore impianto], C.F./P.IVA [dati], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [indirizzo]; 2) [multinazionale petrolifera proprietaria del marchio, se diversa], C.F./P.IVA [dati], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [indirizzo].
Premesso che
in data [rifornimento] il ricorrente effettuava rifornimento di [tipo carburante] presso la stazione di servizio convenuta ubicata in [indirizzo], pompa n. [n°];
che immediatamente dopo il rifornimento il veicolo marca [marca], modello [modello], targa [targa] manifestava gravi anomalie meccaniche come da relazione tecnica preliminare redatta dal perito ing. [nome] in data [data], allegata al presente ricorso;
che vi è urgente necessità di accertare le cause dei danni, la natura e l’entità delle contaminazioni presenti nel carburante erogato, anche mediante analisi comparativa di campioni prelevati dal serbatoio del veicolo e dai serbatoi interrati dell’impianto;
che tale indagine tecnica è indispensabile ai fini di eventuale successiva azione di merito per il risarcimento dei danni subiti, ai sensi degli articoli 1470 e seguenti c.c., 2043 c.c. e 128 e seguenti Codice del Consumo;
che la permanenza del veicolo in officina determina aggravio di spese di custodia e fermo tecnico, sicché l’accertamento va compiuto con la massima tempestività.
Tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, come sopra rappresentato/a, formula istanza affinché l’Ill.mo Tribunale adito voglia:
disporre accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. nominando quale consulente tecnico d’ufficio il dott./ing. [nome suggerito, facoltativo] ovvero chi sarà ritenuto idoneo; fissare i quesiti diretti a stabilire composizione chimico-fisica del carburante erogato, eventuale presenza di acqua o impurità, nesso causale tra tale contaminazione e le avarie riscontrate, costi necessari per il ripristino funzionale del veicolo e valore economico del fermo tecnico;
disporre, se del caso, il prelievo coattivo di campioni presso i serbatoi dell’impianto di rifornimento convenuto, con facoltà per il CTU di accedere ai locali;
fissare la data di inizio delle operazioni peritali, mandando alla Cancelleria per le notifiche di rito alle parti convenute.
Si produce: 1) scontrino fiscale del rifornimento; 2) preventivo/fattura di riparazione; 3) relazione tecnica preliminare; 4) documentazione di traino e custodia; 5) copia C.I. e codice fiscale del ricorrente; 6) procura alle liti.
Valore della controversia: euro [importo].
Ai sensi del vigente D.P.R. n. 115/2002 il contributo unificato è assolto mediante marca da bollo telematica allegata.
Con ogni riserva di integrazione e modificazione dei mezzi di prova.
Luogo e data.
Firma avvocato e firma ricorrente a margine.
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