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Indice
Ricorso ex Art 409 cpc
In base a quanto stabilito dall’art. 409 cpc, sono controversie individuali di lavoro quelle relative a
-rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa
-rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, oltre che rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie
-rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e da altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato
-rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica
-rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, nel caso in cui non siano devolute dalla legge ad altro giudice.
L’art. 409 del Codice di procedura civile individua quindi le controversie che devono essere trattate secondo il rito speciale del lavoro, il quale prevede una cognizione piena, distinta dal rito ordinario o da altri riti speciali. La norma non si limita a disciplinare il procedimento, ma determina anche il giudice competente (il tribunale) e contribuisce alla distribuzione delle controversie tra il giudice ordinario e quelli speciali, definendo l’ambito della giurisdizione.
Per le controversie disciplinate da questa norma, così come per quelle dell’art. 442 c.p.c., non si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742. Il rito speciale del lavoro si applica anche alle controversie di natura collettiva, come quelle promosse dalle associazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori.
La norma si riferisce non solo alle controversie che coinvolgono il prestatore di lavoro, ma anche a quelle in cui è il datore di lavoro a proporre domanda contro il lavoratore. Inoltre, si estende alle controversie tra soggetti terzi che derivano direttamente dal rapporto di lavoro. Ad esempio, il giudice del lavoro è competente per le azioni intentate da un lavoratore contro il fideiussore del datore di lavoro per il recupero dei crediti.
Il rito del lavoro si applica anche ai rapporti di lavoro estinti o non ancora costituiti e a controversie relative al riconoscimento di mansioni, qualifiche, o alla tutela di diritti come la libertà, la dignità e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Il numero 1 dell’articolo si riferisce ai rapporti di lavoro subordinato, identificando la subordinazione come il criterio distintivo. La subordinazione si manifesta attraverso l’esecuzione della prestazione lavorativa sotto le direttive del datore di lavoro, che esercita anche poteri organizzativi e disciplinari, stabilisce un orario e una retribuzione fissa, e richiede una prestazione personale, continuativa ed esclusiva. Il lavoro può essere prestato anche a favore di soggetti non imprenditori, come associazioni non riconosciute, comitati, fondazioni o partiti.
La norma include anche controversie relative a rapporti non regolati dalla contrattazione collettiva, come il lavoro domestico. Se il lavoro domestico è subordinato, rientra nel numero 1 dell’art. 409; se è autonomo, può rientrare nel numero 3.
Il luogo in cui la prestazione viene svolta è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 409: il lavoro può essere svolto in azienda, presso una dipendenza o anche a domicilio.
A seguito di numerose pronunce della Corte Costituzionale, il rito del lavoro si applica anche alle controversie marittime e portuali, che erano state inizialmente assegnate al comandante di porto dall’art. 603 del codice della navigazione.
Il numero 2 dell’art. 409 si riferisce ai rapporti agrari di tipo associativo, in cui non vi è subordinazione. Però, il giudice ordinario mantiene la competenza per le azioni possessorie e le controversie relative all’enfiteusi.
Anche i rapporti di lavoro autonomo, come quelli di rappresentanza e agenzia, sono soggetti al rito del lavoro se caratterizzati da continuità, coordinazione e prevalente personalità della prestazione. In altre parole, si tratta di rapporti di parasubordinazione, in cui l’attività è continuativa, non occasionale, e coordinata, rimanendo comunque autonoma rispetto al potere gerarchico del datore di lavoro.
Il numero 4 della norma ha perso rilevanza dopo l’intervento del D.Lgs. n. 80/1998, che ha assegnato al giudice del lavoro la competenza per la quasi totalità delle controversie relative al pubblico impiego. Questo ha reso inutile la distinzione tra enti pubblici economici e pubblicistici, uniformando la giurisdizione sotto il tribunale ordinario civile in funzione di giudice del lavoro.
L’art. 63 del Testo Unico del Pubblico Impiego (T.U.P.I.) ha confermato che tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che in precedenza ricadevano nella giurisdizione amministrativa, sono ora devolute al giudice ordinario del lavoro. Tuttavia, restano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di diritto pubblico e alle procedure concorsuali per l’assunzione nel pubblico impiego.
Inoltre, il giudice del lavoro ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi rilevanti nel giudizio, qualora ne venga accertata l’illegittimità, senza che ciò comporti la perdita di giurisdizione.
Esempio di Ricorso ex Art 409 cpc
Di seguito è possibile trovare un esempio di ricorso ex art 409 cpc.
RICORSO EX ART. 409 C.P.C.
Il sottoscritto Avv. __________________, con studio in ______, __________________, Cod. Fisc. ____________________, pec ___________________ difensore
e domiciliatario, giusta a delega a margine del presente atto, del sig. __________________ residente in __________________, via __________________, P.Iva
__________________, Cod. Fisc. __________________, iscritto al Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio presso la CCIAA di ________________ al n.
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espone
Fatto
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Diritto
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Tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto difensore nell’interesse del ricorrente
chiede
che l’Ecc.mo Tribunale di _____________, Sezione Lavoro, Voglia, ai sensi dell’art. 413 e ss. c.p.c., previa fissazione dell’udienza di discussione,
Nel merito
Condannare
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Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre il 12,5 % a titolo di rimborso spese forfetario, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
Ammettere, se del caso, CTU al fine di _________________________________________
Ammettere, altresì, interrogatorio formale del convenuto nonchè prova per testi sui seguenti capitoli, premessa la locuzione “Vero che”:
1) “______________________________________”
2) “______________________________________”
A testi si indicano:
____________________
____________________
Dichiarazione di valore: euro _____________. Ai sensi dell’art. 10, comma 6, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento
del contributo unificato.
Si produce:
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Luogo e data, ______________
Avv. __________________
Modello Ricorso ex Art 409 cpc Editabile da Scaricare
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La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
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