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Compensazione Volontaria di Crediti e Debiti
Nel diritto civile italiano la compensazione è uno degli strumenti attraverso cui le obbligazioni si estinguono senza che avvenga un pagamento in senso stretto. Il meccanismo si fonda su una logica di semplicità ed economia giuridica: quando due soggetti sono reciprocamente creditori e debitori l’uno dell’altro, far circolare denaro in entrambe le direzioni per poi restituirselo sarebbe inutile. Il codice civile, agli artt. 1241 e seguenti, disciplina tre forme di compensazione, legale, giudiziale e volontaria, e quella volontaria è senza dubbio la più flessibile, perché si fonda esclusivamente sull’accordo tra le parti e prescinde dai rigidi presupposti che condizionano le altre due.
La compensazione legale opera automaticamente quando i due crediti reciproci sono omogenei, liquidi ed esigibili: deve trattarsi cioè di somme di denaro o di quantità di cose fungibili dello stesso genere, determinate con precisione nel loro importo e immediatamente esigibili senza impedimenti. La compensazione giudiziale interviene invece quando un credito non è ancora liquido ma è di facile e pronta liquidazione, ed è il giudice a pronunciarla con una sentenza di natura costitutiva. La compensazione volontaria, regolata dall’art. 1252 c.c., rompe questi schemi: le parti possono decidere di compensare i propri crediti e debiti reciproci anche quando mancano uno o più dei requisiti previsti dalla legge, come la liquidità o l’esigibilità immediata.
Il tratto caratteristico di questo istituto è che si basa su un accordo, che la giurisprudenza considera un vero e proprio negozio bilaterale a contenuto estintivo, e non richiede alcuna forma particolare. Come ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13949 del 20 maggio 2024, la compensazione volontaria non esige la certezza, la liquidità e l’esigibilità dei contrapposti crediti, e la prova dell’accordo può essere raggiunta con qualsiasi mezzo, anche attraverso comportamenti concludenti, purché la volontà delle parti risulti con sufficiente chiarezza. Sempre la Cassazione ha precisato che l’effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepito dalla parte interessata nel processo.
Il codice civile distingue due varianti di compensazione volontaria. La prima, prevista dal primo comma dell’art. 1252, riguarda crediti già esistenti al momento dell’accordo: le parti si accordano per estinguere reciprocamente obbligazioni già sorte, anche se prive dei requisiti della compensazione legale. La seconda, contemplata dal secondo comma, consente alle parti di stabilire preventivamente le condizioni alle quali la compensazione opererà in futuro, per crediti non ancora nati: si tratta del cosiddetto patto di futura compensazione, particolarmente utile nei rapporti commerciali continuativi in cui le parti sanno già che sorgeranno posizioni di credito e debito reciproche. In quest’ultimo caso gli effetti estintivi non retroagiscono al momento in cui i crediti vengono a coesistere, ma decorrono dal verificarsi delle condizioni pattuite, con conseguenze rilevanti anche sul piano fiscale, in particolare ai fini IVA, visto che la data dell’accordo o dell’avverarsi delle condizioni segna il momento in cui la compensazione produce effetti anche tributari. La libertà delle parti non è tuttavia illimitata. L’art. 1246 c.c. individua alcune categorie di crediti non compensabili, che resistono anche alla volontà negoziale: i crediti per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, i crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato, i crediti dichiarati impignorabili dalla legge, e ogni altra ipotesi in cui un divieto di compensazione sia espressamente stabilito dalla legge. Rientrano in quest’ultima categoria, per esempio, i crediti di natura alimentare, che la giurisprudenza ha costantemente sottratto alla compensazione a tutela del soggetto più debole. La dottrina prevalente ritiene che la compensazione volontaria successiva all’esistenza dei crediti possa rimuovere quasi tutti questi ostacoli, mentre quella preventiva incontra limiti più stringenti là dove le norme rispondano a finalità di ordine pubblico o di protezione sociale non derogabili dall’autonomia privata.
Dal punto di vista pratico, la compensazione volontaria trova largo impiego nei rapporti tra imprese che intrattengono relazioni commerciali continuative, nel factoring, nei rapporti bancari di conto corrente, e ogni volta che due soggetti vogliano regolare in modo semplice posizioni contrapposte senza ricorrere a pagamenti effettivi. Quando viene convenuta per scritto, è opportuno che l’accordo specifichi con precisione i crediti oggetto di compensazione, i rispettivi importi, la data di decorrenza degli effetti e le eventuali condizioni sospensive o risolutive. Nei casi in cui la compensazione intervenga in prossimità di uno stato di insolvenza o nell’imminenza di una procedura concorsuale, occorre cautela: la Cassazione ha riconosciuto che un accordo di compensazione volontaria concluso durante la fase di insolvenza e volto a favorire determinati creditori può integrare il reato di bancarotta preferenziale. Una valutazione giuridica accurata prima di dare esecuzione all’accordo è quindi sempre consigliabile, soprattutto nei rapporti tra società o in presenza di debiti verso l’erario o istituti previdenziali, che seguono regole proprie e non si prestano ad essere compensati con crediti di natura privatistica.
Esempio di Compensazione Volontaria di Crediti e Debiti
Di seguito è possibile trovare un esempio di compensazione volontaria di crediti e debiti.
Compensazione volontaria
Le seguenti parti:
— Sig…………………, nato a……..…., il……..….., residente in ………………, via ……………….,
n. ……, cod. fisc …..………, di professione ……………
— Sig…………………, nato a……..…., il……..….., residente in ………………, via ……………….,
n. ……, cod. fisc ………, di professione ……………
convengono e stipulano quanto segue:
Il Sig ………………….….., titolare di un credito di euro …………….., con scadenza il…………., nei confronti del Sig ……………………, derivante da ………………………………., e il Sig ……………………, titolare a sua volta di un credito di euro ………………….., con scadenza il………. , nei confronti del Sig …………………………, derivante da ……………………, dichiarano estinti per compensazione i loro debiti e rilasciano reciprocamente quietanza di saldo.
………………………………. [Luogo/data]
……………………………… [Le parti]
Modello Compensazione Volontaria Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello compensazione volontaria di crediti e debiti da scaricare. Il modulo compensazione volontaria di crediti e debiti compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile compensazione volontaria di crediti e debiti può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Compensazione Volontaria PDF
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile accordo di compensazione volontaria PDF editabile da scaricare e compilare.
