In questa pagina è possibile trovare un fac simile comunicazione ex Art. 47 Legge 428/90 da scaricare e compilare.
Indice
Comunicazione ex Art. 47 Legge 428/90
L’articolo 2112 del Codice Civile italiano, intitolato Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, stabilisce che, in caso di trasferimento di un’azienda da un imprenditore (cedente) a un altro (cessionario), anche i rapporti di lavoro dei dipendenti dell’azienda ceduta si trasferiscono automaticamente al nuovo proprietario. Questo trasferimento avviene con la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, inclusa l’anzianità di servizio. Tale disposizione rappresenta una deroga alla regola generale prevista dall’art. 1406 c.c., che richiede il consenso del contraente ceduto per la cessione di un contratto. Nel contesto del trasferimento d’azienda, la cessione del contratto di lavoro è automatica e non necessita dell’approvazione dei lavoratori coinvolti.
La funzione primaria di questa norma, introdotta nella versione originaria del Codice Civile del 1942, è garantire la continuità del rapporto di lavoro del dipendente, proteggendolo da licenziamenti ingiustificati semplicemente a causa del trasferimento dell’azienda a un nuovo imprenditore. In questo modo, il dipendente mantiene la propria stabilità lavorativa e i propri diritti acquisiti, mentre il cessionario beneficia di un quadro aziendale già operativo e pronto per la produzione, riducendo i tempi e i costi legati all’assunzione di nuovo personale. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18/2001, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/23/CE, la normativa ha subito un’importante evoluzione. Il trasferimento d’azienda non si limita più all’intera entità aziendale, ma può includere anche solo una parte dell’azienda, denominata ramo d’azienda. Perché un ramo d’azienda possa essere considerato tale, deve costituire un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica già organizzata e preesistente al trasferimento, mantenendo la propria identità anche dopo il passaggio di proprietà. Questa innovazione ha ampliato le possibilità di trasferimento, permettendo una maggiore flessibilità nella gestione delle operazioni aziendali e nella strutturazione delle transazioni tra imprenditori.
L’impianto normativo successivo alla direttiva del 2001 ha dunque ridefinito il concetto di azienda, includendo ogni attività economica organizzata, sia essa a scopo di lucro o meno, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Questo ampliamento consente il trasferimento anche di entità non strettamente imprenditoriali. Inoltre, la possibilità di trasferire solo una porzione dell’azienda, purché autonoma e preesistente, permette di adattare la normativa a diverse situazioni aziendali senza compromettere l’integrità del rapporto di lavoro dei dipendenti. Con l’introduzione del Decreto Legislativo 276/2003, noto come Legge Biagi, sono state apportate modifiche significative all’art. 2112 c.c. In particolare, è stato eliminato il requisito della preesistenza del ramo d’azienda, aprendo la porta a interpretazioni più flessibili ma potenzialmente suscettibili di abuso. La nuova disposizione sembrava autorizzare il cedente e il cessionario a definire autonomamente un segmento aziendale come ramo d’azienda, senza necessariamente rispettare criteri oggettivi di autonomia e preesistenza. Questo avrebbe potuto permettere a imprenditori poco scrupolosi di trasferire selettivamente un gruppo di lavoratori al cessionario, evitando così di affrontare le procedure previste per i licenziamenti collettivi.
Per evitare tali abusi, la normativa prevede che, nel caso di cessione di un’azienda con più di 15 lavoratori, il cedente e il cessionario debbano informare le rappresentanze sindacali aziendali e le rispettive organizzazioni di categoria almeno 25 giorni prima del trasferimento. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali, la comunicazione deve essere estesa alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle principali confederazioni nazionali. La comunicazione deve includere dettagli sui motivi del trasferimento, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, e le eventuali misure previste a loro favore.
Una volta ricevuta la comunicazione, i sindacati hanno la possibilità di richiedere un esame congiunto entro sette giorni. Questo esame deve iniziare entro altri sette giorni dalla richiesta e si considera concluso se, entro dieci giorni dall’inizio, le parti non raggiungono un accordo. Se il locatore non rispetta l’obbligo di informare e consultare i sindacati, ciò costituisce una condotta antisindacale, soggetta a sanzioni.
Esempio di Comunicazione ai Sindacati di Cessione di Ramo d’Azienda
Di seguito è possibile trovare un esempio di comunicazione ai sindacati di cessione di ramo d’azienda.
Alle rappresentanze sindacali aziendali unitarie
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 47, 1° comma, legge 29 dicembre 1990, n. 428, si comunica che il ramo d’azienda costituito da ….. sarà trasferito, mediante ….., a ……
Il trasferimento è previsto con effetto dal giorno ……
I motivi del programmato trasferimento sono i seguenti: …..
Esso comporterà per i lavoratori le seguenti conseguenze giuridiche, economiche e sociali: ……
Sono state previste, in ogni caso, nei confronti dei dipendenti interessati le seguenti misure: ……
Copia della presente comunicazione viene contestualmente inviata anche all’associazione sindacale di categoria nel cui ambito codesta rappresentanza è costituita.
Si resta a disposizione per l’esame congiunto previsto dal capoverso del citato art. 47.
Firma dell’alienante …..
Firma dell’acquirente …..
Modello Comunicazione ex Art. 47 Legge 428/90 Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello comunicazione ai sindacati di cessione di ramo d’azienda da scaricare. Il modulo comunicazione ai sindacati di cessione di ramo d’azienda compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile comunicazione ai sindacati di cessione di ramo d’azienda può essere convertito in PDF o stampato.