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Indice
Contratto Cessione di Ramo d’Azienda
Il trasferimento di azienda, nella sua accezione giuridica, comprende ogni operazione che, conseguentemente a un atto di cessione contrattuale o a una fusione, determina la modifica del titolare di un’attività economica organizzata, indipendentemente dalla presenza o meno di finalità lucrative. Questo implica che l’attività trasferita conservi la propria identità rispetto a quanto esisteva prima del trasferimento, a prescindere dalla tipologia dell’accordo negoziale o del provvedimento con cui si realizza, inclusi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Questa disciplina trova applicazione anche qualora venga ceduto un ramo d’azienda invece che l’intero complesso. A condizione che i beni così trasferiti siano, anche solo potenzialmente, idonei a dare origine a un’impresa, la cessione è pienamente valida.
Il legislatore non impone la forma scritta a pena di nullità per il contratto con cui si trasferisce l’azienda o un suo ramo, ma la prescrive solo ai fini della prova, della pubblicità e dell’opponibilità ai terzi. In base all’articolo 2556 del Codice civile, infatti, il trasferimento dell’azienda va iscritto nel Registro delle Imprese. Per eseguire questa formalità, occorre redigere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata e, entro un termine di trenta giorni, effettuare il deposito nel Registro, pena una sanzione amministrativa. In pratica, è consueto che la cessione di azienda si realizzi comunque per iscritto al fine di definire in modo completo gli obblighi reciproci.
Il corrispettivo di tali cessioni deriva solitamente dal valore patrimoniale dell’azienda, determinato sommando attività e passività (come risultano dal bilancio straordinario di cessione) e considerando l’avviamento, che ne esprime la capacità di generare utili. Non sempre le parti fissano in anticipo il prezzo definitivo: spesso lo determinano al termine delle trattative e della Due Diligence o addirittura successivamente. Tale circostanza si spiega con la necessità di valutare in modo accurato la consistenza del patrimonio aziendale. Poiché la valutazione di beni, avviamento, passività e attività può variare nel tempo, risulta frequente la previsione di un prezzo provvisorio in un primo accordo preliminare, basato su una situazione patrimoniale riferita a una data determinata. Quando si formalizza il trasferimento o dopo la sua attuazione, le parti procedono a definire il prezzo conclusivo, aggiornando tale valore in ragione delle differenze emerse rispetto alla situazione iniziale e rettificandolo in aumento o in diminuzione in base alle modifiche. Questa circostanza può comportare che il pagamento del prezzo, in tutto o in parte, sia dilazionato e che si prevedano garanzie specifiche, come fideiussioni o altri strumenti a prima richiesta, per tutelare il venditore. È anche comune che le parti si accordino per demandare a un terzo arbitratore, spesso una società di revisione, la risoluzione di eventuali divergenze sui risultati delle verifiche patrimoniali.
Nella prassi, viene talvolta sottoscritto un mandato fiduciario (escrow), conferendo a un soggetto terzo il compito di custodire, durante il periodo necessario al perfezionamento della cessione (closing), una parte del prezzo versato dall’acquirente. L’escrow agent, in seguito, provvede a corrispondere tali somme al venditore una volta decorso un determinato termine e in assenza di richieste di indennizzo avanzate dall’acquirente. Quanto alla rateazione del corrispettivo, può accadere che le parti concordino un piano di pagamento a rate di importo fisso, eventualmente garantite da cambiali o pagherò, oppure un pagamento a rate d’importo variabile, ancorate a una percentuale del fatturato maturato dal cessionario dopo l’acquisizione dell’azienda.
La normativa del Codice civile sul trasferimento d’azienda tutela soprattutto i terzi, disciplinando profili quali il subentro nei contratti, nei crediti e debiti, nonché la successione nei rapporti lavorativi. Per questa ragione, i contraenti sono soliti redigere accordi molto dettagliati, in cui si integrano o si derogano, entro i limiti consentiti dalla legge, le disposizioni codicistiche sulla compravendita. Da un lato, il cessionario si protegge prevedendo a carico del cedente specifiche garanzie, comprendenti la veridicità delle informazioni sull’azienda e la responsabilità del cedente qualora emergano inesattezze o omissioni. In genere, il venditore garantisce la sussistenza, il valore e la titolarità di tutti i beni trasferiti, l’assenza di vincoli o diritti vantati da terzi non dichiarati, la validità delle autorizzazioni e licenze, l’assenza di situazioni pregresse da cui possano derivare passività fiscali, lavoristiche o ambientali, nonché la regolare esigibilità dei crediti trasferiti. Tali garanzie si accompagnano spesso a obblighi d’indennizzo, soggetti a franchigie o massimali, e operano entro un orizzonte temporale definito. D’altro canto, il cedente mira a cautelarsi contro il rischio che il compratore non onori i propri impegni. L’acquirente, infatti, potrebbe non stipulare il contratto definitivo, non pagare il prezzo pattuito al closing o cercare di compensare il proprio debito con domande di indennizzo. Per fronteggiare tali eventualità, il venditore può richiedere un anticipo, assistito da una penale o da una caparra confirmatoria, oppure istituire un mandato fiduciario che affidi a un terzo la gestione dell’anticipo, in attesa che si verifichino le condizioni sospensive per il trasferimento definitivo. Un ulteriore strumento a disposizione del cedente è l’inserimento del cosiddetto patto di riservato dominio, in base al quale la proprietà dell’azienda passa all’acquirente solo quando questi abbia pagato integralmente il prezzo. Tale meccanismo, tuttavia, non sempre è sufficiente a prevenire la dispersione dei beni aziendali, ragione per cui può risultare necessaria la trascrizione della clausola nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale, in modo da renderla opponibile ai terzi. Altre volte, il corrispettivo della cessione può consistere nella costituzione di una rendita a beneficio del cedente, con il conseguente obbligo, per il cessionario, di corrispondere periodicamente una somma di denaro per la durata della vita del cedente stesso. In tal caso, la disciplina applicabile ricalca quella ordinaria prevista dal codice civile in materia di rendite, integrata dalla regolamentazione specifica per il trasferimento di azienda.
Esempio di Contratto Cessione di Ramo d’Azienda
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto cessione di ramo d’azienda.
Contratto di cessione di ramo d’azienda
Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori, cittadini italiani:
—sig. …., nato a …., il…. residente a…. in via …., n. …., c.f…., da una parte;
—sig. …., nato a …., il…. residente a…., in via …., n. …., ci …., dall’altra parte;
premesso
—che il sig. …. è titolare del pubblico esercizio ….. denominato ……, corrente in…., piazza …. n. …., munito di regolare autorizzazione rilasciata dal comune di…., il ….;
—che l’azienda di cui al punto precedente presenta la situazione patrimoniale riprodotta nell’allegato contraddistinto con la lettera A al presente contratto, di cui ne fa parte integrante, situazione che il sig. …., con la sottoscrizione del presente atto, garantisce vera e reale, assumendone personalmente ogni onere ed effetto per quanto dovesse diversamente manifestarsi, e fatta salva ogni rivendicazione e richiesta di eventuali danni subiti dal sig. ….;
si pattuisce e si conviene:
che il sig. …. intende cedere, come cede, il….% …. della propria azienda, come meglio descritta in premessa, al sig. …. che intende accettare, come accetta, alle condizioni di seguito espresse:
Art. 1) La cessione del ramo d’azienda sarà realizzata mediante la costituzione di una società, per la precisione di una società in nome collettivo, il cui capitale sarà costituito per il….%….da parte del sig. …., e per il….%….da parte del sig. ….
Art. 2) Il prezzo pattuito per la cessione del ramo d’azienda alla costituenda società di cui al punto precedente viene fissato in Euro…. (….) o nel minor costo che si dovesse sostenere in caso di stralcio di alcuni debiti di cui all’allegato A.
Art. 3) La cifra che il sig…..dovrà pagare per l’acquisto del ramo d’azienda sarà ripartita secondo le quote sociali e precisamente Euto…. a carico di…. e…. a carico di….
Art. 4)11 sig. …. verserà da parte sua la quota dovuta al netto del proprio credito che vanta nei confronti del sig. …. come risulta dall’allegato A per un importo di Euro…. Tale somma sarà destinata al pagamento dei primi debiti del ….(allegato A) che siano diventati improrogabili o transati concordemente tra i signori….e…. Tutti gli altri debiti saranno a totale carico del sig. …., che liquiderà con i propri mezzi, compresi i proventi della gestione sociale come meglio specificati nei punti successivi.
Art. 5) Al fine di rendere possibile il risanamento dei debiti del…. e la transazione liberatoria con tutti i creditori, il sig. …. presterà le necessarie garanzie da concordare per ogni singola situazione. Per contro il sig. …. rilascerà una controgaranzia in effetti cambiari (o in un’altra forma) per pari importo da restituire a liberazione di ogni garanzia prestata dal….stesso. Gli oneri fiscali (bollo) dei titoli saranno a carico del sig……
Art. 6) Gli amministratori della società saranno congiuntamente i due soci…. e…., mentre la gestione di fatto sarà a carico del sig. …. Per gestione di fatto deve intendersi:
a) curare gli approvvigionamenti;
b) coordinare il personale dipendente;
c) tenere i contatti con i fornitori.
Il sig. ….potrà controllare la gestione in qualsiasi momento dando il suo apporto attraverso suggerimenti e quant’altro possa rendere più produttiva l’attività. Potrà, lo stesso, imporsi con la sua autorità amministrativa soltanto nei casi in cui il sig…..dimostri di gestire l’attività con negligenza e con spregio alle buone norme di una normale amministrazione.
Viene precisato che gli incassi sociali della gestione dovranno essere giornalmente versati in banca e che tutti i pagamenti a fornitori dovranno avvenire attraverso assegni bancari a firma congiunta dei soci. Dagli incassi verranno trattenuti, sempre a mezzo assegni, i compensi in conto utile pattuiti per i singoli soci nelle proporzioni descritte.
Art. 7) Tenuto conto che il sig. …. non presterà la propria opera personale nella gestione (eccetto quella amministrativa) sarà riconosciuta una partecipazione massima di Euro….(….) annui. Pertanto se vi sarà una perdita parteciperà a questa per il….%, se un utile inferiore a Euro….parteciperà pure al….%, mentre se l’utile sarà superiore a E….parteciperà solo per un importo massimo di Euro….
La differenza fra l’utile complessivo e quello di spettanza del signor…., come sopra descritto, sarà a totale favore del sig. ….
Letto, approvato e sottoscritto a …., il….
Ai sensi e per gli effetti degli arti. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano esplicitamente, dopo attenta lettura, le clausole contrattuali indicate agli articoli n. 4, 5, 6 e 7.
Letto, approvato e sottoscritto a …., il ….
Modello Contratto Cessione di Ramo d’Azienda Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto cessione di ramo d’azienda da scaricare. Il modulo contratto cessione di ramo d’azienda compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto cessione di ramo d’azienda può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto Cessione di Ramo d’Azienda PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto cessione di ramo d’azienda PDF editabile.