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Opposizione all’Esecuzione Immobiliare
L’opposizione all’esecuzione rappresenta un’importante possibilità di difesa per il debitore all’interno della fase dell’esecuzione immobiliare, consentendo l’apertura di una fase cognitiva in cui viene messo in discussione il diritto del creditore a procedere con l’esecuzione forzata. Questo strumento può essere utilizzato sia in via preventiva, prima dell’intimazione del precetto, che successivamente, dopo l’avvenuto pignoramento.
L’opposizione all’esecuzione si distingue dall’opposizione agli atti esecutivi, poiché in questo caso viene contestato il diritto sostanziale del creditore di procedere all’esecuzione forzata. Se l’opposizione viene accolta, il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, bloccando temporaneamente o definitivamente l’azione esecutiva. Trattandosi di un provvedimento che ha natura cautelare, può essere modificato o revocato dal giudice che lo ha emesso, e ha effetti anche sull’intervento di altri creditori eventualmente coinvolti nella procedura esecutiva. L’opposizione, se fondata, impedisce la prosecuzione dell’esecuzione sulla base del medesimo titolo esecutivo.
L’opposizione all’esecuzione può essere proposta nei casi previsti dall’articolo 615 del codice di procedura civile, che fa riferimento alla presenza di gravi motivi, quali il “fumus boni iuris” (la plausibilità del diritto) e il “periculum in mora” (il rischio di danno grave e irreparabile derivante dal proseguimento dell’esecuzione). Questi motivi devono essere tali da mettere in dubbio la legittimità dell’esecuzione forzata, richiedendo quindi un intervento del giudice per accertare l’esistenza o meno del diritto del creditore di procedere.
I motivi dell’opposizione possono essere sia di merito che di rito. I motivi di merito riguardano la contestazione dell’esistenza del diritto sostanziale del creditore, per esempio quando si sostiene che il debito sia stato estinto per adempimento, prescrizione o transazione. I motivi di rito, invece, si riferiscono alla validità del titolo esecutivo o degli atti su cui si basa l’esecuzione, come quando il titolo esecutivo non è idoneo, ad esempio perché si tratta di una sentenza di mero accertamento e non di condanna. Inoltre, l’opposizione può riguardare la legittimazione attiva o passiva delle parti coinvolte, ad esempio contestando la qualità di erede dell’intimato in caso di mancata accettazione dell’eredità.
L’opposizione all’esecuzione viene proposta mediante atto di citazione ex art. 163 c.p.c. se viene esperita prima del precetto, o con ricorso successivamente. In entrambi i casi, il giudice dell’esecuzione fisserà un’udienza camerale in cui sarà garantito il contraddittorio tra le parti, come previsto dall’art. 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. La sentenza che conclude la fase dell’opposizione non è impugnabile, se non attraverso ricorso per Cassazione, rendendo così definitivo il giudizio di merito sulla legittimità dell’esecuzione forzata.
Opposizione all’Esecuzione Immobiliare
Di seguito è possibile trovare un esempio di opposizione all’esecuzione immobiliare.
TRIBUNALE DI ….
RICORSO IN OPPOSIZIONE ex art. 615 comma 2 c.p.c. all’esecuzione mobiliare / immobiliare n. …. r.g.e.
pendente innanzi al Dott. …. con udienza (oppure) vendita al ….
proposta da:
….
CONTRO
….
* * *
Il Sig. …., C.F. …., residente in …., via …. n. …., elettivamente domiciliato in …., via …. n. … presso lo studio dell’Avv. …., C.F. …., P.E.C. ………it, fax n. …., che lo
rappresenta e difende per procura stesa a margine/ in calce al presente atto
ESPONE
– con sentenza n. …. del …., il …. di …., è stato condannato a pagare al Sig. …. la somma di euro …. oltre a euro …. per spese e agli interessi legali dal …. al saldo;
– in seguito a successivi accordi, ha versato a …. un acconto di euro …. e rilasciato n. … cambiali di pari importo per il residuo, scadenti rispettivamente il ….;
– per momentanee difficoltà economiche la cambiale scadente il …. non è stata pagata;
– che a seguito di precetto notificato il …. il Sig. …. in data …. ha eseguito il pignoramento sopra indicato in forza della predetta sentenza senza considerare che il
relativo credito, nelle more, è estinto in quanto integralmente;
Tanto premesso, il Sig. …., ut supra, contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata e chiede, ai sensi dell’art. 615 comma 2 c.p.c., che l’Ill.mo
Sig. G.E., voglia, previa sospensione dell’esecuzione e fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1.dichiarare che il Sig. …. nulla deve a …. in forza della sentenza azionata, in quanto tale credito è estinto e per l’effetto;
2.dichiarare inefficace il precetto e il pignoramento sopra indicati;
3.con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Si producono i seguenti documenti: ….
Al fine del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della controversia è di euro….
Luogo
Data
Sottoscrizione Avv. …
PROCURA ALLE LITI SE NON A MARGINE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN DATA
Il CANCELLIERE
Modello Opposizione all’Esecuzione Immobiliare Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di opposizione all’esecuzione immobiliare editabile da scaricare. Il modulo opposizione all’esecuzione immobiliare arbitro compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile opposizione all’esecuzione immobiliare può essere convertito in PDF o stampato.