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Indice
Patto Di Non Concorrenza Tra Società
Il patto di non concorrenza tra imprese non va confuso con quello giuslavoristico: qui non si tutela la posizione del lavoratore, ma si governa il modo in cui due operatori economici si impegnano a non ostacolarsi su determinati mercati, in certe aree o verso specifiche categorie di clientela. La base civilistica italiana è l’articolo 2596 del codice civile, che pretende la prova scritta del patto, si tratta di una forma ad probationem, e impone che l’obbligo sia delimitato nell’oggetto o nel territorio e non superi i cinque anni. Se le parti non indicano un termine, o indicano un termine eccedente, la durata si intende comunque di un quinquennio. La clausola che non rispetta questi requisiti rischia la nullità o, quanto alla durata, la riduzione legale al limite massimo consentito. Quando il divieto di concorrenza si collega a trasferimenti d’azienda o di ramo, opera anche il divieto legale dell’articolo 2557 del codice civile: chi aliena l’azienda deve astenersi, per cinque anni, dall’iniziare un’attività idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta; la regola si estende, per la durata del rapporto, ai casi di usufrutto e affitto d’azienda. Nella prassi, oltre a questo presidio legale, le parti inseriscono patti pattizi che “ritagliano” meglio oggetto, territorio e target clienti, rimanendo dentro la cornice dei cinque anni.
La cornice civilistica, però, non basta. Un patto tra imprese deve essere compatibile con l’articolo 101 TFUE e con l’articolo 2 della legge 287/1990: un accordo di non concorrenza che restringa sensibilmente la concorrenza può essere nullo e sanzionabile come intesa vietata, a prescindere dal fatto che rispetti l’articolo 2596 c.c. sul piano “inter partes”. È un doppio binario: validità civilistica e liceità antitrust devono coesistere. In caso di violazioni, oltre alla nullità “pubblica”, l’ordinamento italiano prevede anche azioni risarcitorie private, disciplinate dal d.lgs. 3/2017 di attuazione della direttiva 2014/104/UE.
Nei rapporti verticali, tipicamente fornitura, distribuzione, franchising, la bussola è il Regolamento (UE) 2022/720 (VBER) e le Linee direttrici verticali del 2022. L’esenzione per categoria scatta solo se ciascuna parte resta entro il 30% di quota nel proprio mercato rilevante e se l’accordo non contiene restrizioni “hardcore”. Quanto agli obblighi di non concorrenza, l’esenzione non copre quelli a durata indeterminata o oltre cinque anni; un vincolo post-termine è ammissibile nel “porto franco” soltanto se è indispensabile a proteggere il know-how trasferito, limitato ai locali/terreni in cui l’acquirente ha operato e non eccede un anno. Se si superano queste soglie, non significa di per sé che l’accordo sia illecito, ma si perde la protezione automatica e serve una valutazione individuale alla luce dell’articolo 101 TFUE. Va ricordato anche che il VBER, di regola, non si applica agli accordi verticali tra concorrenti, salvo il perimetro ristretto indicato dall’articolo 2, paragrafo 4.
Nelle operazioni di Mergers and Acquisitions, i patti di non concorrenza del venditore sono spesso considerati “restrizioni accessorie” alla concentrazione quando sono direttamente collegati e necessari a realizzarla e restano proporzionati per durata, oggetto e ambito geografico. La prassi della Commissione europea ha fissato da tempo soglie presuntive: fino a tre anni quando, con l’avviamento, si trasferisce anche il know-how; fino a due anni quando si trasferisce il solo avviamento. Durate maggiori richiedono giustificazioni stringenti; in mancanza, il rischio è che la clausola non sia considerata necessaria e ricada nel giudizio antitrust ordinario. Lo stesso vaglio di necessità e proporzionalità si applica a clausole ancillari come divieti mirati di sollecitazione della clientela o impegni di riservatezza.
Se l’accordo riguarda imprese concorrenti “orizzontali”, la soglia di attenzione sale. Le Linee direttrici orizzontali del 2023 ricordano che alcune restrizioni possono essere vietate “per oggetto”, cioè senza bisogno di provarne gli effetti concreti. In questo contesto, etichette come “non-compete”, “non-sollecitazione clienti” o “no-poach” non mettono al riparo se, nella sostanza, si traducono in riparti di mercati o clienti, o nel blocco della mobilità del personale. L’enforcement recente lo conferma: il 2 giugno 2025 la Commissione europea ha adottato la sua prima decisione su un accordo “no-poach” in un cartello del food delivery, irrogando complessivamente 329 milioni di euro di sanzioni a Delivery Hero e Glovo per intese che includevano non solo il divieto di assumere il personale altrui ma anche scambi di informazioni sensibili e ripartizioni geografiche. Il messaggio è chiaro: i vincoli sul personale tra concorrenti sono oggi trattati come restrizioni “per oggetto”, con un rischio legale molto elevato, e vanno evitati salvo eccezioni davvero ancillari e strettamente necessarie.
Tradurre tutto ciò in clausole accettabili significa tenere insieme i due piani. Civilisticamente la clausola deve essere scritta, chiara nel definire che cosa si vieta e dove, e collocata entro cinque anni o meno, a seconda del contesto. Da punto divista Antitrust, occorre poter spiegare perché il divieto è indispensabile a proteggere un interesse legittimo (per esempio l’avviamento trasferito o un know-how non pubblico) e perché, senza quel perimetro, l’operazione o il rapporto verticale non reggerebbero. Nelle reti verticali è prudente restare entro i cinque anni e verificare ex ante le quote di mercato per non uscire dal “porto franco”; laddove serva un vincolo post-termine, il limite di un anno e l’ancoraggio ai locali in cui l’acquirente ha operato sono i parametri da rispettare. Nelle concentrazioni, la rotta migliore è restare nelle soglie di due o tre anni descritte dalla prassi europea, calibrando oggetto e geografia sul mercato rilevante davvero toccato dalla transazione.
Le conseguenze di un disallineamento sono concrete. Una clausola che ecceda i limiti dell’articolo 2596 c.c. può cadere o ridursi ex lege; un patto che, al di là della forma, configuri un’intesa restrittiva della concorrenza è nullo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 2 della legge 287/1990, con l’ulteriore rischio di sanzioni amministrative da parte dell’AGCM o della Commissione. A valle della decisione pubblica, poi, restano possibili le azioni di risarcimento del danno proposte da clienti o concorrenti in base al d.lgs. 3/2017. È buona pratica, quindi, predisporre un dossier interno che spieghi la funzione della clausola, ne misuri la proporzionalità e documenti le alternative meno restrittive valutate e scartate.
Esempio di Patto Di Non Concorrenza Tra Società
Di seguito è possibile trovare un esempio di patto di non concorrenza tra società.
Tra
___________________________, con sede legale in ____________________________________, C.F./P.IVA ____________, iscritta al Registro delle Imprese di ____________ al n. ____________, in persona del legale rappresentante pro tempore ________________________, di seguito “Parte A”,
e
________________________, con sede legale in ________________________, C.F./P.IVA ____________, iscritta al Registro delle Imprese di ____________ al n. ____________, in persona del legale rappresentante pro tempore ________________________, di seguito “Parte B”,
congiuntamente le “Parti”.
Premesse
Le Parti dichiarano che:
a) intrattengono rapporti contrattuali in relazione a [cessione d’azienda/ramo; joint venture; distribuzione; fornitura; accordo di collaborazione – selezionare e descrivere];
b) intendono regolare un impegno di non concorrenza conforme all’art. 2596 c.c., proporzionato e necessario rispetto all’operazione di cui sopra e compatibile con la disciplina antitrust applicabile;
c) le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (“Accordo”).
Definizioni essenziali
Attività Vietate: [descrivere con precisione i prodotti/servizi, segmenti, canali, categorie di clientela protetta; es. “produzione, commercializzazione e promozione di [___]”].
Area: [Paesi/Regioni/Province precise; si consiglia Allegato A con mappa/elenco].
Clientela Protetta: [elenco nominativo o categorie oggettive – inserire Allegato B, se del caso].
Know-how: [definizione chiara e non pubblica; rinvio ad Allegato C].
Durata: [numero] anni, e comunque non superiore a cinque anni ai sensi dell’art. 2596 c.c., con riduzione automatica al limite legale in caso di indicazione eccedente.
Oggetto – Impegno di non concorrenza
Ciascuna Parte si impegna, per la Durata e nell’Area, a non svolgere, direttamente o indirettamente tramite società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., le Attività Vietate in concorrenza con l’altra Parte in relazione a ____________________________________. L’impegno riguarda in particolare la produzione, l’offerta, la promozione e la vendita dei prodotti/servizi indicati, nonché la detenzione di partecipazioni che comportino controllo o direzione e coordinamento in imprese operanti nelle Attività Vietate. Restano consentite le attività non sovrapponibili come definite in Allegato D e le iniziative necessarie per adempiere a obblighi di legge o regolamentari.
Finalità e proporzionalità
Le Parti riconoscono che il presente Accordo è strumentale a [tutela dell’avviamento trasferito/protezione di know-how non pubblico/integrità di una rete verticale], ed è limitato quanto a oggetto, Area e Durata al solo fine di renderne possibile la realizzazione. Le Parti dichiarano di aver valutato opzioni meno restrittive e che, allo stato, il presente perimetro è necessario e proporzionato.
Corrispettivo
Il corrispettivo dell’impegno di non concorrenza è pari a € [importo] oltre IVA se dovuta, pagabile secondo le seguenti modalità: ____________________________________________________________, ovvero si intende incluso nel prezzo complessivo di ________________________ come da contratto del ____________________________________(indicare quale ipotesi si applica). In caso di pagamento rateale, qualsiasi variazione del presente Accordo non incide sulle rate già maturate, salvo diverso accordo scritto.
Eccezioni e carve-out
Sono esclusi dall’impegno:
a) le attività di ________________________ che non si traducono in offerta al mercato;
b) gli approvvigionamenti o le vendite destinati a ________________________ non ricompresi nell’Area o nelle Attività Vietate;
c) [facoltativo – non sollecitazione clientela: la Parte [A/B] si astiene dal sollecitare attivamente la Clientela Protetta per prodotti/servizi in concorrenza per un periodo di [mesi/anni]; non costituisce sollecitazione la risposta a richieste spontanee].
Le Parti convengono che eventuali divieti relativi al personale dipendente inter-impresa non si applicano se comportano restrizioni vietate dalla normativa antitrust; ogni impegno di no-poach o simili potrà valere solo se strettamente ancillare e nei limiti consentiti dalla legge, con perimetro specifico in Allegato E [clausola opzionale, usare con cautela].
Clausola antitrust (salvaguardia)
Le Parti dichiarano che:
i) il presente Accordo è conforme all’art. 101 TFUE e all’art. 2 l. 287/1990;
ii) nei rapporti verticali verificano che le quote di mercato rilevanti di ciascuna Parte non eccedano il 30% e che non siano presenti restrizioni “hardcore” ai sensi del Regolamento (UE) 2022/720;
iii) in ambito M&A il patto è direttamente collegato e necessario all’operazione e non eccede, di regola, [tre] anni se sono trasferiti avviamento e know-how, ovvero ____________ anni se è trasferito il solo avviamento.
Se un’autorità o un giudice ritengono che una o più previsioni eccedano quanto consentito, tali previsioni si intenderanno automaticamente limitate o sostituite nella misura minima necessaria a conservarne la validità, senza pregiudicare il resto dell’Accordo.
Obblighi accessori di riservatezza e restituzione
Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni confidenziali dell’altra Parte e le utilizza solo per le finalità consentite. Alla cessazione della Durata, ciascuna Parte, su richiesta, restituisce o distrugge i materiali riservati secondo le istruzioni dell’altra Parte, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione di legge.
Penale e rimedi
In caso di violazione dell’Accordo, la Parte inadempiente corrisponderà all’altra Parte, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’importo di € ____________ per ciascuna violazione, oltre a € ____________per ogni giorno di persistente inadempimento, salvo la prova del maggior danno e fermo il diritto all’inibitoria e a ogni altro rimedio di legge. Le Parti riconoscono che la penale è proporzionata e potrà essere equitativamente ridotta ai sensi dell’art. 1384 c.c. qualora risulti manifestamente eccessiva.
Durata, revisione e cessazione
La Durata decorre dal ____________ e scade il ____________, senza rinnovo tacito. Trascorsi ____________ mesi dall’entrata in vigore, le Parti si incontreranno per valutare l’eventuale riduzione del perimetro qualora vengano meno le ragioni giustificative. Qualsiasi modifica o deroga dovrà risultare per iscritto.
Diligenza e conformità normativa
Ciascuna Parte dichiara di agire nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse le discipline di concorrenza e le leggi di settore. Nessuna Parte è tenuta ad adempiere obblighi che comportino violazione di legge o provvedimenti di autorità.
Cessione e gruppo
Nessuna Parte può cedere o trasferire il presente Accordo, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto dell’altra Parte, salvo cessione a società del medesimo gruppo che non comporti aggravio delle restrizioni e ferma la responsabilità solidale della cedente.
Legge applicabile e foro
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di ____________, fatti salvi i rimedi urgenti d’inibitoria presso il giudice competente.
Varie
Il presente Accordo costituisce l’intero accordo tra le Parti in materia di non concorrenza e sostituisce ogni precedente intesa. L’eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non pregiudica la validità delle restanti, che rimarranno efficaci con eventuale adattamento automatico ai limiti di legge.
Luogo e data: ________________________
Parte A
________________________
Parte B
________________________
Allegato A – Descrizione dettagliata dell’Area
[Elenco Paesi/Regioni/Province, eventualmente con mappe]
Allegato B – Clientela Protetta
[Elenco nominativo o criteri oggettivi e verificabili]
Allegato C – Know-how
[Descrizione del know-how non pubblico, metodi, processi, documenti]
Allegato D – Attività consentite / non sovrapponibili
[Catalogo prodotti/servizi fuori perimetro, canali e usi leciti]
Allegato E – (Opzionale) Impegni sul personale
[Eventuali limiti di non-sollecitazione mirati e temporalmente circoscritti, da usare solo se compatibili con la normativa antitrust; evitare divieti generali di assunzione tra concorrenti]
Fac Simile Patto Di Non Concorrenza Tra Società Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello patto di non concorrenza tra società da scaricare. Il modulo patto di non concorrenza tra società compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile patto di non concorrenza tra società può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Patto Di Non Concorrenza Tra Società PDF Editabile
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