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Scrittura Privata Vendita Carrello Barca
Redigere una scrittura privata per la vendita di un carrello porta barca significa mettere nero su bianco un insieme di obblighi che provengono non soltanto dal codice civile, ma anche dal Codice della strada, dal diritto dei consumatori e dalla disciplina tributaria. Il centro dell’atto resta sempre la descrizione esatta del bene: un carrello, per essere identificato in modo giuridicamente sufficiente, deve riportare nel contratto la marca, il modello, l’anno di costruzione, la massa complessiva a pieno carico, la portata utile, il numero di telaio impresso sul longherone e, quando esiste, la targa propria che lo qualifica come rimorchio immatricolato. Indicare questi dati non è un vezzo formale. Solo così l’oggetto della vendita diventa determinato ai sensi dell’articolo 1346 del codice civile, requisito di validità che tutela l’acquirente da eventuali sorprese su provenienza o compatibilità tecnica con l’imbarcazione che dovrà trasportare.
La presenza o meno di una targa propria incide sull’intero impianto contrattuale. Se la massa complessiva supera i 750 chilogrammi, il carrello rientra nello schema dei rimorchi telaio prescritto dall’articolo 54 del Codice della strada. Questi veicoli possiedono un Documento Unico di circolazione e di proprietà (che ha sostituito libretto e Certificato di Proprietà) e l’articolo 94 del Codice della strada impone che il trasferimento venga annotato al Pubblico Registro Automobilistico e aggiornato presso il Dipartimento Trasporti Terrestri entro sessanta giorni dalla data dell’atto. La mancata voltura comporta una sanzione amministrativa e può determinare il ritiro cautelare dei documenti di circolazione fino a regolarizzazione. Nel contratto conviene allora fissare chiaramente che la pratica di passaggio di proprietà e i relativi costi saranno a carico dell’acquirente, mentre il venditore si obbliga a consegnare senza indugio l’originale del Documento Unico privo di fermi o ipoteche. Per i carrelli leggeri, con massa complessiva non superiore a 750 chilogrammi, il Codice della strada non richiede un’immatricolazione autonoma; circolano con la targa ripetitrice del veicolo trainante in base all’articolo 100, e dunque il contratto deve ricordare che l’acquirente dovrà dotare il carrello della propria targa prima di circolare, assumendo ogni responsabilità sanzionatoria in caso di irregolarità. Allo stesso modo è opportuno menzionare la revisione periodica. Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214, stabilisce che i rimorchi immatricolati debbano essere revisionati la prima volta dopo quattro anni dall’immatricolazione e successivamente ogni due anni. Quando la scadenza è imminente, le parti possono concordare che il venditore provveda alla revisione prima della consegna o, in alternativa, che il prezzo venga ridotto per compensare le spese che l’acquirente dovrà sostenere. Allegare il certificato di revisione o l’annotazione sul Documento Unico all’atto di compravendita è la scelta più sicura per evitare contestazioni.
Il prezzo e la modalità di pagamento rappresentano l’asse portante dell’accordo. La compravendita produce effetti reali e trasferisce la proprietà, ma le parti possono sospendere tale effetto fino al saldo, sfruttando l’articolo 1523 del codice civile sulla riserva di proprietà. Se si prevede un acconto, bisogna qualificare con chiarezza se si tratti di semplice caparra confirmatoria o di diverso anticipo. In caso di inadempimento, la caparra ha funzioni di liquidazione anticipata del danno: è un presidio giuridico che il venditore potrà ritenere se l’acquirente non versa il saldo. Viceversa, nel caso in cui il contratto si risolva per colpa del venditore, quest’ultimo dovrà restituire il doppio dell’importo. Inserire esplicitamente l’articolo 1385 nella clausola economica preserva la chiarezza dei rispettivi diritti.
La garanzia è l’altro punto nodale. Nei rapporti tra privati, o tra due operatori economici, la vendita visto e piaciuto è perfettamente lecita e limita la responsabilità per vizi, purché non sussistano difetti dolosamente occultati. La medesima clausola, tuttavia, non serve a nulla quando l’acquirente è un consumatore e il venditore un professionista: la normativa di recepimento della direttiva UE 2019/771, contenuta nel decreto legislativo 170 del 2021, prevede una garanzia legale di dodici mesi per i beni usati, inderogabile salvo accordo più favorevole. Per rendere il contratto inattaccabile, occorre pertanto specificare che l’esclusione opera solo se l’acquirente non agisce da consumatore. Nel medesimo articolo si deve richiamare il divieto dell’articolo 1229 del codice civile, che rende nulle le clausole che escludano la responsabilità del venditore per dolo o colpa grave: precisare che l’esonero non opera in tali ipotesi è un dettaglio di redazione che evita futuri rilievi di nullità. Il passaggio dei rischi merita qualche riga. Il principio codicistico vuole che il rischio del perimento del bene passi all’acquirente con la consegna. Se, però, le parti pattuiscono il saldo prima del ritiro reale, conviene dichiarare che la custodia resta in capo al venditore, che si obbliga a mantenere il carrello in modo diligente fino al giorno concordato per il ritiro. Ciò è indispensabile quando esistano tempi tecnici per organizzare il traino o per munirsi di targa ripetitrice e assicurazione.
Il foro competente conclude la parte dispositiva. Tra soggetti di pari livello è pienamente valida la clausola che concentri la competenza su un tribunale scelto dalle parti. Tuttavia, l’articolo 33, comma 2, lettera u, del Codice del consumo qualifica come vessatoria la clausola che imponga al consumatore un foro diverso da quello del suo domicilio o residenza, a meno che la deroga non sia frutto di trattativa individuale comprovata per iscritto. Per questo motivo, la scrittura privata deve contenere un inciso di salvaguardia che faccia prevalere il foro del consumatore se l’acquirente ha quella qualità; in assenza, la clausola rischia di essere dichiarata nulla, con la conseguente disapplicazione dell’intera pattuizione sulla competenza.
Esempio di Scrittura Privata Vendita Carrello Barca
Di seguito è possibile trovare un esempio di scrittura privata vendita carrello barca.
Tra
Venditore
Sig./Soc. ____________________________________________
nato/a a _____________________________ il ______________ – C.F./P. IVA ____________________
residente/sede in __________________________________________, Via/P.zza __________________ n. ____
tel. ____________________ e-mail ____________________
e
Acquirente
Sig./Soc. ____________________________________________
nato/a a _____________________________ il ______________ – C.F./P. IVA ____________________
residente/sede in __________________________________________, Via/P.zza __________________ n. ____
tel. ____________________ e-mail ____________________
Premesse
Il Venditore è proprietario del seguente carrello per trasporto imbarcazioni:
• Marca __________________ Modello/Tipo __________________ Anno ________
• Telaio/Matricola __________________ Targa __________________ M.T.T. ________ kg
• Libretto di circolazione n. __________________ CDP digitale/Documento unico sì / no
• Portata utile ________ kg Numero assi ___ Accessori (rulli, argano, blocca-prua, ecc.) _________________________________________________________
Il carrello è libero da vincoli, ipoteche e fermi amministrativi. Se provvisto di targa propria (M.T.T. > 750 kg), il Venditore consegnerà all’Acquirente il documento unico di circolazione e proprietà (o libretto + CDP) necessario alla voltura presso il P.R.A./DTT.
Le Parti intendono perfezionare la cessione alle condizioni seguenti.
Art. 1 – Oggetto
Il Venditore trasferisce all’Acquirente, che accetta, la piena proprietà del suddetto carrello porta-barca completo di accessori.
Art. 2 – Prezzo e pagamento
Il corrispettivo pattuito è € ____________ (in lettere __________________________________________).
L’Acquirente corrisponde:
a) € ____________ a titolo di acconto/caparra alla firma del presente atto;
b) € ____________ a saldo, mediante ______________________________ (es. bonifico IBAN ________), entro il //.
Art. 3 – Consegna e passaggio rischi
La consegna materiale avverrà in __________________________ il //________.
Il rischio di perdita o danneggiamento passa all’Acquirente dal momento del pagamento del saldo; qualora il ritiro sia differito, il Venditore custodirà il carrello a proprio rischio sino alla consegna.
Art. 4 – Voltura e oneri amministrativi
Per i carrelli soggetti a immatricolazione (M.T.T. > 750 kg) l’Acquirente si impegna a perfezionare la voltura al P.R.A./DTT entro 60 giorni, sostenendone i costi; il Venditore fornirà i documenti originali.
Se il carrello riproduce la targa del veicolo trainante (M.T.T. ≤ 750 kg), l’Acquirente applicherà la propria targa ripetitrice prima della circolazione, assumendosi ogni responsabilità.
Art. 5 – Dichiarazioni del Venditore
Il Venditore garantisce la legittima provenienza, l’assenza di gravami, la corrispondenza dei dati identificativi e il buon funzionamento dei dispositivi (freni, luci, argano) salvo usura d’uso ordinaria. Consegna inoltre copia delle ultime manutenzioni/revisioni (ove previste dalla normativa vigente).
Art. 6 – Garanzia
Il carrello è venduto “visto e piaciuto” con esclusione della garanzia per vizi ai sensi dell’art. 1490 c.c., ove l’Acquirente non rivesta la qualifica di consumatore.
Se l’Acquirente è consumatore, si applicano inderogabilmente gli artt. 128-135-septies d.lgs. 206/2005; la garanzia legale per bene usato dura 12 mesi salvo accordo più favorevole.
Art. 7 – Responsabilità e manleva
Dalla consegna l’Acquirente assume la responsabilità d’uso, impegnandosi a mantenerlo in efficienza e a rispettare il Codice della Strada. Resta salva la responsabilità del Venditore per dolo o colpa grave ex art. 1229 c.c.
Art. 8 – Spese fiscali
La presente scrittura è soggetta a imposta di bollo di € 16,00 ogni 4 facciate o 100 righe (art. 1 Tariffa II, DPR 642/1972). La registrazione è dovuta solo “in caso d’uso” con imposta fissa di € 200 (art. 5, co. 2, DPR 131/1986). Le spese di bollo/registrazione sono a carico ____________________ (barrare: Venditore / Acquirente / 50-50).
Art. 9 – Foro e legge applicabile
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di ____________________, salvo foro del consumatore se l’Acquirente ne ha diritto. Si applica la legge italiana.
Art. 10 – Trattamento dati
Le Parti dichiarano di avere ricevuto l’informativa privacy ex Reg. UE 2016/679 e autorizzano il trattamento dei dati per finalità connesse al presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto, con specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., delle clausole 3, 4, 6, 7 e 9.
[Luogo] ____________, [Data] ________
Il Venditore ________________
L’Acquirente ________________
(Allegati: documento identità parti; libretto/documento unico; certificato proprietà digitale; attestato revisione; eventuale manuale uso/manutenzione; fotografie stato d’uso.)
Fac Simile Scrittura Privata Vendita Carrello Barca Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello scrittura privata vendita carrello barca da scaricare. Il modulo scrittura privata vendita carrello barca compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile scrittura privata vendita carrello barca può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Scrittura Privata Vendita Carrello Barca PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile scrittura privata vendita carrello barca PDF editabile.